Art. 20 
 
Disposizioni in materia di vaccini anti ((SARS-CoV-2)) e  misure  per
  assicurare  la  continuita'   delle   prestazioni   connesse   alla
  diagnostica molecolare 
  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  L'indennizzo  di  cui  al
comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti  dalla  presente
legge, anche a coloro che abbiano  riportato  lesioni  o  infermita',
dalle quali sia derivata una menomazione permanente della  integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata
dall'autorita' sanitaria italiana». 
  ((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  valutato
in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le
risorse sono stanziate in apposito fondo nello  stato  di  previsione
del Ministero della salute  che  provvede  ai  pagamenti  di  propria
competenza, nonche' al trasferimento alle  regioni  e  alle  province
autonome delle risorse nel  limite  del  fabbisogno  derivante  dagli
indennizzi da corrispondere  da  parte  di  queste,  come  comunicati
annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome
entro il 31 gennaio. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono  stabilite  le  modalita'  per  il  monitoraggio  annuale  delle
richieste di accesso agli indennizzi e dei  relativi  esiti  nonche',
sulla base delle  richiamate  comunicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle  province  autonome,  l'entita'  e  le  modalita'  di
trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.)) 
  2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica  in  atto  da
SARS-CoV-2,  e  di  assicurare  continuita'  operativa  delle  unita'
mediche e scientifiche preposte  alla  erogazione  delle  prestazioni
connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione
del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con  il
Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica,  il  personale  che  ha  superato  le  procedure
concorsuali  semplificate  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite  di
spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si  provvede  a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  della  difesa  gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente. 
  4. Per  il  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari  e  del
Dipartimento  scientifico  del   Policlinico   militare   del   Celio
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con  il  servizio
sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita'  di
prevenzione,    diagnostiche,     diagnostiche     molecolari,     di
sequenziamento, di profilassi e di  cura,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro  8.000.000  per  l'anno  2022  per  l'adeguamento
infrastrutturale  e  bioinformatico  delle  strutture   nonche'   per
l'approvvigionamento di  dispositivi  medici,  macchinari  e  presidi
igienico-sanitari. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4,  pari  a  euro  8.000.000  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  della  legge  25
          febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo  a  favore  dei  soggetti
          danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
          vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni  e  somministrazioni
          di emoderivati) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 - 1. Chiunque abbia  riportato,  a  causa  di
          vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di  una
          autorita' sanitaria italiana, lesioni o  infermita',  dalle
          quali  sia  derivata  una  menomazione   permanente   della
          integrita' psico-fisica, ha diritto  ad  un  indennizzo  da
          parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti
          dalla presente legge. 
                1-bis. L'indennizzo di cui al comma  1  spetta,  alle
          condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche
          a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita',  dalle
          quali  sia  derivata  una  menomazione   permanente   della
          integrita' psico-fisica, a causa  della  vaccinazione  anti
          SARS-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. 
                2. L'indennizzo di cui al comma  1  spetta  anche  ai
          soggetti che risultino contagiati da  infezioni  da  HIV  a
          seguito di somministrazione  di  sangue  e  suoi  derivati,
          nonche' gli operatori sanitari che, in occasione e  durante
          il  servizio,  abbiano  riportato  danni  permanenti   alla
          integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a
          seguito di contatto con sangue e suoi derivati  provenienti
          da soggetti affetti da infezione da HIV. 
                3. I benefici di cui  alla  presente  legge  spettano
          altresi' a coloro che  presentino  danni  irreversibili  da
          epatiti post-trasfusionali. 
                4. I benefici di cui  alla  presente  legge  spettano
          alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito
          ed in conseguenza di  contatto  con  persona  vaccinata,  i
          danni di cui al comma 1; alle persone che,  per  motivi  di
          lavoro o  per  incarico  del  loro  ufficio  o  per  potere
          accedere  ad  uno  Stato  estero,  si  siano  sottoposte  a
          vaccinazioni che, pur non essendo  obbligatorie,  risultino
          necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle  strutture
          sanitarie   ospedaliere   che   si   siano   sottoposti   a
          vaccinazioni anche non obbligatorie.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2021,  n.  113  (Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art.   6.   (Piano   integrato   di   attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro  il  30  aprile  2022  e  fino  al  predetto
          termine,  non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle
          seguenti disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                8.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 8, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27(Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
          la biologia la chimica e  la  fisica  presso  le  strutture
          sanitarie  militari).-  1.  Al  fine  di  far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
          assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente  le
          altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
          nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
          carico  del  Dipartimento   scientifico   del   Policlinico
          militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
          e  dalla  connessa  necessita'  di  sviluppo  di  test  per
          patogeni  rari,  il  Ministero  della  difesa,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in  servizio,
          puo' conferire incarichi individuali a  tempo  determinato,
          previo avviso pubblico,  fino  a  un  massimo  di  quindici
          unita'   di   personale   di   livello   non   dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia la chimica e la fisica. 
                2. Gli incarichi di cui al comma  1,  sono  conferiti
          previa selezione per titoli e colloquio mediante  procedure
          comparative e hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili. 
                3. Le attivita' professionali  svolte  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2  costituiscono  titoli  preferenziali  nelle
          procedure concorsuali per  l'assunzione  di  personale  nei
          medesimi profili professionali presso  il  Ministero  della
          difesa. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020  e  di
          euro 346.470  per  l'anno  2021  e  ai  relativi  oneri  si
          provvede: 
                  a) per l'anno 2020: 
                    1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
          riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
          dei  capitoli  relativi  alle  tre  Forze  armate,  di  cui
          all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                    2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
          riduzione del fondo per  la  riallocazione  delle  funzioni
          connesse al programma di  razionalizzazione,  accorpamento,
          riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
          per  le  esigenze  di   funzionamento,   ammodernamento   e
          manutenzione  e  supporto  dei  mezzi,  dei  sistemi,   dei
          materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
          inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
          dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
          con  la  finalita'  di  assicurare   il   mantenimento   in
          efficienza dello  strumento  militare  e  di  sostenere  le
          capacita' operative, di cui  all'articolo  619  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                  b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  riallocazione
          delle funzioni connesse al programma di  razionalizzazione,
          accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del  patrimonio
          infrastrutturale,  per  le   esigenze   di   funzionamento,
          ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,  dei
          sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione  alle
          Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri,  nonche'  per
          il  riequilibrio  dei  principali  settori  di  spesa   del
          Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare  il
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  di
          sostenere le capacita' operative, di cui  all'articolo  619
          del citato codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66.».