((Art. 20 bis 
 
Misure   per   assicurare   la   continuita'   delle   attivita'   di
  sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche 
  1.  Nell'ambito  della  rete   dei   laboratori   di   sorveglianza
epidemiologica  sulla  circolazione  del  virus  SARS-CoV-2  e  delle
relative varianti genetiche, di cui ai  commi  1  e  2  dell'articolo
34-bis del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  l'Istituto
superiore di sanita' si avvale altresi' dei laboratori con comprovata
esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica,
virologica e  biomolecolare  sulle  malattie  infettive  diffusibili,
anche a potenziale impatto pandemico. 
  2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma
2 dell'articolo 34-bis del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad  almeno  un
triennio alla  data  di  entrata  in  vigore  della  predetta  legge,
nell'ambito   della   sorveglianza   epidemiologica,   virologica   e
biomolecolare  sulle  malattie   infettive   diffusibili,   anche   a
potenziale impatto pandemico.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   34-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza
          epidemiologica del SARS-CoV-2  e  delle  relative  varianti
          genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al
          COVID-19 e ai vaccini). -  1.  Al  fine  di  assicurare  la
          sorveglianza epidemiologica della  circolazione  del  virus
          SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche,  l'Istituto
          superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di
          microbiologia  e  di  centri  di  sequenziamento   genomico
          individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di  promuovere
          il monitoraggio delle risposte immunologiche  all'infezione
          da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione
          del medesimo  virus,  nonche'  attivita'  di  formazione  e
          ricerca nel settore specifico  che  comprendono  studi  sui
          meccanismi  patogenetici  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  e
          sull'individuazione  di   nuove   strategie   diagnostiche,
          preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di  sanita'
          coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione  con
          laboratori  e   centri   appositamente   identificati   nel
          territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. 
                2. Ai fini di cui al  comma  1,  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma costituisce una rete  di  laboratori  di
          microbiologia  e  di  centri  di  sequenziamento  genomico,
          individuati  da  un  laboratorio   pubblico   diriferimento
          regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di
          sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il  possesso
          dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della  salute.
          Ai  medesimi   fini,   sono   individuati   laboratori   di
          microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti
          alla Sanita' militare che operano in diretto  coordinamento
          con l'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Allo  scopo   di   assicurare   la   sorveglianza
          epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al
          comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati  relativi  ai
          casi di pazienti  positivi  ai  test  per  l'individuazione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
          dell'azienda sanitaria locale territorialmente  competente.
          Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi
          ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore  di
          sanita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  dallo   stesso
          fornite,  mediante  la  piattaforma  per  la   sorveglianza
          integrata  del  COVID-19  istituita  presso   il   medesimo
          Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione  civile  n.  640  del  27  febbraio  2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  28  febbraio
          2020. Per la comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente
          comma   sono   adottate   adeguate   misure   tecniche    e
          organizzative idonee a tutelare la  riservatezza  dei  dati
          stessi. 
                4. Per lo svolgimento delle specifiche  attivita'  di
          sorveglianza delle varianti genetiche del virus  SARSCoV-2,
          i laboratori e i centri di sequenziamento genomico  di  cui
          al  comma  2,  nel  rispetto   delle   modalita'   indicate
          dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito
          sistema  informativo   predisposto   presso   il   medesimo
          Istituto, trasmettono, in forma anonima,  i  dati  relativi
          alla sequenza genica  di  una  determinata  percentuale  di
          campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 
                5.  Ai   fini   del   monitoraggio   delle   risposte
          immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati  per
          la prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  l'Istituto
          superiore  di  sanita'  si  avvale  dei  dati   individuali
          acquisiti con le modalita' di cui all'articolo 3, comma  7,
          del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
                6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni  e  le
          province autonome provvedono agli  adempimenti  di  cui  ai
          commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a  legislazione  vigente.  Per  lo  svolgimento
          delle attivita' di sorveglianza  delle  varianti  genetiche
          del virus  SARS-CoV-2  e  di  monitoraggio  delle  risposte
          immunologiche all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati,
          nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica
          nel campo e di ricerca  sull'infezione  da  SARS-CoV-2,  e'
          autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
          Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo
          si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
          di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze
          nazionali  di  cui  all'articolo  44   del   codice   della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n.  1,  destinate  agli  interventi  del  Commissario
          straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27.».