((Art. 20 quater 
 
     Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL 
 
  1.  Al  fine  di  proseguire  le  azioni  di  consolidamento  delle
attivita' di  valutazione  e  gestione  del  fenomeno  infortunistico
correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva  erogazione  agli
assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate
sulle specifiche esigenze  terapeutiche  post  COVID-19,  nonche'  di
proseguire le attivita' di sostegno al Servizio  sanitario  nazionale
nella campagna di vaccinazione  pubblica,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL)   puo'
continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del  personale  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come  prorogato
ai sensi dell'articolo 9, comma  7,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data  del  31  marzo
2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a  7.607.000  euro
per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari  a  7.607.000  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL puo' continuare ad  avvalersi  del
personale con contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa
di  cui  al  comma  1  mediante  l'attivazione,  previa  verifica  di
idoneita', di contratti  a  tempo  determinato,  per  un  periodo  di
trentasei mesi,  anche  in  deroga  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170  unita'
di  personale,  da   individuare   mediante   procedure   comparative
nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le  esperienze
professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro  2.262.909  per
l'anno 2022, euro 13.577.454  per  gli  anni  2023  e  2024  ed  euro
11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a  valere  sulle  risorse  di
bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  pari  ad  euro
1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed
euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 recante misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL).  -
          1. L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore  degli
          interventi di protezione civile ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          Protezione  civile  n.  630  del  3   febbraio   2020,   e'
          autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200  medici
          specialisti e di 100 infermieri con le  medesime  modalita'
          di cui all'articolo 2-bis del presente decreto,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, eventualmente prorogabili in  ragione  del  perdurare
          dello stato di  emergenza,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre  2020,  in  deroga  all'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9,  comma
          28, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
          ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si  provvede  a  valere
          sul bilancio dell'Istituto, sulle  risorse  destinate  alla
          copertura  dei  rapporti  in  convenzione  con   i   medici
          specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
          finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
          pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 126.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del  decreto-legge
          30 dicembre 2021, n.  228  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 2022, n.  15  recante  disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi: 
                «Art. 9. (Proroga di termini in materie di competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali)  -  1.
          All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore,  di
          cui al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  in
          materia di enti del terzo settore, le parole  «31  dicembre
          2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». 
                1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117,  relativo  all'individuazione  degli  enti  del  Terzo
          settore, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Agli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
                  b) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «gli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e le fabbricerie di cui  all'articolo  72  della
          legge n. 222 del 1985»; 
                  c) al quinto periodo, dopo  le  parole:  «dell'ente
          religioso  civilmente  riconosciuto»   sono   inserite   le
          seguenti: «o della fabbriceria». 
                1-ter.  All'articolo  1,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  relativo  alle  imprese
          sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Agli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
                  b) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «gli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e le fabbricerie di cui  all'articolo  72  della
          legge n. 222 del 1985»; 
                  c) al quinto periodo, dopo  le  parole:  «dell'ente
          religioso  civilmente  riconosciuto»   sono   inserite   le
          seguenti: «o della fabbriceria». 
                1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di
          cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari  a  36.000  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2022,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge
          30 dicembre 2018, n.  145,  relativo  all'operativita'  del
          personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le  parole
          «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
          «sino al 31 dicembre 2022». 
                3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          riguardante  i  termini  di  prescrizione   riferiti   agli
          obblighi relativi alla contribuzione  di  previdenza  e  di
          assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 10-bis, le parole  «31  dicembre  2015»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
                  b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:
          «10-ter. Le pubbliche amministrazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi  9  e
          10, sono tenute a dichiarare e ad  adempiere,  fino  al  31
          dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
          Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e
          seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  relazione
          ai  compensi  erogati  per  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e figure assimilate.  Sono  fatti
          salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati
          in giudicato.» 
                4.  Le  disposizioni  di  cui  ai   commi   8   e   9
          dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
          si  applicano  fino  al  31  dicembre  2022  agli  obblighi
          relativi alle contribuzioni di previdenza e  di  assistenza
          sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  come  modificato  dal
          comma 3 del  presente  articolo,  e  al  comma  10-ter  del
          medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
          dal comma 3 del  presente  articolo.  Non  si  fa  luogo  a
          rimborso di quanto gia' versato. 
                5. All'articolo 28, comma 2, del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole  «,
          in relazione ai datori di lavoro  che  occupano  mediamente
          fino a quindici dipendenti,» sono soppresse. 
                6. Le disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  111,
          hanno effetto a decorrere dal  secondo  anno  successivo  a
          quello di operativita' del  registro  unico  nazionale  del
          terzo  settore,  limitatamente  alle   organizzazioni   non
          lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di  cui  all'articolo
          10  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
          2021, le quali  continuano  ad  essere  destinatarie  della
          quota del cinque per mille con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
          2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 231 del 17 settembre 2020,  per  gli  enti  del
          volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
          a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  fino  al
          31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di  volontariato  e  le
          associazioni di promozione sociale, coinvolte nel  processo
          di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di  cui
          al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
          gia'   regolarmente   accreditate   per   l'accesso    alla
          ripartizione del  cinque  per  mille  nell'esercizio  2021,
          possono accreditarsi per l'accesso  alla  ripartizione  del
          cinque per  mille  nell'esercizio  2022  con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il  31  ottobre
          2022. 
                7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  10   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di potenziamento delle  risorse  umane  dell'INAIL,
          sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo   2022.
          All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
          euro per l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio
          dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari  in
          termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  pari  a  5
          milioni di  euro  per  l'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
                8. All'articolo  88,  comma  1,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  relativo
          alla costituzione  del  «Fondo  Nuove  Competenze»  per  la
          graduale   ripresa    dell'attivita'    dopo    l'emergenza
          epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «per  gli  anni  2020,  2021  e
          2022». 
                8-bis.  Al   comma   2-bis   dell'articolo   38   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  le
          parole: «500.000 euro  per  l'anno  2021,  che  costituisce
          limite massimo di spesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, che costituiscono limite  massimo  di  spesa».
          All'onere derivante dal primo periodo del  presente  comma,
          pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro  per  l'anno
          2022, del Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                8-ter.  Al   fine   di   sostenere   la   transizione
          occupazionale  del  personale  impiegato  nel  settore  del
          trasporto aereo e' costituito, per gli anni  2022,  2023  e
          2024, presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, un  apposito  bacino  finalizzato  a
          garantire  ai  lavoratori  l'erogazione   delle   attivita'
          formative relative alle  singole  qualifiche  professionali
          necessarie al mantenimento  in  corso  di  validita'  delle
          licenze e  delle  certificazioni  e  alla  riqualificazione
          professionale del personale per la sua  ricollocazione.  Il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
          regioni territorialmente interessate  possono  destinare  a
          tali  lavoratori  misure  di  sostegno,  nell'ambito  degli
          strumenti e delle risorse gia' disponibili  a  legislazione
          vigente, compresi specifici programmi di outplacement. 
                8-quater. Possono accedere al bacino di cui al  comma
          8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con la  partecipazione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
          regioni  interessate,  con  le   organizzazioni   sindacali
          stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro  del
          trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore,
          i lavoratori del  trasporto  aereo  collocati  in  NASpI  a
          seguito di procedure di  licenziamento  collettivo  avviate
          dalle imprese del settore aereo. 
                8-quinquies.  Per  favorire  la  ricollocazione,   le
          imprese  del  settore  aereo   stabilmente   operanti   nel
          territorio  nazionale   individuano   prioritariamente   il
          personale da assumere anche tra i lavoratori collocati  nel
          bacino di cui al comma 8-ter.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189  recante  disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie locali: 
                Art. 6. (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010,  n.  122  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) - 1.-27. Omissis 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                Omissis.».