Art. 21 
 
Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo  della
                          sanita' digitale 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale  fissati  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo  sanitario
elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e  governo
della sanita' digitale»; 
      ((a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Ai fini del presente comma, ogni prestazione  sanitaria  erogata  da
operatori pubblici, privati  accreditati  e  privati  autorizzati  e'
inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE  in
conformita' alle disposizioni del presente articolo»;)) 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e' soppressa; 
      2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) prevenzione; 
        a-ter) profilassi internazionale;»; 
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui  al  comma
15-ter» sono inserite le  seguenti:  «e  alimenta  l'ecosistema  dati
sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»; 
    d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito»  sono
soppresse; 
    e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Le finalita' di cui alla lettera  a-bis)  del  comma  2
sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e  dei
servizi socio-sanitari  regionali,  dagli  esercenti  le  professioni
sanitarie  nonche'  dagli  Uffici  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome  competenti  in  materia  di  prevenzione  sanitaria  e  dal
Ministero della salute. 
      4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono
perseguite dal Ministero della Salute.»; 
    f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite  dalle
seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»; 
    g) al  comma  6-bis,  secondo  periodo,  le  parole  da  «secondo
modalita'» fino alla fine del comma sono soppresse; 
    h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse; 
      2) dopo le parole «innovazione tecnologica»  sono  inserite  le
seguenti: «e la transizione digitale»; 
      3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione e» sono soppresse; 
      4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse; 
      5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse; 
      6) dopo le parole  «di  cui  ai  commi  4,»  sono  inserite  le
seguenti: «4-bis, 4-ter,»; 
      7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'» fino alla
fine del comma sono soppresse; 
    i) il comma 9 e' abrogato; 
      l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: 
        «13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  15,  comma
25-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro della salute, acquisito il  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali  e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-sexies  del
((codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al))
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i  tipi  di  dati  da
raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui  al
presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati  da
questi conoscibili,  le  operazioni  eseguibili,  nonche'  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato. 
        14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni
caso informarsi ai principi di cui  all'articolo  5  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196.»; 
    m) al comma 15, dopo le parole «((dai decreti)) di cui  al  comma
7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di  cui  al  comma
15-bis»; 
    n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente:  «15-bis.  Per  il
potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS), previa approvazione del  Ministro  della  salute,
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida.  In  sede  di
prima applicazione, le linee guida  di  cui  al  primo  periodo  sono
adottate dal Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano.  Le  linee  guida  dettano  le   regole   tecniche   per
l'attuazione dei decreti di cui  al  comma  7,  ivi  comprese  quelle
relative al sistema di  codifica  dei  dati  e  quelle  necessarie  a
garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale,  nazionale
ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del  sistema  pubblico
di connettivita'. Le regioni e le province autonome ((di Trento e  di
Bolzano)) predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione  e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti
di cui al  comma  7  e  alle  linee  guida.  I  piani  regionali  ((e
provinciali)) di adeguamento del FSE sono oggetto di  monitoraggio  e
valutazione da parte del Ministero della  salute  e  della  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il  supporto
dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato
il ((piano di adeguamento)) nei termini previsti,  ovvero  che  abbia
presentato un ((piano di adeguamento)) non conforme alle linee guida,
ovvero che non abbia attuato il piano adottato e' tenuta ad avvalersi
dell'infrastruttura nazionale ((ai sensi del comma  15-ter)),  numero
3).  Nel  caso  di  inerzia   o   ritardo   nella   presentazione   o
nell'attuazione del predetto piano di adeguamento  ovvero  anche  nei
casi  di  mancato  rispetto   dell'obbligo   di   avvalimento   della
infrastruttura  nazionale  di  cui  al  sesto  periodo,  si   procede
all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto
comma,  e  120,  secondo  comma,   della   Costituzione,   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la
predisposizione e l'attuazione del ((piano di adeguamento)) di cui al
presente comma in conformita' a quanto disposto ((dai decreti di  cui
al comma 7)) e alle linee guida sono ricomprese tra  gli  adempimenti
cui sono tenute le regioni e le province autonome  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della  predetta
intesa del 23 marzo 2005 .»; 
    o) al comma 15-ter: 
      1) all'alinea, ((le parole: «Ferme  restando»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermi restando»;)) dopo le parole «le funzioni» sono
inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia
digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le  parole  «in
accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica ((e la transizione digitale,))»; 
      2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa; 
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le  regioni
e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze  e  al   Ministero   della   salute   di   volersi   avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi  del  comma  15,  nonche'  per
quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura  ai  sensi  del
comma 15-bis, l'interconnessione dei  soggetti  di  cui  al  presente
articolo per la trasmissione  telematica,  la  codifica  e  la  firma
remota dei dati di cui ai ((decreti di cui al comma 7  e  alle  linee
guida di cui al comma 15-bis)), ad esclusione  dei  dati  di  cui  al
comma 15-septies, per la successiva  alimentazione,  consultazione  e
conservazione, ((ai sensi dell'articolo 44 del  codice  di  cui  al))
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  del  FSE  da  parte  delle
medesime  regioni  e  province  autonome,  secondo  le  modalita'  da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»; 
      4) il numero 4) e' soppresso; 
    p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente: 
      «15-ter.1. Nella fase di  attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e fino al 31  dicembre  2026,  la  progettazione
dell'infrastruttura     nazionale     necessaria     a      garantire
l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter  e'  curata  dalla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in  raccordo  con
il Ministero della  salute  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.»; 
    q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater.  Al
fine di garantire il coordinamento informatico e  assicurare  servizi
omogenei  sul  territorio  nazionale  per  il   perseguimento   delle
finalita' di cui al comma 2 il Ministero della Salute,  d'intesa  con
la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  assicurando
l'adeguatezza  delle  infrastrutture  tecnologiche  e  la   sicurezza
cibernetica  in  raccordo  con  l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema  Dati  Sanitari  (di
seguito EDS), avvalendosi della  societa'  di  cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  con  cui  stipula
apposita convenzione. L'EDS e' alimentato dai  dati  trasmessi  dalle
strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite  il  sistema
Tessera  Sanitaria.  Il  Ministero  della  salute  e'  titolare   del
trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS,  la  cui  gestione
operativa e' affidata all'AGENAS, che  la  effettua  in  qualita'  di
responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero  e  che
all'uopo si avvale, mediante  la  stipula  di  apposita  convenzione,
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute,  adottato
di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale e con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  e  acquisiti  i  pareri  dell'Autorita'  garante   per   la
protezione dei dati personali e dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, sono individuati i contenuti  dell'EDS,  le  modalita'  di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno accesso all'EDS,
le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza  per  assicurare  i
diritti degli  interessati.  Al  fine  di  assicurare,  coordinare  e
semplificare la corretta e omogenea formazione dei  documenti  e  dei
dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  rende
disponibili alle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  specifiche
soluzioni  da  integrare  nei  sistemi  informativi  delle   medesime
strutture con le seguenti funzioni: 
      a) di  controllo  formale  e  semantico  dei  documenti  e  dei
corrispondenti dati correlati prodotti ((dalle strutture sanitarie  e
socio-sanitarie per alimentare il FSE,)) 
      b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard
di cui al comma 15-octies; 
      c) di invio dei dati da parte  della  struttura  sanitaria  ((e
socio-sanitaria))  verso  l'EDS  e,  se  previsto  ((dal   piano   di
adeguamento per il potenziamento del FSE)) di cui  al  comma  15-bis,
verso  il  FSE  della  regione  territorialmente  competente  per  le
finalita' di cui alla lettera a-bis) ((del comma 2»)); 
    r) il comma 15-sexies e' abrogato; 
    s) al comma 15-septies, la parola «regionali» e' soppressa; 
    t) il comma 15-octies e' sostituito dal seguente: «15-octies.  Le
specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico,
definite con i decreti attuativi di cui al  comma  7  e  dalle  linee
guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito  portale
di  monitoraggio  e  informazione  ((a  cura  della  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri)) competente per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale.» 
    u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti: 
      15-decies.  Al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  a   livello
nazionale  e  l'efficienza   nell'attuazione   delle   politiche   di
prevenzione e  nell'erogazione  dei  servizi  sanitari,  ivi  inclusi
quelli di telemedicina, l'AGENAS,  sulla  base  delle  ((Linee  guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID))) per  la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del ((codice di
cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e  degli  indirizzi
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la  transizione
digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per  la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita'. 
      15-undecies.  Salvi  gli  ulteriori  compiti  attribuiti  dalla
legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni: 
        a) predisposizione,  pubblicazione  e  aggiornamento,  previa
approvazione del Ministro della salute e del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di  linee  guida
contenenti  regole,  guide  tecniche,  codifiche,  classificazioni  e
standard necessari ad assicurare la raccolta,  la  conservazione,  la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti  pubblici  e  privati
che erogano prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  ai  cittadini
italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle; 
        b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle  linee  guida
di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei  dati  sanitari
raccolti; 
        c)  promozione  e  realizzazione  di   servizi   sanitari   e
socio-sanitari  basati  sui  dati,  destinati  rispettivamente   agli
assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare  strumenti
di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale; 
        d)   certificazione   delle   ((soluzioni    di    tecnologia
dell'informazione (IT))) che realizzano  servizi  sanitari  digitali,
accreditamento dei servizi sanitari regionali,  nonche'  supporto  ai
fornitori  delle  medesime  soluzioni  per  favorirne   lo   sviluppo
coordinato; 
        e) supporto al Ministero  della  salute  per  la  valutazione
delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei  dati
raccolti nell'EDS per finalita' di ricerca; 
        f)  supporto  alla  Cabina  di  regia   del   Nuovo   sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo  6  dell'accordo
quadro tra il Ministro  della  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, del  22  febbraio  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  90  del  18
aprile 2001; 
        g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; 
        h) proposta per la fissazione e  il  periodico  aggiornamento
delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto
del Ministro della salute. 
      15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni  di  cui  al  comma
15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro  della  salute  e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la  transizione
digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze,  e  trasmette
agli stessi una relazione annuale sull'attivita' svolta. Le  funzioni
di cui alle lettere a) e d) del  comma  15-undecies  sono  esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
      15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2026,
((l'AGENAS)) esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis,  15-quater,
15-decies e 15- undecies avvalendosi  del  supporto  della  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula
di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. All'articolo  13  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse; 
    b) il comma 2-quater e' abrogato. 
  3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  dicembre  2019,
((n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti)): 
    f-quater) il Ministero della salute, al fine della  realizzazione
dell'Ecosistema Dati  Sanitari  (EDS)  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia  nazionale  per  la   sanita'
digitale, per  la  gestione  dell'EDS  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 221 del 2012 e per la messa a  disposizione  alle  strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie  di  specifiche   soluzioni   software,
necessarie ad assicurare, coordinare e  semplificare  la  corretta  e
omogenea formazione dei  documenti  e  dei  dati  che  alimentano  il
Fascicolo sanitario elettronico (FSE).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario e governo della  sanita'
          digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti  l'assistito,  riferiti  anche  alle
          prestazioni erogate al  di  fuori  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Ai fini del  presente  comma,  ogni  prestazione
          sanitaria   erogata   da   operatori   pubblici,    privati
          accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
          giorni dalla prestazione medesima, nel FSE  in  conformita'
          alle disposizioni del presente articolo. 
                2. Il FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
                  a) diagnosi, cura e riabilitazione; 
                  a-bis) prevenzione; 
                  a-ter) profilassi internazionale; 
                  b) studio e ricerca scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
                  c)   programmazione   sanitaria,   verifica   delle
          qualita'   delle   cure   e   valutazione   dell'assistenza
          sanitaria. 
                Il FSE deve consentire anche l'accesso da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
          Portale nazionale di cui al comma 15-ter. 
                2-bis. Per favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
                3. Il FSE e'  alimentato  con  i  dati  degli  eventi
          clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1  in  maniera
          continuativa e tempestiva, senza  ulteriori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  dai  soggetti  e  dagli  esercenti   le
          professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito  sia
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei  servizi
          socio-sanitari regionali sia  al  di  fuori  degli  stessi,
          nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
          possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del   FSE   aggiorna
          contestualmente anche l'indice di cui  al  comma  15-ter  e
          alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui  al  comma
          15-quater. 
                3-bis. 
                4. Le finalita' di cui alla lettera a)  del  comma  2
          sono  perseguite  dai  soggetti  del   Servizio   sanitario
          nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti
          gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita'
          di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
          parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
          rispetto delle misure di sicurezza definite  ai  sensi  del
          comma 7. 
                4-bis. Le finalita' di cui alla  lettera  a-bis)  del
          comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
          nazionale e dei  servizi  socio-sanitari  regionali,  dagli
          esercenti le professioni  sanitarie  nonche'  dagli  Uffici
          delle Regioni  e  delle  Province  autonome  competenti  in
          materia di prevenzione  sanitaria  e  dal  Ministero  della
          salute. 
                4-ter. Le finalita' di cui alla  lettera  a-ter)  del
          comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute. 
                5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
          a), a-bis) e a-ter) del comma  2,  puo'  essere  realizzata
          soltanto  con  il  consenso  dell'assistito  e  sempre  nel
          rispetto  del  segreto  professionale,  salvo  i  casi   di
          emergenza  sanitaria  secondo   modalita'   individuate   a
          riguardo. Il mancato consenso  non  pregiudica  il  diritto
          all'erogazione della prestazione sanitaria. 
                6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma
          2 sono perseguite dalle regioni e dalle province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
                6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni. 
                7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute  e
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione  digitale,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  acquisito  il
          parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione, le garanzie e le misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati  personali  nel  rispetto
          dei  diritti  dell'assistito,  le  modalita'  e  i  livelli
          diversificati di accesso al FSE da parte  dei  soggetti  di
          cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la  definizione  e  le
          relative   modalita'   di   attribuzione   di   un   codice
          identificativo  univoco  dell'assistito  che  non  consenta
          l'identificazione diretta dell'interessato. 
                8. Le disposizioni recate dal presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                9. (Abrogato). 
                10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i  registri  di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
                11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
                11-bis.  E'   fatto   obbligo   agli   esercenti   le
          professioni  sanitarie,   in   ragione   delle   rispettive
          competenze, di alimentare in  maniera  continuativa,  senza
          ulteriori oneri per  la  finanza  pubblica,  i  sistemi  di
          sorveglianza e i registri di cui al comma 10. 
                12. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
                13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  15,
          comma 25-bis, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali e previa intesa in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati,  in
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  2-sexies
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  tipi
          di dati da raccogliere nei singoli registri  e  sistemi  di
          sorveglianza di cui al presente articolo,  i  soggetti  che
          possono avervi accesso e i dati da questi  conoscibili,  le
          operazioni eseguibili,  nonche'  le  misure  appropriate  e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli
          interessi dell'interessato. 
                14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
          in ogni caso informarsi ai principi di cui  all'articolo  5
          del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27  aprile  2016  e  alle  disposizioni  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                15. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
          di cui al comma 15-bis. 
                15-bis.  Per  il  potenziamento  del  FSE,  l'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
          approvazione del Ministro della salute, del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          adotta periodicamente apposite  linee  guida.  In  sede  di
          prima applicazione, le linee guida di cui al primo  periodo
          sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Le linee guida  dettano  le  regole  tecniche  per
          l'attuazione dei decreti di cui al comma  7,  ivi  comprese
          quelle relative al sistema di codifica dei  dati  e  quelle
          necessarie  a  garantire  l'interoperabilita'  del  FSE   a
          livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
          regole tecniche del sistema pubblico di  connettivita'.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione  e
          di aggiornamento delle linee guida un piano di  adeguamento
          ai decreti di cui al comma 7 e alle linee  guida.  I  piani
          regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
          di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero  della
          salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
          ministri competente  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione  digitale,  con  il  supporto  dell'AGENAS.  La
          regione o provincia autonoma che non  abbia  presentato  il
          piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
          presentato un piano di adeguamento non conforme alle  linee
          guida, ovvero che non abbia attuato il  piano  adottato  e'
          tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai  sensi
          del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o  ritardo
          nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
          adeguamento ovvero  anche  nei  casi  di  mancato  rispetto
          dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura  nazionale
          di cui al  sesto  periodo,  si  procede  all'esercizio  del
          potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,   ai   sensi
          dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.  Resta
          fermo che la predisposizione e l'attuazione  del  piano  di
          adeguamento di cui  al  presente  comma  in  conformita'  a
          quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle  linee
          guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui  sono  tenute
          le  regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso   al
          finanziamento integrativo a carico del  Servizio  sanitario
          nazionale da  verificare  da  parte  del  Comitato  di  cui
          all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo  2005  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente  con  il
          Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005. 
                15-ter. Fermi restando le funzioni  e  i  poteri  del
          Commissario  straordinario  per  l'attuazione   dell'Agenda
          digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  26
          agosto 2016, n. 179, l'AGE-NAS, sulla base  delle  esigenze
          avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani,  cura,  d'intesa  con  la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale, con il Ministero  della  salute  e  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  con  le  regioni  e  le
          province  autonome,  la  progettazione  dell'infrastruttura
          nazionale necessaria a  garantire  l'interoperabilita'  dei
          FSE,  la  cui  realizzazione  e'   curata   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   attraverso   l'utilizzo
          dell'infrastruttura   del   Sistema    Tessera    sanitaria
          realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  del  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  2  novembre  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12  novembre
          2011, garantendo: 
                  1)  l'interoperabilita'  dei  FSE  e  dei   dossier
          farmaceutici; 
                  2)  l'identificazione  dell'assistito,   attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
                  3)  per  le  regioni  e   province   autonome   che
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e  al
          Ministero    della    salute    di     volersi     avvalere
          dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi  del  comma   15,
          nonche'  per  quelle  che  si  avvalgono   della   predetta
          infrastruttura    ai    sensi     del     comma     15-bis,
          l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
          per la trasmissione telematica,  la  codifica  e  la  firma
          remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e  alle
          linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei  dati
          di   cui   al   comma   15-septies,   per   la   successiva
          alimentazione,  consultazione  e  conservazione,  ai  sensi
          dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e
          province autonome, secondo le modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; 
                  4) (Soppresso). 
                  4-bis) l'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  dei
          consensi e relative revoche, da associarsi  agli  assistiti
          risultanti   nell'ANA,   comprensiva   delle   informazioni
          relative  all'eventuale  soggetto  delegato  dall'assistito
          secondo la normativa vigente  in  materia  e  nel  rispetto
          delle modalita' e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma; 
                  4-ter) la realizzazione dell'Indice  Nazionale  dei
          documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti
          nell'ANA, al fine di  assicurare  in  interoperabilita'  le
          funzioni del FSE, secondo  le  modalita'  e  le  misure  di
          sicurezza stabilite,  previo  parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
          3) del presente comma; 
                  4-quater) la realizzazione  del  Portale  Nazionale
          FSE,  secondo  le  modalita'  e  le  misure  di   sicurezza
          stabilite, previo parere del Garante per la protezione  dei
          dati personali,  dal  decreto  di  cui  al  numero  3)  del
          presente comma, anche attraverso l'interconnessione  con  i
          corrispondenti portali delle regioni e  province  autonome,
          per consentire, tramite le funzioni dell'Indice  Nazionale,
          l'accesso on line al FSE da parte  dell'assistito  e  degli
          operatori   sanitari   autorizzati,    secondo    modalita'
          determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso  e'  fornito
          in  modalita'  aggregata,  secondo  quanto  disposto  dalla
          Determinazione n. 80 del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale. 
                15-ter.1.  Nella  fase  di   attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  fino  al  31  dicembre
          2026,  la   progettazione   dell'infrastruttura   nazionale
          necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE  di  cui
          al comma 15-ter e' curata dalla struttura della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  competente  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale in  raccordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                15-quater. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento
          informatico e assicurare servizi  omogenei  sul  territorio
          nazionale per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
          comma  2  il  Ministero  della  Salute,  d'intesa  con   la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale, assicurando  l'adeguatezza  delle  infrastrutture
          tecnologiche e la sicurezza  cibernetica  in  raccordo  con
          l'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   cura   la
          realizzazione dell'Ecosistema  Dati  Sanitari  (di  seguito
          EDS), avvalendosi della societa' di  cui  all'articolo  83,
          comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, con cui  stipula  apposita  convenzione.  L'EDS  e'
          alimentato dai dati trasmessi dalle strutture  sanitarie  e
          socio-sanitarie,  dagli   enti   del   Servizio   sanitario
          nazionale e da quelli resi disponibili tramite  il  sistema
          Tessera Sanitaria. Il Ministero della  salute  e'  titolare
          del trattamento dei dati raccolti e generati  dall'EDS,  la
          cui gestione  operativa  e'  affidata  all'AGENAS,  che  la
          effettua in qualita' di responsabile  del  trattamento  per
          conto del predetto Ministero  e  che  all'uopo  si  avvale,
          mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
          salute, adottato di concerto con il Ministro  delegato  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze, e  acquisiti  i
          pareri dell'Autorita' garante per la  protezione  dei  dati
          personali e dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale,
          sono individuati i  contenuti  dell'EDS,  le  modalita'  di
          alimentazione  dell'EDS,  nonche'  i  soggetti  che   hanno
          accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e  le  misure  di
          sicurezza per assicurare i diritti  degli  interessati.  Al
          fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
          omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
          il  FSE,  l'AGENAS,  d'intesa  con   la   struttura   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  e
          avvalendosi della societa' di cui  all'articolo  83,  comma
          15, del decreto-legge n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  133   del   2008,   rende
          disponibili  alle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
          specifiche soluzioni da integrare nei  sistemi  informativi
          delle medesime strutture con le seguenti funzioni: 
                  a) di controllo formale e semantico dei documenti e
          dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle  strutture
          sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE; 
                  b) di  conversione  delle  informazioni  secondo  i
          formati standard di cui al comma 15-octies; 
                  c) di invio  dei  dati  da  parte  della  struttura
          sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto  dal
          piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
          comma 15-bis, verso il FSE della  regione  territorialmente
          competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis)  del
          comma 2. 
                15-quinquies. Per il progetto FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
                15-sexies. (Abrogato). 
                15-septies. Il Sistema Tessera  sanitaria  realizzato
          in  attuazione  dell'articolo  50  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro  il  30  aprile
          2017, rende disponibile ai FSE e ai  dossier  farmaceutici,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
          specialistica a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' le ricette e le prestazioni erogate  non  a  carico
          del SSN, ai  certificati  di  malattia  telematici  e  alle
          prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
          nonche'  i  dati  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei  dati
          relativi alla prestazione erogata e  al  relativo  referto,
          secondo le modalita' stabilite, previo parere  del  Garante
          per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
          numero 3) del comma  15-ter,  che  individuera'  le  misure
          tecniche  e  organizzative  necessarie   a   garantire   la
          sicurezza del trattamento e i diritti e le  liberta'  degli
          interessati. 
                15-octies. Le specifiche tecniche dei  documenti  del
          FSE e del dossier  farmaceutico,  definite  con  i  decreti
          attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di  cui  al
          comma 15-bis, sono pubblicate su  un  apposito  portale  di
          monitoraggio e informazione a cura  della  struttura  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
                15-novies.  Ai  fini   dell'alimentazione   del   FSE
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, con il decreto di  cui  al  numero  3)  del
          comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche  con  le
          quali: 
                  a) il Sistema Informativo Trapianti  del  Ministero
          della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
          disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
          alla donazione degli organi e tessuti; 
                  b)  le   Anagrafi   vaccinali   regionali   rendono
          disponibili  ai  FSE  i  dati  relativi   alla   situazione
          vaccinale; 
                  c) il Centro  Unico  di  prenotazione  di  ciascuna
          regione e provincia autonoma rende  disponibili  ai  FSE  i
          dati relativi alle prenotazioni. 
                15-decies.  Al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  a
          livello  nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione  delle
          politiche di  prevenzione  e  nell'erogazione  dei  servizi
          sanitari, ivi inclusi  quelli  di  telemedicina,  l'AGENAS,
          sulla base delle  Linee  guida  dell'Agenzia  per  l'Italia
          digitale (AgID)  per  la  digitalizzazione  della  pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  degli  indirizzi
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale, assume  anche  il  ruolo  di  Agenzia
          nazionale per la sanita'  digitale  (ASD),  assicurando  il
          potenziamento della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
          processi in sanita'. 
                15-undecies. Salvi gli ulteriori  compiti  attribuiti
          dalla  legge,  all'AGENAS  sono   conferite   le   seguenti
          funzioni: 
                  a) predisposizione, pubblicazione e  aggiornamento,
          previa  approvazione  del  Ministro  della  salute  e   del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, di  linee  guida  contenenti  regole,
          guide  tecniche,  codifiche,  classificazioni  e   standard
          necessari ad assicurare la raccolta, la  conservazione,  la
          consultazione e l'interscambio di dati  sanitari  da  parte
          degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei  soggetti
          pubblici e privati  che  erogano  prestazioni  sanitarie  e
          socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
          che hanno titolo a richiederle; 
                  b)  monitoraggio  periodico  sull'attuazione  delle
          linee guida di  cui  alla  lettera  a)  e  controllo  della
          qualita' dei dati sanitari raccolti; 
                  c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
          socio-sanitari basati sui dati,  destinati  rispettivamente
          agli assistiti  e  agli  operatori  sanitari,  al  fine  di
          assicurare strumenti di  consultazione  dei  dati  dell'EDS
          omogenei sul territorio nazionale; 
                  d) certificazione  delle  soluzioni  di  tecnologia
          dell'informazione  (IT)  che  realizzano  servizi  sanitari
          digitali, accreditamento dei  servizi  sanitari  regionali,
          nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni  per
          favorirne lo sviluppo coordinato; 
                  e)  supporto  al  Ministero  della  salute  per  la
          valutazione delle richieste da parte di soggetti  terzi  di
          consultazione dei dati raccolti nell'EDS per  finalita'  di
          ricerca; 
                  f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo  sistema
          informativo  sanitario  (NSIS),  prevista  dall'articolo  6
          dell'accordo quadro  tra  il  Ministro  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  del
          22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001; 
                  g)  gestione   della   piattaforma   nazionale   di
          telemedicina; 
                  h)  proposta  per  la  fissazione  e  il  periodico
          aggiornamento delle tariffe per i servizi di  telemedicina,
          da approvare con decreto del Ministro della salute. 
                15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
          comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi  del  Ministro
          della salute e  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  transizione  digitale  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi  una
          relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
          alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono  esercitate
          d'intesa con la struttura della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale. 
              15-terdecies.  Nella  fase  di  attuazione  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e comunque non  oltre  il
          31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di  cui  ai
          commi   15-bis,   15-quater,   15-decies   e    15-undecies
          avvalendosi del supporto della struttura  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  competente  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula  di
          apposita convenzione  nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale  Italiana).
          - 1. Il  comma  2  dell'articolo  47  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 e' sostituito dal seguente: 
                  "2.  E'  istituita   la   cabina   di   regia   per
          l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo  delegato
          e composta  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale,
          dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  dal   Ministro   della   salute,   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  da  un  Presidente  di
          regione  e  da  un  Sindaco  designati   dalla   Conferenza
          Unificata. La cabina di regia  e'  integrata  dai  Ministri
          interessati alla trattazione di  specifiche  questioni.  La
          cabina di  regia  presenta  al  Parlamento,  entro  novanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
          avvalendosi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
          delle amministrazioni rappresentate nella cabina di  regia,
          un quadro complessivo delle norme  vigenti,  dei  programmi
          avviati e del loro stato di  avanzamento  e  delle  risorse
          disponibili che costituiscono  nel  loro  insieme  l'agenda
          digitale. Nell'ambito della cabina di  regia  e'  istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  il
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'agenda  digitale
          italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
          esperti  in  materia  di  innovazione  tecnologica   e   da
          esponenti  delle  imprese  private  e  delle   universita',
          presieduto dal Commissario  del  Governo  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una  struttura  di
          missione per l'attuazione  dell'agenda  digitale  istituita
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.
          All'istituzione della cabina di regia di  cui  al  presente
          comma si provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
                1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis  dell'articolo
          47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le
          parole: "per favorire l'accesso alla  rete  internet"  sono
          inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonche'". 
                2.  Al  decreto-legge  22   giugno   2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 19,  comma  1,  sono  soppresse  le
          parole da "del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,"
          sino alla fine del periodo; 
                  b) all'articolo 20,  comma  2,  sono  soppresse  le
          parole da ", altresi', fatte  salve"  sino  a  "istituzioni
          scolastiche,"; 
                  c) all'articolo 21, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o
          il  Ministro  delegato,  nomina   il   direttore   generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato   livello   nella   gestione   di    processi    di
          innovazione."; 
                  d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e
          il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto
          prevede che il Comitato di indirizzo  sia  composto  da  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          da  un  rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico,   da    un    rappresentante    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un
          rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione
          e la semplificazione, da un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla  Conferenza  unificata  e  dai  membri  del
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'Agenda  digitale
          italiana. Ai  componenti  del  Comitato  di  indirizzo  non
          spettano  compensi,  gettoni,   emolumenti   o   indennita'
          comunque definiti  ne'  rimborsi  di  spese  e  dalla  loro
          partecipazione allo stesso  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  lo
          statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di  nomina,
          le attribuzioni e le regole di funzionamento  del  Comitato
          di indirizzo e le modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
          revisori dei conti"; 
                  d-bis) all'articolo 22, comma 3,  dopo  il  secondo
          periodo e' inserito  il  seguente:  "Sono  fatti  salvi  le
          risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i  relativi  rapporti  in
          essere,  nonche'  le  risorse  finanziarie  a  valere   sul
          Progetto  operativo   di   assistenza   tecnica   'Societa'
          dell'informazione'  che  permangono  nella   disponibilita'
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
          avvalersi,  per  il  loro  utilizzo,  della  struttura   di
          missione per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  47  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni"; 
                  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma  4
          e' soppresso; 
                  f) all'articolo 22, il comma 6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.". 
                2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma
          5, 3, comma 4, e 14,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati
          e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri. 
                2-ter. I decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli
          2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati
          e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono adottati anche ove non sia pervenuto il  concerto  dei
          Ministri interessati. 
                2-quater (Abrogato).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   51,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Attivita'  informatiche  in   favore   di
          organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
          e l'efficienza dell'azione amministrativa  ed  al  fine  di
          favorire la sinergia tra processi  istituzionali  afferenti
          ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
          e dei  processi  attraverso  interventi  di  consolidamento
          delle   infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi
          informativi e interoperabilita'  tra  le  banche  dati,  in
          coerenza  con  le  strategie  del   Piano   triennale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione,  la  Societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  puo'   offrire   servizi
          informatici strumentali al raggiungimento  degli  obiettivi
          propri delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  societa'
          pubbliche  da  esse  controllate  indicate  al   comma   2.
          L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono
          definiti in apposita convenzione. 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma  1,  possono  avvalersi   della   Societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui  all'articolo  3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84,  a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio  2020,  al  fine  di  rendere  effettive  le  norme
          relative all'istituzione  di  un  "sistema  comunitario  di
          monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale",  ivi
          incluso  il  sistema   denominato   Port   Management   and
          Information System (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione
          dei procedimenti amministrativi  afferenti  alle  attivita'
          portuali,  da  realizzarsi  a   cura   dell'amministrazione
          marittima, nonche' di sviluppare, mediante  utilizzo  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a
          supporto  delle  attivita'  della  stessa   amministrazione
          marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione; 
                  f-bis) il Ministero dell'istruzione,  con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale; 
                  f-ter) l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale
          (ACN), di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109,  con  riguardo  alla  sicurezza,  alla
          continuita'  e  allo  sviluppo  del   sistema   informatico
          necessario   per    l'esercizio    dei    propri    compiti
          istituzionali.; 
                  f-quater) il Ministero della salute, al fine  della
          realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari  (EDS)  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,
          n. 221; 
                  f-quinquies)  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali  (AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia
          nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del  2012
          e per la messa a disposizione alle  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie
          ad assicurare, coordinare  e  semplificare  la  corretta  e
          omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
          il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). 
                2-bis. Ai medesimi fini di cui al  comma  1,  nonche'
          allo  scopo  di  eliminare  duplicazioni,  di   contrastare
          l'evasione delle tasse  automobilistiche  e  di  conseguire
          risparmi di spesa,  al  sistema  informativo  del  pubblico
          registro  automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1983, n. 53,  sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse
          automobilistiche,  per  assolvere   transitoriamente   alla
          funzione  di  integrazione  e  coordinamento  dei  relativi
          archivi. I predetti dati sono resi disponibili  all'Agenzia
          delle entrate, alle regioni e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
          modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi
          delle   tasse   automobilistiche   nel    citato    sistema
          informativo. 
                2-ter. L'Agenzia  delle  entrate,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  continuano  a
          gestire i  propri  archivi  delle  tasse  automobilistiche,
          anche  mediante  la  cooperazione,  regolata  da   apposito
          disciplinare, del soggetto gestore  del  pubblico  registro
          automobilistico,  acquisendo  i  relativi   dati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  25  novembre
          1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di  cui  al
          comma 2-bis. (120) 
                2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.  Gli  enti  interessati  provvedono  agli
          adempimenti ivi previsti con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                3.  Al  fine  di  favorire  il  perseguimento   degli
          obiettivi di cui al comma 1,  fermo  restando  il  concorso
          della Societa' agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  alla
          Societa'  di   cui   all'articolo   83,   comma   15,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nel
          rispetto delle direttive dell'azionista e  del  controllore
          analogo.».