((Art. 21 bis 
 
Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute  e
           per il Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Al fine di  garantire  sostegno  per  le  attivita'  di  sanita'
pubblica prestate  dalla  dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della
salute, anche in emergenza,  e  per  parita'  di  condizioni  con  le
corrispondenti figure professionali degli enti e  delle  aziende  del
Servizio sanitario nazionale: 
  a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  le
parole: «con esclusione dell'articolo  15-quater  e  della  correlata
indennita',» sono soppresse; 
  b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della  salute  di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge  11  gennaio  2018,  n.  3,
ferma  rimanendo  l'esclusivita'   del   rapporto   di   lavoro,   e'
riconosciuta, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  l'indennita'  di
esclusivita'  di  rapporto  prevista  per  le  corrispondenti  figure
professionali degli enti  e  delle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma
407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La  presente  disposizione
non si applica al personale di cui al comma  3-bis  dell'articolo  17
della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  6.251.692  per
l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture, anche  in  relazione  agli  obiettivi  e  agli  interventi
previsti dal PNRR, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore  al  1°  ottobre
2022,  in  aggiunta   alle   vigenti   facolta'   assunzionali,   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di  seconda  fascia,  di
cui 5 unita' da  destinare  alle  verifiche  amministrativo-contabili
extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale  dei  servizi
ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui  conferire  incarichi
di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita'  per  ciascuno
dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unita' da inquadrare nell'area
III - posizione economica F1; c) 60 unita' da inquadrare nell'area II
- posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di
personale si provvede  mediante  l'indizione  di  concorsi  pubblici,
anche attraverso il ricorso alla  Commissione  per  l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
  4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata,  per  l'anno  2022,
una spesa pari ad  euro  800.000  per  la  gestione  delle  procedure
concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di
funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto  contingente  di
personale. E' altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una  spesa  pari
ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro
1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare
ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni
di lavoro straordinario. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e  4,  pari  ad
euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge  del
          11 gennaio 2018, n. 3 (delega  al  Governo  in  materia  di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della  salute)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della
          salute).  -  1.  Al  fine   di   assicurare   un   efficace
          assolvimento dei compiti primari  di  tutela  della  salute
          affidati  al  Ministero  della  salute,  i  dirigenti   del
          Ministero della salute con  professionalita'  sanitaria  di
          cui all'articolo 18, comma 8, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
          successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
          sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019,  in  unico
          livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della  salute.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          successiva  a  quella  relativa  al  quadriennio  2006-2009
          estende ai dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute
          gli istituti previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio
          sanitario  nazionale  e  recepiti  nei  relativi  contratti
          collettivi nazionali di lavoro. Nelle more  dell'attuazione
          di quanto previsto dal periodo precedente e fermo  restando
          quanto previsto al  comma  4,  ai  dirigenti  sanitari  del
          Ministero della salute continua a spettare  il  trattamento
          giuridico ed economico attualmente in godimento.  I  titoli
          di servizio maturati presso il Ministero della  salute  nei
          profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro
          a tempo determinato sono equiparati ai titoli  di  servizio
          del Servizio sanitario nazionale. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  nei  limiti  delle  dotazioni   organiche
          vigenti,  sono  individuati  il   contingente   dei   posti
          destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del  Ministero
          della salute e i principi generali in materia di  incarichi
          conferibili e modalita' di  attribuzione  degli  stessi.  I
          posti e gli incarichi di cui  al  periodo  precedente  sono
          individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
          della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
          economiche dei dirigenti collocati  nel  ruolo  di  cui  al
          comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
          dirigenti del Ministero della salute alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  anche  ai   fini   del
          conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. 
                3. L'accesso al ruolo della dirigenza  sanitaria  del
          Ministero della salute avviene mediante  pubblico  concorso
          per titoli ed  esami,  in  coerenza  con  la  normativa  di
          accesso prevista per la dirigenza  sanitaria  del  Servizio
          sanitario   nazionale,   e   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali vigenti per il Ministero della  salute.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli   incarichi
          corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e individuati ai sensi  del  comma  2,  sono
          attribuiti in conformita' con le disposizioni  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
                3-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  3  si
          applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
          e  finanziario,   ai   dirigenti   delle   professionalita'
          sanitarie  dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA)
          destinatari  della  disciplina  contrattuale  di  cui  agli
          articoli 74 e 80  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1  del  21
          aprile 2006, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  118
          alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006. 
                4. Nei limiti del contingente di  posti  quantificato
          ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi  di  struttura  complessa  previsti  dal  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base  ai
          requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del  Servizio
          sanitario nazionale previa procedura selettiva  interna  ai
          sensi  dell'articolo   19,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La  procedura   di
          conferimento e' attivata in relazione alle posizioni che si
          rendono  disponibili  e  il  differenziale  retributivo  da
          corrispondere ai soggetti incaricati  grava  per  la  prima
          volta sulle risorse finanziarie del Ministero della  salute
          come  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia   di
          assunzioni. 
                5. I dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute
          che abbiano ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici
          dirigenziali di livello non  generale  corrispondenti  agli
          incarichi di struttura complessa o di direzione di  aziende
          sanitarie o di enti del Servizio  sanitario  nazionale  per
          almeno  cinque  anni,  anche  non   continuativi,   possono
          partecipare alle procedure per l'attribuzione di  incarichi
          dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
          hanno durata  pari  a  tre  anni,  nonche'  partecipare  al
          concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto
          legislativo n. 165 del  2001.  Si  applica  l'articolo  23,
          comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 407,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 406. Omissis 
                407.  Al  fine  di  valorizzare  il  servizio   della
          dirigenza  medica,  veterinaria  e  sanitaria   presso   le
          strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal
          1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della
          tredicesima mensilita', dell'indennita' di cui all'articolo
          15-quater, comma 5, del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, previsti, in  favore  dei  dirigenti  medici,
          veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area  sanita'
          2016-2018  stipulato  il  19  dicembre  2019,  di  cui   al
          comunicato dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  22  del  28  gennaio
          2020, sono incrementati del 27 per cento. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  30  e  35,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante  norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche: 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del D. Lgs n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del D. Lgs  n.  470  del
          1993 e poi dall'art. 18  del  D.  Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999)). - 1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis). 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni (255), ad eccezione  dei  direttori
          dei servizi generali  e  amministrativi  delle  istituzioni
          scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
          destinazione per un periodo non inferiore a  tre  anni.  La
          presente disposizione costituisce norma non derogabile  dai
          contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».