Art. 22 
 
Proroga del  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di
  imprese  di  rilevante  interesse  strategico  nazionale  e   della
  sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021,  n.
103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane  fruibili
fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di
euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per
l'anno   2022   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai
commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni  urgenti
          a tutela della  salute,  dell'ambiente  e  dei  livelli  di
          occupazione, in caso di crisi di  stabilimenti  industriali
          di interesse strategico nazionale): 
                «Art.  1  (Efficacia  dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a trentasei mesi ed a  condizione
          che  vengano  adempiute  le  prescrizioni   contenute   nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
                2. Nei casi di cui al comma 1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
                3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
                4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
                5. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
                5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni  dalla
          legge 16 settembre 2021, n.  125  (Misure  urgenti  per  la
          tutela delle vie d'acqua di interesse culturale  e  per  la
          salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni  urgenti  per
          la tutela del lavoro): 
                «Art. 3 (Trattamento  di  integrazione  salariale  in
          favore  di  imprese  di  rilevante   interesse   strategico
          nazionale e misure in favore delle medesime imprese). -  1.
          In via eccezionale, le imprese con un numero di  lavoratori
          dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno  uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre  2012,  n.  231,  possono  presentare  domanda  di
          concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  per  una  durata  massima  di
          ulteriori tredici settimane fruibili fino  al  31  dicembre
          2021. 
                2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di
          integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta  precluso
          l'avvio delle procedure di cui agli  articoli  4,  5  e  24
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223  per  la  durata  del
          trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31
          dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo
          resta,   altresi',   preclusa   nel    medesimo    periodo,
          indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
          recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma  2
          non si applicano nelle ipotesi  di  licenziamenti  motivati
          dalla  cessazione  definitiva  dell'attivita'  dell'impresa
          oppure  dalla  cessazione  definitiva   dell'attivita'   di
          impresa  conseguente  alla  messa  in  liquidazione   della
          societa'    senza    continuazione,     anche     parziale,
          dell'attivita',  nei  casi   in   cui   nel   corso   della
          liquidazione non si configuri la cessione di  un  complesso
          di  beni   o   attivita'   che   possano   configurare   un
          trasferimento d'azienda o di  un  ramo  di  essa  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile  o  nelle  ipotesi  di
          accordo    collettivo    aziendale,     stipulato     dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo.  A  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio dell'impresa o ne sia disposta  la  cessazione.
          Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto  per
          uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
          licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
          stesso. 
                4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi  nel
          limite massimo di spesa pari a 21,4  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
          spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori  domande.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede a valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge  16  dicembre
          2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  «1-ter. Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
          ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo
          di 705.000.000 di euro, per assicurare la  continuita'  del
          funzionamento  produttivo  dell'impianto   siderurgico   di
          Taranto   della   Societa'   ILVA    S.p.A.,    qualificato
          stabilimento di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre   2012,   n.   231.   Gli   accordi   sottoscritti
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  ai  sensi  del
          periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
          inclusa la partecipazione diretta o indiretta al  capitale,
          a sostegno delle  imprese  e  dell'occupazione,  anche  nel
          Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo.  Agli
          oneri di cui al presente comma si provvede,  per  l'importo
          di 705.000.000 di euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
          1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  Alle
          risorse di cui al  periodo  precedente  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
          fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
                  1-quater.  L'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione
          degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.   -
          Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa',
          allo scopo della conduzione delle analisi di  fattibilita',
          sotto  il  profilo  industriale,  ambientale,  economico  e
          finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo».». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 120, della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024), e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 7. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 14 (Proroga di termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. Al  comma  492  dell'articolo  1  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  premessa  la  seguente
          lettera: 
                «0a)  investimenti  dei   comuni,   individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;». 
                2. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2. 
                3. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017. 
                4. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  7,  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017  limitatamente  alle  istanze
          presentate  in  relazione  agli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
                5. Il termine di cui all'articolo 48, comma  17,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017. 
                5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012,  n.  134,  e'  prorogata  all'anno   2018   (52)   la
          sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo  1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208,  degli  oneri  relativi  al
          pagamento  delle  rate  dei  mutui  concessi  dalla   Cassa
          depositi  e   prestiti   Spa,   trasferiti   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
          5, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326,  da  corrispondere  nell'anno  2017,  incluse
          quelle  il  cui  pagamento  e'  stato  differito  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 426, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate dei mutui di  cui  al  periodo  precedente  sono
          pagati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a
          decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
          anni sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista
          nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
          Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
          4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
          per l'anno 2018, si provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
                6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2022  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'   istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2022. 
                6-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   ripresa   delle
          attivita'  e  consentire  l'attuazione  dei  piani  per  la
          ricostruzione e per il ripristino dei danni  causati  dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
          all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, le  parole:  «e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017». 
                6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis,  pari  a
          25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. 
                6-quater. Il termine di  cui  all'articolo  3,  comma
          2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2017. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
          limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da  versare
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.  Alla
          copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a
          300.000  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. 
                7. All'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
          n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  assegnato
          un contributo straordinario dell'importo complessivo di  12
          milioni di euro,»; 
                  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del  cratere,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  destinato
          un contributo pari a 2,0 milioni di euro,». 
                7-bis.   All'articolo   67-ter,    comma    5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo  il
          primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «In   deroga
          all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  l'efficacia   delle   graduatorie
          formatesi all'esito delle  suindicate  procedure  selettive
          per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata  fino  al
          31 dicembre 2018,  ed  e'  equiparata  all'efficacia  delle
          graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive
          di cui al comma 6 del presente articolo». 
                8.  In  relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
          far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017  e'  assegnato
          in favore dei Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un
          contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
          delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
          risorse  sono  ripartite  tra  i  Comuni  interessati   con
          provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del  medesimo
          decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
          milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                9.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
          6-sexies  del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi  oneri
          si  provvede,  nel  limite  massimo  di  600.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e  nei  limiti
          delle  risorse  del  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e, nel limite di 500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
          anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
          cui alle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  6  del
          predetto articolo 2. 
                9-bis. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente: 
                  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
          si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere». 
                10. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
                11. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  2017».  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse  gia'  previste  per  la  copertura
          finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 
                12. Il termine del 31  dicembre  2016  relativo  alle
          disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,   come   prorogato
          dall'articolo  11,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31  dicembre
          2017. 
                12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
          e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          e' attribuito un contributo secondo gli  importi  riportati
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  nella  tabella  1
          allegata al presente decreto. 
                12-ter. Ai comuni di cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          attribuito un contributo secondo gli importi riportati  per
          ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella  tabella  2
          allegata al presente decreto. 
                12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
          12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
          a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27  euro
          per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno  2020,  si
          provvede    mediante    riduzione    di    pari     importo
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
                12-quinquies. All'articolo 12  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
                    «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono  concesse
          esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»; 
                  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                    «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
          le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
          al primo periodo del  comma  7  non  fruite  dalle  imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019.». 
                12-sexies.   Alla   compensazione    degli    effetti
          finanziari in termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
          euro per l'anno 2017 e a 8 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189. 
                12-septies. Gli  effetti  della  deliberazione  dello
          stato di emergenza adottata dal Consiglio dei  ministri  il
          19 febbraio 2016, e prorogata con successiva  delibera  del
          10 agosto 2016, in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
          meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
          2015  hanno  colpito  il  territorio  delle   province   di
          Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
          prorogati fino  al  30  ottobre  2017,  limitatamente  alle
          attivita'  finalizzate  all'attuazione   degli   interventi
          previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11  agosto
          2016, ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza
          regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis,  comma  22,
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1.-21. Omissis 
                22. Nei casi previsti dal comma  6  dell'articolo  14
          del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2022, nelle  ipotesi  previste  dal  primo  periodo  e  dal
          secondo periodo del citato comma  6  dell'articolo  14  del
          decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri  aggiuntivi  per
          il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le  rate  in
          scadenza entro la predetta data. Entro il  termine  del  30
          giugno 2018, il Commissario  straordinario  del  governo  e
          l'Associazione   bancaria    italiana    provvedono    alla
          sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
          di ammortamento dei mutui e dei  finanziamenti  sospesi  ai
          sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
                Omissis.».