((Art. 22 bis 
 
Proroga delle esenzioni  dal  pagamento  dell'IMU  per  gli  immobili
                              inagibili 
 
  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai  Commissari
delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  l'esenzione  dall'applicazione
dell'imposta municipale propria  prevista  dal  secondo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogata  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  8  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto  2012,   n.   122,
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212. 
                2. Ai fini del presente decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
                3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
                4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
                5. I presidenti delle regioni possono  avvalersi  per
          gli interventi dei sindaci  dei  comuni  e  dei  presidenti
          delle province  interessati  dal  sisma,  adottando  idonee
          modalita'   di   coordinamento   e   programmazione   degli
          interventi  stessi,  nonche'  delle   strutture   regionali
          competenti per materia. A  tal  fine,  i  Presidenti  delle
          regioni    possono    costituire     apposita     struttura
          commissariale,  composta  da  personale  dipendente   delle
          pubbliche  amministrazioni  in  posizione  di   comando   o
          distacco, nel limite di quindici unita', i cui  oneri  sono
          posti a carico delle risorse  assegnate  nell'ambito  della
          ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2. 
                5-bis. I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.». 
                «Art.   8   (Sospensione   termini    amministrativi,
          contributi  previdenziali  ed  assistenziali).  -   1.   In
          aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   1°   giugno   2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 130  del  6  giugno  2012,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e
          successive  modificazioni,   e   fermo   che   la   mancata
          effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle
          ritenute  effettuate  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al
          predetto decreto a  partire  dal  20  maggio  2012  e  fino
          all'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
          regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza  applicazione
          di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino  al  30
          novembre 2012: 
                  1)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  ed  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 
                  2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
                  3) i termini per  la  notifica  delle  cartelle  di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n.  78
          da parte degli agenti della riscossione, nonche' i  termini
          di prescrizione e decadenza  relativi  all'attivita'  degli
          uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali  e
          della Regione; 
                  4)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
                  5) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
                  6)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  Enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 
                  7) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31  dicembre  2012,
          le domande di  iscrizione  alle  camere  di  commercio,  le
          denunce di cui all'articolo 9 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
          25 gennaio 1994, n. 70 nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
                  8) il termine  per  il  pagamento  del  diritto  di
          iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
          e del diritto dovuto alle  province  per  l'iscrizione  nel
          registro di cui all'articolo  216,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  9)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
                  9-bis)  il  pagamento  delle  rate  relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice. 
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  canalizzate,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 20 maggio  2012,  dei  termini  di  pagamento
          delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
          anche in relazione al servizio erogato  a  clienti  forniti
          sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei  comuni
          danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni  dalla  data  di
          conversione in legge del presente decreto,  l'autorita'  di
          regolazione, con propri provvedimenti  disciplina  altresi'
          le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
          sono stati sospesi  ai  sensi  del  precedente  periodo  ed
          introduce  agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei  Comuni  danneggiati  dagli
          eventi sismici come individuati ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, individuando anche le modalita' per  la  copertura
          delle agevolazioni stesse attraverso specifiche  componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
                3. I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  30  novembre  2012,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo  precedente
          sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione   dell'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e   successive
          modificazioni, a  decorrere  dall'anno  2012  e  fino  alla
          definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi
          e comunque non oltre il  31  dicembre  2018.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' dichiarare,  entro  il
          30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale  o
          parziale del fabbricato  all'autorita'  comunale,  che  nei
          successivi  venti  giorni  trasmette  copia  dell'atto   di
          verificazione  all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
          territorialmente competente. 
                3.1 Le disposizioni di cui al comma 3,  si  applicano
          anche al comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici
          del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010. 
                3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non  e'  dovuta
          la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili  di
          proprieta' dei comuni di cui  all'articolo  13,  comma  11,
          secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4,  comma
          5, lettera g), del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 
                3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  di  cui
          al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  le
          occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. 
                3-bis Fino al 31 dicembre 2012, non sono  computabili
          ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
          di cui all'articolo 51 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei comuni di cui  all'allegato  1
          al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, sia da parte dei datori  di  lavoro  privati
          operanti  nei  predetti  territori,  a  favore  dei  propri
          lavoratori, anche non residenti  nei  predetti  comuni,  in
          relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
                4. Sono inoltre prorogati sino al 30  novembre  2012,
          senza sanzioni, gli adempimenti  verso  le  amministrazioni
          pubbliche  effettuati  o  a   carico   di   professionisti,
          consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
          abbiano sede o operino  nei  comuni  coinvolti  dal  sisma,
          anche per conto di  aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui  i  soci  residenti  nei  comuni  colpiti   dal   sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
                5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
          del 20 maggio  2012  operavano  nei  Comuni  coinvolti  dal
          sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia  di  invio
          tardivo   delle   comunicazioni   obbligatorie   e    degli
          adempimenti amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
          lavoro. 
                6. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni sono da considerarsi  causa  di  forza  maggiore  ai
          sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche  ai  fini
          dell'applicazione  della   normativa   bancaria   e   delle
          segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 
                7.  Gli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
          realizzati nei  o  sui  fabbricati  e  quelli  in  fase  di
          realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del  20
          maggio e del  29  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
          avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
          decreto qualora entrino in esercizio entro il 30  settembre
          2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati  nei  fabbricati
          distrutti possono essere ubicati anche a  terra  mantenendo
          le tariffe in vigore al momento dell'entrata in  esercizio.
          Gli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
          autorizzati alla data del 30 settembre 2012  accedono  agli
          incentivi vigenti alla data  del  6  giugno  2012,  qualora
          entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016. 
                8. Gli adempimenti specifici delle  imprese  agricole
          connessi a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
          normative comunitarie, statali o regionali  in  materia  di
          benessere animale, identificazione  e  registrazione  degli
          animali, registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in
          stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M.  31  gennaio  2002  e  succ.
          modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche'  registrazioni
          dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006  e  D.Lgs.  n.
          193/2006)  che  ricadono  nell'arco  temporale  interessato
          dagli eventi sismici, con eccezione degli animali  soggetti
          a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012. 
                9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
          al mese di marzo 2012 da effettuarsi  da  parte  dei  primi
          acquirenti  latte  entro  il  30  maggio  2012,  ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003,  sono  sospesi
          fino al 30 novembre 2012. 
                10. Qualora ricoveri di animali in allevamento  siano
          dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento  degli
          stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga  alle
          disposizioni  dettate  dalla  direttiva   2008/120/CE   del
          Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio,  del
          18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
          in materia di spandimenti dei liquami. 
                11. Per quanto attiene gli impegni e gli  adempimenti
          degli obblighi assunti a seguito della presentazione  delle
          domande di aiuto e di  pagamento  connesse  al  Regolamento
          (CE) n.  73/2009  ed  all'Asse  2  del  Programma  Sviluppo
          Rurale,  le   aziende   agricole   ricadenti   nei   Comuni
          interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75
          del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere  il  diritto
          all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato  adempimento  agli
          obblighi previsti. 
                12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n.
          1974/2006,  ove  gli  agricoltori  ricadenti   nei   comuni
          interessati  dall'evento  sismico,   non   abbiano   potuto
          rispettare i  vincoli  connessi  agli  impegni  assunti  in
          applicazione delle misure  Programma  Sviluppo  Rurale,  le
          Autorita' competenti  rinunceranno  al  recupero  totale  o
          parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati. 
                13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
          la comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai
          sopracitati articoli, e' sostituita dal  riconoscimento  in
          via amministrativa da parte dell'autorita'  preposta  della
          sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
          inadempienze   l'Amministrazione    competente    attivera'
          d'ufficio  l'accertamento  del  nesso  di  causalita'   tra
          l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
                14. Le aziende agrituristiche possono  svolgere  fino
          al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
          bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
          regionali. 
                15.  Fermi  restando  i  provvedimenti   straordinari
          relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
          maggio 2012  e  successivi,  nel  territorio  dei  restanti
          comuni della regione  Emilia-Romagna,  della  provincia  di
          Mantova  e  della  provincia  di  Rovigo,  per   consentire
          l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
          in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei  danni
          e  ricostruzione  del  patrimonio  edilizio,  fino  al   31
          dicembre  2012  non   trova   applicazione   l'obbligo   di
          acquisire,  prima  dell'inizio   lavori,   l'autorizzazione
          sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
          del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
          deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 
                15-bis. Nei comuni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di  soggiorno  in
          scadenza entro il 31 dicembre 2012 a  favore  di  immigrati
          che non siano in possesso dei requisiti di  lavoro  e/o  di
          residenza in  detti  territori  per  effetto  degli  eventi
          sismici. 
                15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate  e
          le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
          comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate  dal
          pagamento dell'imposta di bollo per le  istanze  presentate
          alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012. 
                15-quater.  Le  locazioni  volte  a   consentire   ai
          titolari  di  attivita'  economiche  colpite  dagli  eventi
          sismici   iniziati   il   20   maggio   2012   la   ripresa
          dell'attivita' in immobili  situati  nel  territorio  della
          provincia in  cui  essa  si  svolgeva,  nonche'  in  quelle
          confinanti, sono regolate dal codice civile.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  recante
          misure urgenti per la crescita del Paese: 
                «Art. 67  (Fondazione  di  Studi  Universitari  e  di
          Perfezionamento  sul  Turismo).  -  1.  E'   istituita   la
          Fondazione di Studi Universitari e di  Perfezionamento  sul
          Turismo,  avente  sede  in  una  delle   Regioni   di   cui
          all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. 
                2.  La  Fondazione   provvede   alla   progettazione,
          predisposizione  e  attuazione  di  corsi   di   formazione
          superiore e di formazione continua,  anche  tramite  terzi,
          volti  allo   sviluppo   di   competenze   imprenditoriali,
          manageriali  e  politico-amministrativo  per   il   settore
          turistico.  La   Fondazione   opera   prioritariamente   in
          collaborazione con le Universita' degli  Studi  individuate
          dallo Statuto. 
                3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca
          applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'
          avviare    attivita'    di    promozione     e     sviluppo
          dell'imprenditorialita' nel settore turistico. 
                4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione
          e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'Universita'  e  della  Ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  degli
          Affari Regionali, il Turismo e lo  Sport  entro  60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                5. Le attivita'  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          realizzate nel limite di spesa di euro 2  milioni  per  gli
          anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito  delle  risorse
          effettivamente disponibili sul  bilancio  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  finalizzate  al  settore  del
          turismo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del  Fondo
          per la tutela dell'ambiente e la promozione dello  sviluppo
          del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta,
          come  residui  di  stanziamento,  nel  conto  residui   del
          capitolo 7536  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   destinata,   per
          l'esercizio  finanziario   2012,   al   Comitato   olimpico
          nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione
          alle federazioni sportive interessate, per  lo  svolgimento
          nel territorio  nazionale  di  grandi  eventi  sportivi  di
          rilevanza mondiale. 
                5-ter. Al fine  di  consentire  la  promozione  e  lo
          svolgimento  di  iniziative  per  la  celebrazione   e   la
          commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario
          dalla sua  nascita,  e'  assegnato,  per  l'anno  2013,  un
          contributo di  100.000  euro  al  comune  di  Certaldo.  Al
          relativo onere, pari a 100.000 euro  per  l'anno  2013,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    della
          proiezione, per l'anno 2013, dello stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                5-quater.  All'articolo  16   del   decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli
          dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta  e'  applicata  anche
          sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
          carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
          dovuta  per  ciascun  passeggero  e  all'effettuazione   di
          ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 
                    a) euro 10 in caso di tragitto  non  superiore  a
          100 chilometri; 
                    b) euro 100 in caso di tragitto superiore  a  100
          chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; 
                    c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
          chilometri"; 
                  b) al  comma  11,  lettera  a),  il  numero  7)  e'
          sostituito dal seguente: 
                    "7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis,  comma  43,
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito  con
          modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172,  recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria e per  esigenze
          indifferibili: 
                «Art. 2-bis (Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1.-42. Omissis 
                43. A far data dal 2 gennaio 2019, il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  richiamato
          dall'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,   e   integrato   dall'articolo   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  cosi'
          ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
          Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla   Secchia,   Crevalcore,
          Fabbrico,  Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,
          Luzzara, Medolla,  Mirandola,  Novi  di  Modena,  Pieve  di
          Cento,  Poggio  Renatico,  Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San
          Felice  sul  Panaro,  San  Giovanni   in   Persiceto,   San
          Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
          Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,  in  qualita'  di  Commissari  delegati,   possono
          procedere  con  propria  ordinanza,  valutato   l'effettivo
          avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a  ridurre  il
          perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello  stato
          di emergenza e della relativa normativa emergenziale. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».