((Art. 22 ter 
 
Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti  evacuati
  delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita' 
  1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle  di  cui
all'articolo 25, comma 2, lettera a),  del  codice  della  protezione
civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  disposte
in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi  emergenziali  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice  possono
essere prorogate, con  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  su
richiesta del Presidente della regione interessata,  che  attesti  il
permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto  evento  e
non  ancora  rientrati  nelle  proprie  abitazioni  alla  data  della
cessazione dello stato di emergenza nonche' la  disponibilita'  delle
occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali
aperte ai sensi dell'articolo  27  del  predetto  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di  durata
delle medesime contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle
misure di cui al primo periodo e' comunque subordinato alla  verifica
del perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e  alla  richiesta  dei
medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  25  e  27  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)).  -  1.  Ai
          fini dello svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo
          2,  gli  eventi  emergenziali  di  protezione   civile   si
          distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.». 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli  5
          e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
          112/1998; Articolo 14 decreto-legge  90/2008,  conv.  legge
          123/2008;  Articolo  40,  comma  2,   lettera   p),   legge
          196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
          interventi da effettuare durante lo stato di  emergenza  di
          rilievo  nazionale  si  provvede  mediante   ordinanze   di
          protezione  civile,  da  adottarsi  in   deroga   ad   ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
          delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono  emanate
          acquisita  l'intesa  delle  Regioni  e  Province   autonome
          territorialmente interessate e, ove  rechino  deroghe  alle
          leggi  vigenti,  devono   contenere   l'indicazione   delle
          principali norme a cui si intende derogare e devono  essere
          specificamente motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
                «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
          emergenze di rilievo  nazionale  e  altre  disposizioni  in
          materia amministrativa e procedimentale (Articoli  5  legge
          225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo  112/1998;
          Articolo 6, comma 1, decreto-legge  263/2006,  conv.  legge
          290/2006)).  -  1.  Per  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione   civile,   ai   sensi   di   quanto    previsto
          dall'articolo 44-ter, comma  8,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  puo'  essere  autorizzata  l'apertura   di
          apposite contabilita' speciali,  le  quali  possono  essere
          mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi  dalla
          data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. 
                2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo  emergenze
          nazionali di cui alla delibera prevista  dall'articolo  24,
          comma 1, sono  trasferite  integralmente  a  seguito  della
          nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
          aperta ai sensi del comma 1. Le  ulteriori  somme  previste
          dalla delibera di cui all'articolo  24,  comma  2,  vengono
          corrisposte  nella  misura  del  50  per  cento  a  seguito
          dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
          50 per cento all'attestazione  dello  stato  di  attuazione
          degli interventi finanziati. 
                3. Sulle contabilita' speciali  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
          ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
          dello specifico contesto emergenziale,  diverse  da  quelle
          stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di
          cui all'articolo 44, e rese  disponibili  dalle  Regioni  e
          dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
          ordinanze di protezione civile adottate di concerto con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Sulle  medesime
          contabilita'  possono,  altresi',  confluire   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  provenienti  da  donazioni,  da
          altre amministrazioni, nonche' dal  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione europea. 
                4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
          del  regio  decreto  18   novembre   1923,   n.   2440,   e
          dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          e  successive  modificazioni,  ai  fini  del  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
          di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro    il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di  cui
          coordinano  l'attuazione,  indicando  la  provenienza   dei
          fondi, i soggetti beneficiari  e  la  tipologia  di  spesa,
          secondo uno schema da stabilire con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
          della   protezione   civile,   che   contenga,    altresi',
          l'indicazione dei crediti e dei  debiti  e  delle  relative
          scadenze, gli interventi eventualmente affidati a  soggetti
          attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia  di
          trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
          14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. 
                5. Per  la  prosecuzione  e  il  completamento  degli
          interventi  e  delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze
          adottate ai sensi  dell'articolo  25  ove  non  ultimati  o
          conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di  rilievo
          nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
          prorogata  per  un  periodo  di  tempo  determinato   fermo
          restando il limite di cui al comma  1.  Per  gli  ulteriori
          interventi ed attivita'  da  porre  in  essere  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
          ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
          svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai
          soggetti attuatori competenti.  Per  gli  interventi  e  le
          attivita'  di  cui  al  presente  comma  di  competenza  di
          Amministrazioni  dello  Stato,   le   risorse   finanziarie
          relative  che  residuano  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
                6.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  presente  codice  sono
          vincolate alla realizzazione degli interventi previsti  nei
          piani di  attuazione  delle  ordinanze  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
          termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
          eventuali  somme  residue  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,  che  vengono  versate   al   bilancio   delle
          Amministrazioni  di  provenienza.  Al  fine   di   favorire
          l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
          contabilita' speciali di cui al presente comma  secondo  le
          procedure ordinarie di spesa, si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                7.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   1   del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  fino
          alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
          civile, resta sospesa ogni azione esecutiva,  ivi  comprese
          quelle di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
          procedura civile  e  quelle  di  cui  agli  articoli  91  e
          seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
          sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 
                8. Il comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque
          dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
          ordinanze  di  protezione   civile;   tali   risorse   sono
          insuscettibili  di  pignoramento  o  sequestro  fino   alla
          definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 
                9.  Le  controversie   relative   all'esecuzione   di
          interventi ed attivita' realizzati in base  alle  ordinanze
          di  cui  all'articolo  25  o  comprese  in   programmi   di
          ricostruzione di territori colpiti  da  calamita'  naturali
          non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
                10. Al  fine  di  assicurare  risparmi  di  spesa,  i
          compromessi  e  le  clausole  compromissorie  inserite  nei
          contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
          l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni  di
          stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 
                11.    Per     l'esecuzione     dei     provvedimenti
          giurisdizionali  emessi  a   seguito   delle   controversie
          relative  all'esecuzione   di   interventi   ed   attivita'
          derivanti  dal  presente  decreto,  il   termine   previsto
          dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.».