Art. 23 
 
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia
  di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole  «o  per
il saldo» sono soppresse; la  parola  «inizia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla comunicazione»; 
    c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «a
tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»; 
    d) all'articolo 14, comma 2, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»; 
    e) all'articolo 16, comma 1,  le  parole  «dalla  sede  dell'INPS
territorialmente  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'INPS»; 
    f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato; 
    g) all'articolo 24, comma 3, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»; 
    h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di  cui  al  presente
Capo» sono sostituite dalle  seguenti:  ((«straordinarie  di  cui  al
presente capo e al titolo II))»; 
    i)  all'articolo  29,  comma   3-bis,   ((alinea,))   la   parola
«ordinarie» e' soppressa; 
    l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo,  dopo  le  parole
«assegno  di  integrazione  salariale  di  importo»  e'  inserita  la
seguente: «almeno»; 
    m) all'articolo 36, comma 2, primo  periodo,  le  parole  «per  i
fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il
fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa; 
    n) all'articolo 40,  comma  1-bis,  dopo  le  parole  «di  lavoro
medesimi» sono inserite le seguenti: «ai  soli  fini  dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 8,  14,  16,
          22-ter, 24, 25-ter, 29, 30, 36, 40 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 148, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 5 (Contribuzione  addizionale).  -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
                b) 12 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                c) 15 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
              1-bis. Le imprese del settore  della  fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai benefici di cui al presente comma. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025,  a  favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione  del
          trattamento  e'  stabilita  una  contribuzione  addizionale
          ridotta, in misura pari: 
                a) al 6 per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.» 
              «Art. 7 (Modalita'  di  erogazione  e  termine  per  il
          rimborso  delle  prestazioni).  -  1.  Il  pagamento  delle
          integrazioni  salariali  e'  effettuato   dall'impresa   ai
          dipendenti aventi diritto alla  fine  di  ogni  periodo  di
          paga. 
              2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS
          all'impresa o conguagliato da questa secondo le  norme  per
          il  conguaglio  fra   contributi   dovuti   e   prestazioni
          corrisposte. 
              3. Per i trattamenti richiesti a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto o,  se  richiesti
          antecedentemente, non ancora conclusi entro tale  data,  il
          conguaglio o la richiesta di  rimborso  delle  integrazioni
          corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a  pena
          di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
          in  corso  alla  scadenza  del  termine  di  durata   della
          concessione o dalla data del provvedimento  di  concessione
          se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della  data
          di entrata in vigore del presente decreto, i  sei  mesi  di
          cui al primo periodo decorrono da tale data. 
              4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie,  la
          sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare
          il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo
          familiare,  ove  spettante,  in   presenza   di   serie   e
          documentate  difficolta'   finanziarie   dell'impresa,   su
          espressa richiesta di questa. 
              5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie,
          il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
          autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
          salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con  il
          connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
          presenza di serie  e  documentate  difficolta'  finanziarie
          dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso  in
          cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta'
          di ordine finanziario della stessa. 
              5-bis. In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni
          di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto,
          a pena di decadenza,  ad  inviare  all'INPS  tutti  i  dati
          necessari  per  il  pagamento  dell'integrazione  salariale
          entro la fine del secondo mese successivo a quello  in  cui
          e' collocato il periodo di integrazione salariale,  ovvero,
          se posteriore, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione   del   provvedimento   di    autorizzazione.
          Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente.» 
              «Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
          lavorativa). - 1. 
              2.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di   lavoro
          subordinato di durata  superiore  a  sei  mesi  nonche'  di
          lavoro  autonomo  durante  il   periodo   di   integrazione
          salariale non ha diritto al trattamento per le giornate  di
          lavoro effettuate. Qualora il lavoratore  svolga  attivita'
          di lavoro subordinato a tempo determinato pari o  inferiore
          a sei mesi, il trattamento e' sospeso  per  la  durata  del
          rapporto di lavoro. 
              3. Il lavoratore decade dal diritto al  trattamento  di
          integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
          a dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  territoriale
          dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al  comma
          2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro  e  delle
          imprese   fornitrici   di   lavoro   temporaneo,   di   cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile  2000,
          n.  181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento   degli
          obblighi di comunicazione di cui al presente comma.» 
              «Art. 14 (Informazione e consultazione sindacale). - 1.
          Nei  casi  di  sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          produttiva,    l'impresa    e'    tenuta    a    comunicare
          preventivamente alle rappresentanze sindacali  aziendali  o
          alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove  esistenti,
          nonche' alle articolazioni territoriali delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale,  le  cause  di  sospensione   o   di   riduzione
          dell'orario di lavoro, l'entita' e la  durata  prevedibile,
          il numero dei lavoratori interessati. 
              2. A tale comunicazione  segue,  su  richiesta  di  una
          delle parti, un esame congiunto, anche in  via  telematica,
          della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi
          dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 
              3. L'intera procedura deve esaurirsi  entro  25  giorni
          dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
          10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 
              4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili  che
          rendano non  differibile  la  sospensione  o  la  riduzione
          dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
          ai soggetti di cui al comma 1 la durata  prevedibile  della
          sospensione  o  riduzione  e  il  numero   dei   lavoratori
          interessati. Quando la sospensione o riduzione  dell'orario
          di  lavoro  sia  superiore  a  sedici  ore  settimanali  si
          procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui  al
          comma  1,   da   presentarsi   entro   tre   giorni   dalla
          comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
          in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
          ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di  lavoro.  La
          procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
          quello della richiesta. 
              5. Per le  imprese  dell'industria  e  dell'artigianato
          edile  e  dell'industria  e  dell'artigianato  lapidei,  le
          disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano
          limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
          sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
          continuative. 
              6.  All'atto  della  presentazione  della  domanda   di
          concessione di  integrazione  salariale  deve  essere  data
          comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di  cui  al
          presente articolo.» 
              «Art. 16 (Concessione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
          2016 le  integrazioni  salariali  ordinarie  sono  concesse
          dall'INPS. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definiti i criteri di esame delle domande di concessione.» 
              «Art. 22-ter (Accordo di transizione occupazionale).  -
          1.  Al  fine  di  sostenere  le  transizioni  occupazionali
          all'esito  dell'intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale per le causali di cui all'articolo 21,  comma  1,
          lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano  piu'  di
          quindici dipendenti puo' essere concesso,  in  deroga  agli
          articoli 4 e 22, un ulteriore  intervento  di  integrazione
          salariale    straordinaria    finalizzato    al    recupero
          occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero,  pari  a
          un massimo di dodici  mesi  complessivi  non  ulteriormente
          prorogabili. 
              2.  Ai  fini   del   riconoscimento   del   trattamento
          straordinario di integrazione salariale di cui al comma  1,
          in sede di procedura  di  consultazione  sindacale  di  cui
          all'articolo 24, sono definite  con  accordo  sindacale  le
          azioni finalizzate alla  rioccupazione  o  all'autoimpiego,
          quali formazione e  riqualificazione  professionale,  anche
          ricorrendo  ai   fondi   interprofessionali.   La   mancata
          partecipazione  alle   predette   azioni,   per   esclusiva
          responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla
          prestazione di integrazione salariale. 
              3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui  al
          comma  2  possono   essere   cofinanziate   dalle   regioni
          nell'ambito  delle  rispettive  misure  di   formazione   e
          politica attiva del lavoro. 
              4.  I  lavoratori  interessati   dal   trattamento   di
          integrazione salariale straordinaria  di  cui  al  comma  1
          accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita'
          dei lavoratori" (GOL) di cui  all'articolo  1,  comma  324,
          della legge  30  dicembre  2020,  n.  178;  a  tal  fine  i
          nominativi  dei  lavoratori   coinvolti   sono   comunicati
          all'ANPAL  che  li  mette  a  disposizione  delle   regioni
          interessate. 
              5 (Abrogato).» 
              «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa  che
          intende  richiedere   il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale per le causali di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
          direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
          aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
              2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
              3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame   congiunto   da
          tenersi anche in via telematica il programma che  l'impresa
          intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
          lavoratori interessati  alla  sospensione  o  riduzione  di
          orario e delle ragioni che rendono  non  praticabili  forme
          alternative di riduzioni di orario,  nonche'  delle  misure
          previste per  la  gestione  delle  eventuali  eccedenze  di
          personale,  i  criteri  di   scelta   dei   lavoratori   da
          sospendere, che devono essere coerenti con le  ragioni  per
          le quali e' richiesto l'intervento, e  le  modalita'  della
          rotazione    tra    i    lavoratori    o     le     ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
              4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
          da imprese edili e affini, le  parti  devono  espressamente
          dichiarare  la  non  percorribilita'   della   causale   di
          contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma  1,
          lettera c). 
              5. L'intera procedura di consultazione, attivata  dalla
          richiesta di esame  congiunto,  si  esaurisce  entro  i  25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.» 
              «Art. 25-ter (Condizionalita' e  formazione).  -  1.  I
          lavoratori   beneficiari    di    integrazioni    salariali
          straordinarie di cui al presente capo e al titolo II,  allo
          scopo di mantenere o  sviluppare  le  competenze  in  vista
          della  conclusione  della  procedura   di   sospensione   o
          riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la
          domanda di lavoro espressa dal  territorio,  partecipano  a
          iniziative di carattere formativo  o  di  riqualificazione,
          anche mediante fondi interprofessionali. 
              2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  possono  essere
          cofinanziate dalle  regioni  nell'ambito  delle  rispettive
          misure di formazione e politica attiva del lavoro. 
              3. La mancata partecipazione senza giustificato  motivo
          alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di
          sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita'  di
          trattamento di integrazione salariale fino  alla  decadenza
          dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da  definire
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              4. Le  modalita'  di  attuazione  delle  iniziative  di
          carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1
          sono definite con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.» 
              «Art. 29 (Fondo di  integrazione  salariale).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2016 il  fondo  residuale  di  cui
          all'articolo  28,  assume  la  denominazione  di  fondo  di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
              2.  Sono  soggetti  alla  disciplina   del   fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  soggetti
          alla disciplina  del  fondo  di  integrazione  salariale  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un   dipendente,
          appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
          rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  10,
          che non aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'  bilaterali
          costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 
              3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
          contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei
          lavoratori da  questi  occupati,  secondo  quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla normativa in materia di  integrazioni  salariali,  ad
          esclusione delle intemperie  stagionali,  e  straordinarie,
          limitatamente alle causali  per  riorganizzazione  e  crisi
          aziendale. Il presente comma cessa di trovare  applicazione
          per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
              3-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
          comma  1,  in  relazione  alle  causali  di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa vigente in materia di integrazioni salariali,  e'
          riconosciuto con i criteri  e  per  le  durate  di  seguito
          indicate: 
                a) ai datori di lavoro che, nel  semestre  precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
          di tredici settimane in un biennio mobile; 
                b) ai datori di lavoro che, nel  semestre  precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  per  una  durata
          massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 
              4. Alle prestazioni erogate dal fondo  di  integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
              4-bis.  Per  i  trattamenti  relativi  a   periodi   di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 4, secondo periodo. 
              5.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
              6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio   del   fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
              7. I trattamenti di integrazione salariale erogati  dal
          fondo sono autorizzati dalla  struttura  territoriale  INPS
          competente in relazione all'unita' produttiva. In  caso  di
          aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica
          ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la  sede
          legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di
          lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della   posizione
          contributiva. 
              8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
          i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque dipendenti, e allo  0,80  per  cento,  per  i
          datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          piu' di cinque dipendenti. E' stabilita  una  contribuzione
          addizionale  a  carico  dei  datori  di   lavoro   connessa
          all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis,  pari
          al 4 per cento della retribuzione persa. 
              8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo  restando
          quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di  lavoro
          che, nel semestre precedente la data di presentazione della
          domanda,  abbiano  occupato  mediamente   fino   a   cinque
          dipendenti e che non abbiano presentato domanda di  assegno
          di integrazione salariale ai sensi  del  presente  articolo
          per almeno ventiquattro mesi, a far data  dal  termine  del
          periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui  al
          comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento. 
              9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 35. 
              10. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
              11. I datori di lavoro che occupano mediamente  sino  a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
          1° gennaio 2022.» 
              «Art. 30 (Assegno di integrazione salariale).  -  1.  I
          fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione  alle
          causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
          salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione  di  un
          assegno di integrazione salariale di  importo  almeno  pari
          all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la  durata
          massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
          un biennio mobile e non superiore, a seconda della  causale
          invocata, alle durate massime previste agli articoli  12  e
          22,  e  comunque  nel   rispetto   della   durata   massima
          complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1.  All'assegno
          di  integrazione   salariale   si   applica,   per   quanto
          compatibile,  la  normativa  in  materia  di   integrazioni
          salariali ordinarie. 
              1-bis.  Per  periodi   di   sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
          fondi di cui agli articoli  26,  27  e  40  assicurano,  in
          relazione alle causali previste dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
          prestazione di un  assegno  di  integrazione  salariale  di
          importo  almeno   pari   a   quello   definito   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma  5-bis,  e  stabiliscono  la  durata
          della prestazione in misura almeno pari ai  trattamenti  di
          integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
          dell'impresa e  della  causale  invocata,  e  comunque  nel
          rispetto  delle   durate   massime   complessive   previste
          dall'articolo 4, comma 1. Entro  il  31  dicembre  2022,  i
          fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di  cui
          al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli
          fini  dell'erogazione  dei  trattamenti   di   integrazione
          salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
          di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
              2. La domanda di accesso  all'assegno  di  integrazione
          salariale erogato dai fondi di cui agli articoli  26  e  28
          deve essere presentata non prima di 30  giorni  dall'inizio
          della sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa.» 
              «Art. 36 (Comitato amministratore). - 1. Alla  gestione
          di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e  del
          fondo  di  cui  all'articolo  28,  provvede   un   comitato
          amministratore con i seguenti compiti: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
                b)  deliberare  in  ordine  alla  concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per la gestione delle  prestazioni  previste  dal
          decreto istitutivo; 
                c) fare proposte in materia di contributi, interventi
          e trattamenti; 
                d)   vigilare    sull'affluenza    dei    contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
                e) decidere in unica istanza sui  ricorsi  in  ordine
          alle materie di competenza; 
                f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in
          possesso dei requisiti di professionalita'  e  onorabilita'
          previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi  di
          cui all'articolo 26,  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il
          contratto collettivo e, per il fondo  di  cui  all'articolo
          29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro  e
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a
          dieci, o nel  maggior  numero  necessario  a  garantire  la
          rappresentanza di tutte le parti sociali del fondo, nonche'
          da  due  rappresentanti,  con   qualifica   di   dirigente,
          rispettivamente del Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          possesso   dei   requisiti   di    onorabilita'    previsti
          dall'articolo 38. Ai componenti  del  comitato  non  spetta
          alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
              3. Il comitato amministratore e' nominato  con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              4. Il presidente del comitato amministratore e'  eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              6. Partecipa alle riunioni del comitato  amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              7. L'esecuzione delle decisioni adottate  dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              8. Al fine  di  garantire  l'avvio  dei  fondi  di  cui
          all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non
          risulti ancora costituito  il  comitato  amministratore,  i
          compiti di pertinenza  di  questo  vengono  temporaneamente
          assolti da un commissario straordinario del fondo  nominato
          dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
          commissario straordinario svolge i suoi  compiti  a  titolo
          gratuito e resta  in  carica  sino  alla  costituzione  del
          comitato amministratore.» 
              «Art.  40  (Fondo  territoriale  intersettoriale  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano e altri  fondi  di
          solidarieta'). - 1. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  124,
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  del  decreto
          legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione  di  un
          fondo di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale  cui,
          salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la   disciplina
          prevista per i fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
          all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
          di cui all'articolo 35. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  soggetti
          alla disciplina  dei  fondi  di  solidarieta'  territoriale
          intersettoriale anche  i  datori  di  lavoro  che  occupano
          almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
          data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
          entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di  lavoro
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
          integrazione salariale di cui  all'articolo  29,  al  quale
          sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
          dai datori di lavoro medesimi ai soli fini  dell'erogazione
          dei trattamenti di integrazione salariale. 
              2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e'
          adottato d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano ed e'  trasmesso  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai medesimi  Ministeri  sono
          trasmessi i bilanci  di  previsione  e  di  consuntivo  del
          fondo. 
              3. A decorrere dalla data di istituzione del  fondo  di
          cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i  datori
          di  lavoro  appartenenti  a  settori,  tipologie  e  classi
          dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
          Titolo I del presente decreto e che non abbiano  costituito
          fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
          fondi  di  solidarieta'  bilaterali  alternativi   di   cui
          all'articolo 27, che occupano almeno il 75  per  cento  dei
          propri  dipendenti  in  unita'   produttive   ubicate   nel
          territorio delle province di Trento e di Bolzano. 
              4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1
          i datori di lavoro gia' aderenti a  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
          almeno il 75 per cento  dei  propri  dipendenti  in  unita'
          produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento
          e Bolzano. 
              5. I datori di lavoro di cui al comma 3  gia'  aderenti
          al fondo residuale di cui all'articolo 28  o  al  fondo  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, e  i  datori
          di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
          sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
          a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
          fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a  tale
          fondo,  ferma  restando  la  gestione  a   stralcio   delle
          prestazioni gia'  deliberate.  I  contributi  eventualmente
          gia' versati o  dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
          acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
          provenienza, sulla base delle stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo
          periodo,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
              6. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  si  applicano
          altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo  di  cui  al
          comma 1 che aderiscono a fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 
              7. Il fondo di cui al comma 1  prevede  un'aliquota  di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti. 
              8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma
          1 e' integrato da  due  rappresentanti,  con  qualifica  di
          dirigente,  rispettivamente  della  Provincia  autonoma  di
          Trento e della Provincia autonoma di Bolzano,  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          riconosciuto a valere sulle  disponibilita'  del  fondo  il
          rimborso delle spese  di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel
          caso  previsto  dall'articolo  35,  comma  5,  il   decreto
          direttoriale dei Ministeri del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze  e'   adottato
          d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti  in
          materia di lavoro delle Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              9. La disciplina del fondo di  cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dal  presente  decreto  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
          intersettoriali,     stipulati     dalle     organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel   settore   del   trasporto   aereo   e   del   sistema
          aeroportuale.».