Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» e' sostituita dalle seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»; c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»; d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»; e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»; f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato; g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»; h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: ((«straordinarie di cui al presente capo e al titolo II))»; i) all'articolo 29, comma 3-bis, ((alinea,)) la parola «ordinarie» e' soppressa; l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» e' inserita la seguente: «almeno»; m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa; n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».
Riferimenti normativi - Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7. - Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 8, 14, 16, 22-ter, 24, 25-ter, 29, 30, 36, 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' e con unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.» «Art. 7 (Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni). - 1. Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data. 4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. 5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa. 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.» «Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa). - 1. 2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonche' di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro. 3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.» «Art. 14 (Informazione e consultazione sindacale). - 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. 5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane continuative. 6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.» «Art. 16 (Concessione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall'INPS. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.» «Art. 22-ter (Accordo di transizione occupazionale). - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. 2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. 3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 5 (Abrogato).» «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e' presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu' regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. 3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilita' della causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c). 5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.» «Art. 25-ter (Condizionalita' e formazione). - 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» «Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale. 2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. 7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento. 9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.» «Art. 30 (Assegno di integrazione salariale). - 1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.» «Art. 36 (Comitato amministratore). - 1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per il fondo di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali del fondo, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.» «Art. 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo 35. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. 2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo. 3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. 4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano. 5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti. 8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.».