((Art. 23 bis Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri» sono soppresse; b) le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022». 2. All'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il numero 17 e' soppresso.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 100, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dalla presente legge: «Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro). - 1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta l'Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) come modificato dalla presente legge: Parte di provvedimento in formato grafico