((Art. 23 bis 
 
    Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 
 
  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «e fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri» sono soppresse; 
  b) le parole: «e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre
2022». 
  2. All'allegato A del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,
il numero 17 e' soppresso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 100, del  decreto-legge
          19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 luglio 2020,  n.  77  recante  misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri  per  la
          tutela del Lavoro). - 1. In via  eccezionale,  al  fine  di
          contrastare e contenere la diffusione del  virus  COVID-19,
          per far fronte all'emergenza epidemiologica e  al  fine  di
          assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute  e
          sicurezza nei luoghi di  lavoro  nel  processo  di  riavvio
          delle attivita' produttive  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2022, in base a quanto stabilito dalla Convenzione
          concernente   gli   obiettivi   assegnati   all'Ispettorato
          Nazionale  del  Lavoro  (2019-2021)  sottoscritta  tra   il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e   il
          Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25
          novembre 2019, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   si   avvale   in   via   diretta,    oltre    che
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  anche  del  Comando
          dei  Carabinieri  per  la  Tutela  del   Lavoro   e   delle
          articolazioni dipendenti, limitatamente al  personale  gia'
          in  organico,  ai  sensi  dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 19 agosto  2016,  n.  177  e  del  decreto  del
          Ministro dell'interno 15 agosto 2017. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta l'Allegato A, del decreto-legge 24  dicembre
          2021, n. 221, (Proroga dello stato di emergenza nazionale e
          ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19) come modificato  dalla  presente
          legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico