Art. 23 ter 
 
Indennita' supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti  delle
                      stazioni dei carabinieri 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
919 e' sostituito dal seguente: 
  «919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie  assegnate
all'Arma dei carabinieri sui  competenti  programmi  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di
cui all'articolo 52,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando
di  stazioni  e   tenenze   dell'organizzazione   territoriale   sono
incrementate di 7,6 milioni di euro annui».