Art. 23 ter Indennita' supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 e' sostituito dal seguente: «919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui».