((Art. 23 quater 
 
        Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro 
 
  1. All'articolo 31, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, le parole: «30 settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014,  n.  183)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  31   (Somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  non  puo'
          eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a  tempo
          indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°  gennaio
          dell'anno  di  stipula  del  predetto  contratto,  con   un
          arrotondamento del decimale  all'unita'  superiore  qualora
          esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
          dell'attivita' nel corso dell'anno, il  limite  percentuale
          si computa sul numero dei lavoratori a tempo  indeterminato
          in  forza  al  momento  della  stipula  del  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo  indeterminato.  Possono
          essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
          lavoratori   assunti   dal    somministratore    a    tempo
          indeterminato.  Nel   caso   in   cui   il   contratto   di
          somministrazione  tra  l'agenzia  di   somministrazione   e
          l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore  puo'
          impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
          mesi  anche  non  continuativi,  il   medesimo   lavoratore
          somministrato, per il quale l'agenzia  di  somministrazione
          abbia  comunicato  all'utilizzatore  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato,   senza   che   cio'   determini   in   capo
          all'utilizzatore stesso la costituzione di un  rapporto  di
          lavoro   a   tempo   indeterminato   con   il    lavoratore
          somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
          ha efficacia fino al 31 dicembre 2022. 
              2. Salva diversa previsione  dei  contratti  collettivi
          applicati dall'utilizzatore  e  fermo  restando  il  limite
          disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
          con contratto a tempo determinato ovvero con  contratto  di
          somministrazione a  tempo  determinato  non  puo'  eccedere
          complessivamente il 30 per cento del numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al  1°
          gennaio dell'anno di stipulazione dei  predetti  contratti,
          con  arrotondamento  del  decimale   all'unita'   superiore
          qualora esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di
          inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
          percentuale si computa sul numero dei  lavoratori  a  tempo
          indeterminato in forza al momento  della  stipulazione  del
          contratto di somministrazione di lavoro. E'  in  ogni  caso
          esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
          determinato di lavoratori di cui all'articolo 8,  comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
          che  godono  da  almeno  sei   mesi   di   trattamenti   di
          disoccupazione non agricola o di ammortizzatori  sociali  e
          di lavoratori svantaggiati o molto  svantaggiati  ai  sensi
          dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  come
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              3.   I   lavoratori   somministrati   sono    informati
          dall'utilizzatore dei posti  vacanti  presso  quest'ultimo,
          anche mediante un avviso generale affisso  all'interno  dei
          locali dell'utilizzatore. 
              4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36  del  decreto
          legislativo  n.  165  del   2001,   la   disciplina   della
          somministrazione   a   tempo   indeterminato   non    trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.».