((Art. 23 quinquies 
 
               Inabilita' di ormeggiatori e barcaioli 
 
  1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli
articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  15  febbraio  1952,  n.   328,   ai   fini   della
cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro
portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento  della
pensione di inabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222,  sulla  base  dei  relativi  requisiti  contributivi  e
sanitari come disciplinati dalla predetta legge.  Alle  attivita'  di
cui  al  primo  periodo  l'INPS  provvede  con  le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali previste a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  208  e  216  del
          regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione: 
              «Art. 208 (Attribuzioni  delle  autorita'  marittime  e
          consolari).  - Quando si tratti di nave non  provvista  del
          ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti  che
          danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile  e
          dei processi verbali di scomparizione, il  comandante  deve
          fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante
          del porto o all'autorita' consolare. 
              Le autorita' predette raccolgono con  processo  verbale
          la dichiarazione del comandante  e  quella  dei  testimoni,
          inserendo nel verbale medesimo le  enunciazioni  prescritte
          per la compilazione  degli  atti  di  stato  civile  ovvero
          indicando  le  circostanze  della  scomparizione  a   norma
          dell'articolo 206. 
              Analogamente  procedono  le   autorita'   marittime   e
          consolari quando all'approdo di una nave rilevino  l'omessa
          compilazione degli atti predetti, facendo constare  in  tal
          caso nel processo verbale i motivi della omissione.» 
              «Art. 216 (Personale di camera e di famiglia). -  Sulle
          navi  da  diporto  di  stazza  lorda  non  superiore   alle
          cinquanta tonnellate se  a  vela,  alle  venticinque  se  a
          motore possono essere imbarcate, in qualita'  di  personale
          di camera e di  famiglia,  persone  non  appartenenti  alla
          gente di mare o al personale  navigante  della  navigazione
          interna, purche' gia' al servizio  del  proprietario  della
          nave. 
              Il  testo  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante  l'approvazione
          del  regolamento  per   l'esecuzione   del   codice   della
          navigazione (Navigazione  marittima)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 12
          giugno 1984, n. 222: 
              «Art. 2 (Pensione ordinaria di  inabilita').  -  1.  Si
          considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto  a
          pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti  ed
          autonomi gestita dall'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale,  l'assicurato  o  il  titolare   di   assegno   di
          invalidita' con decorrenza successiva alla data di  entrata
          in vigore  della  presente  legge  il  quale,  a  causa  di
          infermita'  o  difetto   fisico   o   mentale,   si   trovi
          nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di   svolgere
          qualsiasi attivita' lavorativa. 
              2.  La   concessione   della   pensione   al   soggetto
          riconosciuto  inabile  e'  subordinata  alla  cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai
          agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi
          e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti  a
          carico   dell'assicurazione    obbligatoria    contro    la
          disoccupazione e ad ogni altro  trattamento  sostitutivo  o
          integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
          o   la   cancellazione   avvengano   successivamente   alla
          presentazione della domanda, la pensione e'  corrisposta  a
          decorrere dal primo giorno del  mese  successivo  a  quello
          della rinuncia o della cancellazione. 
              3.  La   pensione   di   inabilita',   reversibile   ai
          superstiti,  e'  costituita  dall'importo  dell'assegno  di
          invalidita', non integrato ai sensi  del  terzo  comma  del
          precedente articolo, calcolato secondo le norme  in  vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti
          ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori  autonomi,  e
          da  una  maggiorazione  determinata  in  base  ai  seguenti
          criteri: 
                a)   per   l'iscritto   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, la  maggiorazione  e'
          pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e  quello
          che gli sarebbe  spettato  sulla  base  della  retribuzione
          pensionabile,  considerata  per  il  calcolo   dell'assegno
          medesimo con una anzianita' contributiva  aumentata  di  un
          periodo pari a quello compreso tra la  data  di  decorrenza
          della pensione  di  inabilita'  e  la  data  di  compimento
          dell'eta' pensionabile. In ogni  caso,  non  potra'  essere
          computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni; 
                b)  per  l'iscritto  nelle  gestioni   speciali   dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita'  e
          quello che gli sarebbe  spettato  al  compimento  dell'eta'
          pensionabile, considerando il periodo compreso tra la  data
          di decorrenza della pensione di inabilita'  e  la  data  di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno  di
          decorrenza della pensione per i lavoratori  autonomi  della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente o prevalentemente,  nell'ultimo  triennio
          di lavoro autonomo. 
              4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 
              5. La pensione di inabilita'  e'  incompatibile  con  i
          compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato  in
          Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
          della   pensione.   E',   altresi',    incompatibile    con
          l'iscrizione  negli   elenchi   anagrafici   degli   operai
          agricoli, con l'iscrizione  negli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori  autonomi  o  in  albi  professionali  e  con  i
          trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione e con ogni altro trattamento  sostitutivo
          o integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichi una delle predette cause di incompatibilita',  il
          pensionato  e'  tenuto  a  darne  immediata   comunicazione
          all'ente erogatore che revoca  la  pensione  di  inabilita'
          sostituendola, sempreche' ne ricorrano le  condizioni,  con
          l'assegno di cui  all'art.  1,  con  decorrenza  dal  primo
          giorno   del   mese   successivo   al   verificarsi   della
          incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto
          il diritto  all'assegno  di  invalidita',  la  restituzione
          delle    somme    indebitamente    percepite    da    parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'. 
              6. Ove  l'inabilita'  sia  causata  da  infortunio  sul
          lavoro o malattia professionale da cui  derivi  il  diritto
          alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere
          a) e b) del terzo comma  e'  corrisposta  soltanto  per  la
          parte eventualmente  eccedente  l'ammontare  della  rendita
          stessa.».