Art. 24 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                   trasporto di persone su strada 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80
milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022,
termine  del  medesimo  stato  di  emergenza,   sono   destinate   al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n.  35,  e  subordinatamente  alla  rilevazione  dell'effettivo
utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle  regioni,  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  alle  aziende
esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano  in
capo  alla  competenza  statale  e  sono  ripartite  con  le   stesse
percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate  per
la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. 
  3. Gli enti di cui al  comma  2  rendicontano  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15  maggio  2022,  l'utilizzo
delle risorse assegnate, attestando che  i  servizi  aggiuntivi  sono
stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante  dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui  al
comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente
utilizzati dagli utenti. 
  4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma
3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022,  per  il  potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga  in  conformita'  alle
misure di contenimento e di contrasto dei rischi  sanitari  derivanti
dalla diffusione del COVID-19,  nonche'  per  le  finalita'  previste
dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con
le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di  cui  al  comma  2
rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui
al presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
  ((5-bis. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  del
trasporto pubblico locale e  regionale  e  di  mitigare  gli  effetti
negativi  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche'  al  fine
di  sostenere  gli  investimenti,  le  autorita'  competenti  possono
applicare  l'articolo  4,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)   n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, anche nel caso in cui  il  gestore  dei  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale   si   vincoli   ad   effettuare,   in
autofinanziamento  anche  parziale  e  sulla   base   di   un   piano
economico-finanziario rispettoso delle disposizioni  e  delle  misure
regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in  esecuzione
o ad integrazione degli interventi afferenti al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati  alla
sostenibilita' ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto
dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore  rispetto
alla  scadenza  dell'affidamento.  In  tale   ipotesi,   si   ritiene
necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che
non puo' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e  ai
fini  del  calcolo  si   tiene   conto   della   durata   complessiva
dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti  adottati
in conformita' al predetto regolamento.)) 
  6. In considerazione del perdurare  della  situazione  emergenziale
connessa al COVID- 19 e al fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi
prodotti al settore dei servizi di  trasporto  effettuati  su  strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio  pubblico,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione di 15  milioni  di  euro  per
l'anno  2022,  destinato  a  compensare,  nel  limite  delle  risorse
disponibili e per un importo massimo non superiore al  40  per  cento
dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,
e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione  del
fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di  contenimento  e
di contrasto all'emergenza da  COVID-19  dalle  imprese  esercenti  i
servizi di cui al presente comma ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla
base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli  enti  locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi  di
noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto  2003,
n. 218. Per i soggetti che hanno  attivato  la  partita  IVA  dal  1°
gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in
misura non superiore al  40  per  cento  dei  ricavi  registrati  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022  ed  il  31  marzo  2022,  e,
comunque, nel limite massimo dell'8 per  cento  della  dotazione  del
fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo  perduto  non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  7. Per  le  medesime  finalita'  del  comma  6,  il  fondo  di  cui
all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni  di  euro  destinati  al
ristoro delle rate di finanziamento o  dei  canoni  di  leasing,  con
scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il ((1°  gennaio
2021)) e il 31 marzo 2022 e concernenti gli  acquisti  effettuati,  a
partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante  contratti  di  locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  e  M3,  da
parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6  del  presente
articolo ai sensi e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base  di  autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali  ai  sensi  delle  norme
regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997. 
  8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione delle risorse di  cui  ai  commi  6  e  7.
Relativamente agli ((interventi di cui al comma 6)), tali criteri, al
fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto
dei costi cessanti, dei minori costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno. 
  9. L'efficacia dei  decreti  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
  ((10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre 2022». 
  10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del  decreto-legge  11  marzo
2020, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  maggio
2020, n. 31, le  parole:  «ricompresi  nel  piano  predisposto  dalla
Societa' ai sensi del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 816,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 815. (Omissis). 
                816. Al fine di consentire  l'erogazione  di  servizi
          aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e   regionale,
          destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare  le
          esigenze trasportistiche conseguenti  all'attuazione  delle
          misure di contenimento  derivanti  dall'applicazione  delle
          Linee guida per l'informazione agli utenti e  le  modalita'
          organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19 in materia di trasporto  pubblico  e  delle  Linee
          guida  per  il  trasporto   scolastico   dedicato   e   non
          finanziabili  a   valere   sulle   risorse   ordinariamente
          destinate ai servizi di trasporto  pubblico  locale  ove  i
          predetti  servizi  nel  periodo  precedente   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19  abbiano  avuto  un  riempimento
          superiore a quello previsto dal decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri in vigore  all'atto  dell'emanazione
          del decreto di cui al terzo  periodo,  anche  tenuto  conto
          della programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi
          aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
          dello specifico procedimento previsto dal medesimo  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   per   la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
          e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  200  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma,  le
          regioni e i comuni, nei  limiti  delle  disponibilita'  del
          fondo di cui al primo  periodo,  possono  anche  ricorrere,
          mediante  apposita  convenzione  e  imponendo  obblighi  di
          servizio, a operatori economici esercenti  il  servizio  di
          trasporto di passeggeri su strada ai sensi della  legge  11
          agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di  licenza  per
          l'esercizio del servizio di taxi o  di  autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di  noleggio  con  conducente.  Le
          convenzioni di cui  al  secondo  periodo  possono  altresi'
          prevedere il  riconoscimento,  in  favore  degli  operatori
          economici  affidatari  dei  servizi   aggiuntivi,   di   un
          indennizzo in  caso  di  mancata  prestazione  dei  servizi
          determinata  da  circostanze  sopravvenute  e   consistenti
          nell'attuazione  delle   misure   di   contenimento   della
          diffusione   del   COVID-19.    Al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato  avendo
          riguardo ai costi fissi connessi alla messa a  disposizione
          dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
          circumetnea, alla concessionaria del  servizio  ferroviario
          Domodossola confine svizzero e  alla  gestione  governativa
          navigazione laghi le  risorse  di  cui  al  primo  periodo,
          ripartite sulla base dei criteri  stabiliti  ai  sensi  del
          decreto  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  44   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126.
          Eventuali  risorse  residue  possono   essere   utilizzate,
          nell'anno 2021, per  le  finalita'  previste  dall'articolo
          200, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   51,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.  51  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          trasporto pubblico locale).  -  1.  In  considerazione  del
          perdurare dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  la
          dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementata   di
          ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse
          sono destinate  al  finanziamento  dei  servizi  aggiuntivi
          programmati al fine di far fronte  agli  effetti  derivanti
          dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento  dei
          mezzi,  anche  in  coerenza  con  gli  esiti   dei   tavoli
          prefettizi di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   2   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le
          Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei
          limiti delle disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo
          comma  possono  anche  ricorrere  a   operatori   economici
          esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
          ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
          titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi  o
          di autorizzazione per l'esercizio del servizio di  noleggio
          con  conducente,  mediante  apposita   convenzione   ovvero
          imponendo  obblighi  di  servizio.   Al   personale   degli
          operatori economici esercenti il servizio di  trasporto  di
          passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n.  218,  nonche'  ai  titolari   di   autorizzazione   per
          l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con   conducente,
          impiegato nei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico
          regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di
          sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente  ai
          sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81 e non si applicano le  previsioni  del  decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione 23  febbraio
          1999, n. 88, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle  visite
          di idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
                3. Qualora all'esito  dello  specifico  procedimento,
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 1, per  la  definizione  del  piu'
          idoneo raccordo tra gli orari di  inizio  e  termine  delle
          attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto
          pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
          stabilite  emerga  la   necessita'   di   erogare   servizi
          aggiuntivi destinati  esclusivamente  agli  studenti  della
          scuola  secondaria  di  primo  o  di  secondo   grado,   le
          convenzioni di cui al comma  2  possono  essere  stipulate,
          previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e  nei
          limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli  uffici
          dirigenziali  periferici  del   Ministero   dell'istruzione
          relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
                4. Le risorse  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di  euro,  per
          il riconoscimento di contributi in favore delle aziende  di
          traporto  pubblico  regionale  o  locale,   nonche'   degli
          operatori economici esercenti il servizio di  trasporto  di
          passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n. 218 ovvero dei titolari di licenza per  l'esercizio  del
          servizio di taxi o di autorizzazione  per  l'esercizio  del
          servizio   di   noleggio    con    conducente,    impiegati
          nell'erogazione  dei  servizi   aggiuntivi   di   trasporto
          pubblico, a titolo  di  compensazione  dei  maggiori  costi
          sostenuti per l'utilizzo di prodotti  per  la  disinfezione
          delle superfici toccate frequentemente  dall'utenza  e  per
          l'uso di sistemi di sanificazione  ovvero  di  disinfezione
          dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto,  nonche'  per
          ogni altra modalita' e attivita' finalizzata  a  ridurre  i
          rischi di contagi da COVID-19. 
                5. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  nonche'  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero e alla gestione governativa navigazione  laghi  le
          risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
          stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della  legge
          30 dicembre 2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          determinata anche  l'entita'  delle  eventuali  risorse  da
          destinare per le finalita' di cui al  comma  4  nonche'  le
          modalita' di erogazione delle stesse. 
                6. Le eventuali risorse  residue  dello  stanziamento
          complessivo di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate,
          nell'anno 2021, per il  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo finalizzate  ad  assicurare  che  l'utilizzo  dei
          mezzi di trasporto pubblico locale avvenga  in  conformita'
          alle misure di  contenimento  e  di  contrasto  dei  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del  COVID-19,  nonche'
          per le finalita' previste dall'articolo 200, comma  1,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                7.  Al  fine  di   consentire   una   piu'   efficace
          distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea,
          nonche' di realizzare un piu' idoneo raccordo tra gli orari
          di inizio e termine delle attivita' economiche,  lavorative
          e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto  pubblico
          locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di
          contenimento  individuate  con  i  provvedimenti   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n.   35,   e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato
          all'erogazione di contributi in favore: 
                  a) delle imprese e delle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 229,  comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa  nomina
          del mobility manager di  cui  al  citato  articolo  229,  a
          predisporre, entro  il  31  agosto  2021,  un  piano  degli
          spostamenti casa-lavoro del  proprio  personale  che  possa
          contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al
          presente  comma;  tali   contributi   sono   destinati   al
          finanziamento, nei limiti  delle  risorse  disponibili,  di
          iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative  di
          car-pooling,  di  car-sharing,   di   bike-pooling   e   di
          bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
          spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del  31
          agosto 2021; 
                  b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
          che  provvedano,  previa  nomina   del   mobility   manager
          scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro  il  31  agosto
          2021,  un  piano  degli  spostamenti  casa-scuola-casa  del
          personale scolastico e degli alunni, che possa  contribuire
          alla realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  presente
          comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei
          limiti  delle  risorse  disponibili,   di   iniziative   di
          mobilita' sostenibile, incluse iniziative di  piedibus,  di
          car-pooling,  di  car-sharing,   di   bike-pooling   e   di
          bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
          spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il  termine
          del 31 agosto 2021. 
                8. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze, della transizione ecologica  e  dell'istruzione  e
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento dei contributi di cui  al  comma  7  per  il
          tramite degli enti locali, indicati nel  medesimo  decreto,
          nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          quantificati in complessivi euro  500  milioni  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   200   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  200  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale    dall'attuazione    delle    misure    previste
          dall'articolo 215 del presente decreto. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza. 
                3. In considerazione delle riduzioni dei  servizi  di
          trasporto pubblico passeggeri conseguenti  alle  misure  di
          contenimento per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          non  trovano  applicazione,  in  relazione   al   trasporto
          ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
          ferroviari interregionali  indivisi,  le  disposizioni  che
          prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
          sanzioni o penali in ragione delle minori corse  effettuate
          o delle minori percorrenze realizzate a  decorrere  dal  23
          febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
                4.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'erogazione   alle    Regioni    a    statuto    ordinario
          dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4,  del
          decreto - legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
          all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non  gia'
          avvenuti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
          soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
                5.  La  ripartizione  delle  risorse  stanziate   per
          l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul  fondo  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione  di
          penalita', fermo restando quanto previsto dal comma  2-bis,
          dell'articolo 27, del decreto - legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013,  n.
          148, e successive modificazioni. 
                5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui
          al comma 3 dell'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio
          2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          autorizzato  il  pagamento,  a  titolo  di   anticipazione,
          dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni
          beneficiarie e salvo conguaglio in esito  all'attivita'  di
          verifica. La relativa erogazione e'  disposta  con  cadenza
          semestrale. 
                5-ter. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'assegnazione e  l'erogazione  alle  regioni  beneficiarie
          delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
          al 2018  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione,  sulla  base
          delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
          data del 23 febbraio 2020, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
                5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
          le  somme  residuate  dagli  importi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,
          n. 58, e quelle residuate dagli importi  di  cui  al  comma
          3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
          n. 355,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2004, n. 47, sono assegnate  alle  aziende  aventi
          titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge  23
          dicembre 2005,  n.  266,  sulla  base  delle  istanze  gia'
          presentate dalle aziende stesse alla data del  23  febbraio
          2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                6. Al fine di garantire l'operativita' delle  imprese
          di  trasporto  pubblico   di   passeggeri,   le   autorita'
          competenti di cui all'articolo  2,  lettere  b)  e  c)  del
          Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
          entro il 31 luglio 2020, un importo  non  inferiore  all'80
          per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
          agosto 2020. 
                6-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze   di
          mobilita' e le misure di contenimento della diffusione  del
          virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30  giugno  2021,  in  deroga
          all'articolo 87, comma 2, del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  possono
          essere destinate ai  servizi  di  linea  per  trasporto  di
          persone  anche  le  autovetture  a  uso  di  terzi  di  cui
          all'articolo 82, comma 5, lettera b), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 285  del  1992  nonche'  i
          natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non  di
          linea ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21. 
                7.  Al  fine  di  contenere  gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di  autobus  tramite
          la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto  2018,
          nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
                8.  Fino  al  30  giugno  2021,  le  risorse  statali
          previste   per   il   rinnovo   del   materiale    rotabile
          automobilistico  e  ferroviario  destinato   al   trasporto
          pubblico locale  e  regionale  possono  essere  utilizzate,
          entro  il   limite   massimo   del   5   per   cento,   per
          l'installazione   di   dotazioni   sui   relativi    mezzi,
          finalizzate a  contenere  i  rischi  epidemiologici  per  i
          passeggeri ed  il  personale  viaggiante,  nonche'  per  il
          finanziamento  di  progetti  relativi  all'acquisto,  anche
          mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
          esercenti  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
          biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
          la mobilita' condivisa e all'utilizzo di  detti  mezzi  per
          l'integrazione  dei  servizi  flessibili  e  di   mobilita'
          condivisa con i programmi di esercizio  esistenti.  Per  le
          finalita' di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle
          medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
          con Enti  pubblici  di  ricerca  o  Istituti  universitari,
          promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
          ad  incrementare,  compatibilmente   con   le   misure   di
          contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e  dall'articolo   1   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  nonche'
          dai   relativi   provvedimenti   attuativi,   l'indice   di
          riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
          dei passeggeri e del personale viaggiante. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 265. 
                9-bis. Le risorse previste  dall'articolo  30,  comma
          14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58,  come  incrementate  dall'articolo  24,  comma
          5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di  10  milioni
          di euro per l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.». 
              - Il regolamento (CE)  n.  1370  del  23  ottobre  2007
          (REGOLAMENTO   DEL   PARLAMENTO EUROPEO E   DEL   CONSIGLIO
          relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri  su
          strada e per  ferrovia  e  che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE)  n.   1107/70)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,
          (Riordino dei  servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, S.O. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1073/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21  ottobre  2009,  che  fissa
          norme comuni per l'accesso al  mercato  internazionale  dei
          servizi di trasporto effettuati con autobus e che  modifica
          il regolamento (CE) n. 561/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea L 300 del 14.11.2009. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
          287. 
              -  La  legge  11  agosto  2003,  n.   218   (Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   85   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 85 (Misure compensative  per  il  trasporto  di
          passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di  servizio
          pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
          passeggeri). - 1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  dei
          servizi di trasporto di  linea  di  persone  effettuati  su
          strada mediante  autobus  e  non  soggetti  a  obblighi  di
          servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
          derivanti dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: 
                  a) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
          servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
          gli effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
          285, ovvero sulla base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  ottobre  2009,  ovvero  sulla  base  di
          autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
          ai sensi delle norme regionali di  attuazione  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
          ricavi  registrati,  in   conseguenza   delle   misure   di
          contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19,  nel
          periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto
          alla media dei ricavi registrati nel medesimo  periodo  del
          precedente biennio; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, al ristoro delle rate di finanziamento o  dei  canoni
          di leasing, con scadenza  compresa  anche  per  effetto  di
          dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre  2020  e
          concernenti gli  acquisti  effettuati,  a  partire  dal  1°
          gennaio  2018,  anche  mediante  contratti   di   locazione
          finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
          M3,  da  parte  di  imprese  esercenti  i  servizi  di  cui
          all'alinea  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base  di
          autorizzazioni    rilasciate    dal     Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento
          (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni
          rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
          norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per
          l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente
          agli interventi di cui alla lettera a) del  comma  1,  tali
          criteri,  al  fine  di  evitare  sovracompensazioni,   sono
          definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
          costi di esercizio derivanti dagli  ammortizzatori  sociali
          applicati in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 e dei costi aggiuntivi  sostenuti  in  conseguenza
          della medesima emergenza. Sono in  ogni  caso  esclusi  gli
          importi   recuperabili   da   assicurazione,   contenzioso,
          arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 
                3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e
          2  e'  subordinata  all'autorizzazione  della   Commissione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. 
                5. In considerazione del  protrarsi  dello  stato  di
          emergenza connesso  alla  pandemia  COVID-19,  al  fine  di
          assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita'  del
          trasporto aereo  di  linea  di  passeggeri  ed  evitare  un
          pregiudizio grave e irreparabile alle imprese,  nelle  more
          del  perfezionamento  dell'iter  autorizzatorio,  ai  sensi
          dell'articolo   108,   paragrafo   3   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, dell'indennizzo previsto
          dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del  decreto
          legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, a valere sul fondo di cui  al  comma  7
          del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
          di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
          milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto
          ovvero  ne  facciano  richiesta.  L'importo   di   ciascuna
          anticipazione  non  puo'  essere  superiore  all'indennizzo
          richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  cui  al
          citato articolo 79, comma 2, e  dei  consolidati  indirizzi
          interpretativi  adottati  dalla  Commissione   europea   in
          riferimento alle  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia    nell'emergenza    da    COVID-19.     Tale
          anticipazione comprensiva di interessi al tasso  Euribor  a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato  di  1.000  punti  base,  e'
          restituita,  entro  sei  mesi  dalla  data   di   effettiva
          erogazione  e  comunque   entro   l'anno   2021,   mediante
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di
          perfezionamento della procedura con esito positivo, non  si
          da'  luogo  alla  restituzione  dell'anticipazione  ne'  al
          pagamento  degli  interessi  e  l'importo  resta  acquisito
          definitivamente dai beneficiari. 
                6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al  comma
          5, nelle more del perfezionamento dell'iter  autorizzatorio
          ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198
          del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sul fondo di cui al medesimo articolo 198,  e'  autorizzato
          ad  erogare,  a  titolo   di   anticipazione   un   importo
          complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese
          aventi i requisiti di cui  al  citato  articolo  e  che  ne
          facciano  richiesta.  Tale  anticipazione,  comprensiva  di
          interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
          1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla  data
          di effettiva  erogazione  e  comunque  entro  l'anno  2021,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato.
          In  caso  di  perfezionamento  della  procedura  con  esito
          positivo,   non   si   da'    luogo    alla    restituzione
          dell'anticipazione  ne'  al  pagamento  degli  interessi  e
          l'importo    resta    acquisito     definitivamente     dai
          beneficiari.». 
              - Per i riferimenti all'articolo 108, del trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   si   rimanda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 2. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8  recante
          disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione  tecnologica,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1.  All'articolo  47,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "La
          dotazione del Fondo e' incrementata  di  100.000  euro  per
          l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, destinati alla formazione delle  altre  figure
          professionali addette alla circolazione ferroviaria". 
                2. All'onere derivante dal comma 1,  pari  a  100.000
          euro per l'anno 2020 e a 1 milione  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3. Per i concessionari  il  cui  periodo  regolatorio
          quinquennale  e'  pervenuto  a  scadenza,  il  termine  per
          l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
          2020 e 2021 e di quelle  relative  a  tutte  le  annualita'
          comprese nel nuovo periodo regolatorio  e'  differito  sino
          alla definizione  del  procedimento  di  aggiornamento  dei
          piani economici finanziari predisposti in conformita'  alle
          delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del
          decreto-legge  n.   109   del   2018,   dall'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti di cui all'articolo  articolo  37
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Entro
          il 30 marzo 2020 i concessionari presentano  al  Concedente
          le  proposte   di   aggiornamento   dei   piani   economico
          finanziari, riformulate ai sensi della predetta  normativa,
          che annullano e sostituiscono ogni precedente  proposta  di
          aggiornamento.   L'aggiornamento   dei   piani    economici
          finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
          perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 
                4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
          n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017,  2018
          e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni  dal
          2017 al 2022"; 
                  b) al comma 7-bis, primo periodo,  le  parole:  "al
          comma 7", sono sostituite dalle seguenti:  "ai  commi  7  e
          7-ter"; 
                  c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
                    "7-ter. ANAS S.p.a.  e'  autorizzata  nei  limiti
          previsti ai commi 7 e 8  a  definire  mediante  transazioni
          giudiziali  e  stragiudiziali   le   controversie   con   i
          contraenti generali derivanti da richieste di  risarcimento
          laddove sussistano i presupposti e  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50,  previa  valutazione  della  convenienza  economica  di
          ciascuna operazione da parte della societa' stessa."; 
                  d) al comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  "alle
          finalita'  di  cui  al  comma  7"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter". 
                5. 
                5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo,  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31
          dicembre 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  "31  marzo
          2021". 
                5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  le  parole:  "31  ottobre
          2020". ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2021". 
                5-quater.  Il  termine   per   l'applicazione   delle
          disposizioni dell'articolo 39, comma  1,  lettera  b),  del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  relative  all'obbligo
          della patente nautica per la conduzione  di  unita'  aventi
          motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione  a  due
          tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1,
          della legge 24 luglio 2019,  n.  73,  e'  differito  al  1°
          gennaio 2021.  A  tale  fine,  all'articolo  39,  comma  1,
          lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo
          n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a  carburazione  o
          iniezione a due tempi" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
          750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc  se  a
          iniezione a due tempi". 
                5-quinquies. All'articolo 1, comma 460,  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: "A decorrere dal 1° aprile  2020  le  risorse  non
          utilizzate  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          altresi' utilizzate per promuovere  la  predisposizione  di
          programmi diretti al completamento delle  infrastrutture  e
          delle opere di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dei
          piani di  zona  esistenti,  fermo  restando  l'obbligo  dei
          comuni di porre in essere tutte  le  iniziative  necessarie
          per ottenere l'adempimento, anche  per  equivalente,  delle
          obbligazioni assunte  nelle  apposite  convenzioni  o  atti
          d'obbligo da parte degli operatori". 
                5-sexies.  In  relazione  agli   immobili   costruiti
          secondo la normativa prevista per l'edilizia  agevolata,  a
          partire dall'avvio  del  procedimento  di  decadenza  dalla
          convenzione da parte  del  comune,  ovvero  dall'avvio  del
          procedimento di revoca del finanziamento pubblico da  parte
          della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a  giudizio
          in  un  procedimento  penale,  puo'  essere   disposta   la
          sospensione   del   procedimento   di   sfratto    mediante
          provvedimento assunto da parte  dell'autorita'  giudiziaria
          competente. 
                5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo
          12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2022". 
                5-octies. Le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a
          scartamento ordinario interconnesse con la rete  nazionale,
          che  assicurano  un  diretto  collegamento  con  le  citta'
          metropolitane e per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, non
          sia stata ancora autorizzata la messa in  servizio,  previa
          intesa  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti   e   la   regione   interessata,   assumono   la
          qualificazione di infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e
          sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in
          natura,   al   gestore   dell'infrastruttura    ferroviaria
          nazionale che ne assume la gestione  ai  sensi  e  per  gli
          effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000.
          Agli interventi  per  la  manutenzione  e  per  l'eventuale
          potenziamento della linea si provvede secondo le  modalita'
          e con le risorse previste nei contratti di programma di cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.
          112.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  8   maggio   2020,   n.   31,
          (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
          dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano  Cortina
          2026 e delle finali ATP Torino  2021  -  2025,  nonche'  in
          materia  di  divieto  di   attivita'   parassitarie)   come
          modificato dalla presente legge: 
                Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina   2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022,  nonche'
          delle opere, anche connesse e di  contesto,  relative  agli
          impianti sportivi olimpici,  finanziate  interamente  sulla
          base  di  un  piano  degli  interventi  predisposto   dalla
          societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'autorita' di Governo competente in  materia
          di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
          Societa' opera in coerenza con le indicazioni del  Comitato
          Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di  cui  al
          primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
          degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
          localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali  e
          sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi  di
          ultimazione  delle  stesse,  nonche'  alla  quantificazione
          dell'onere economico di  ciascuna  opera  e  alla  relativa
          copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne  ricorrano
          le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          nominare uno o  piu'  commissari  straordinari  dotati  dei
          poteri  e  delle  funzioni  di  cui  all'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti i compensi  dei  Commissari
          in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri
          economici degli interventi da realizzare o completare. 
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 
                2-ter.  Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. 
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore   delegato   della   Fondazione   di   cui
          all'articolo 2. 
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile. 
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1. 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                11-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono essere individuati gli interventi,  tra  quelli  di
          cui al comma  2,  caratterizzati  da  elevata  complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come "Olimpiadi Milano Cortina 2026". 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle"; 
                  b) al comma 20: 
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
                12-ter. Alle controversie  relative  all'approvazione
          dei piani approvati ai sensi del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».