Art. 25 Misure urgenti per il settore ferroviario ((e per il settore autostradale)) 1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo. ((2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualita' dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attivita' ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. 2-ter. E' autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021. 2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal contratto di programma tra ANAS S.p.A. e lo Stato. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 3. Agli oneri di cui ((ai commi 1 e 2-bis)) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione): «Art. 17. (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi). - 1. Fermo restando il generale potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura e' pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18, il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la rete. 3. Il gestore dell'infrastruttura provvede affinche' l'applicazione del sistema di imposizione comporti canoni equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su una parte simile del mercato o di rete, e i canoni effettivamente applicati siano conformi a quanto disposto al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione. 5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura possono includere un costo che rispecchi la scarsita' di capacita' della sezione identificabile dell'infrastruttura nei periodi di congestione. 6. Il gestore dell'infrastruttura puo' modificare i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione del treno, sulla base delle modalita' di calcolo definite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2015 della Commissione europea del 13 marzo 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ogni modifica dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, onde tenere in conto il costo degli effetti acustici, favorisce l'ammodernamento dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema frenante a bassa rumorosita' piu' vantaggioso economicamente disponibile. 7. L'imputazione di costi ambientali che determini un aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia ammessa solo se essa e' applicata anche al trasporto stradale di merci conformemente al diritto dell'Unione. Qualora l'imputazione dei costi ambientali determini un aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, decide in merito all'uso degli introiti supplementari. Il gestore conserva le informazioni necessarie in modo da poter risalire sia all'origine dei proventi derivanti dall'imputazione dei costi ambientali che all'applicazione degli stessi, e, su richiesta le fornisce alla Commissione europea. 8. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e indesiderate, i canoni di cui ai commi 4, 5 e 6 possono essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero di servizi ferroviari e periodi. L'entita' relativa dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e' comunque correlata ai costi imputabili ai servizi. 9. Il gestore dell'infrastruttura puo' applicare un canone adeguato per la capacita' assegnata ma non utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione del canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una traccia ferroviaria e' obbligatoria in caso di regolare mancato uso delle tracce assegnate o di parte di esse. Ai fini dell'imposizione di questo canone, il gestore dell'infrastruttura pubblica nel proprio prospetto informativo della rete i criteri per determinare tale mancato uso. L'organismo di regolazione controlla tali criteri. I pagamenti di tale canone sono effettuati dal richiedente o dall'impresa ferroviaria designata. Il gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente in grado di indicare a qualsiasi interessato la capacita' d'infrastruttura gia' assegnata alle imprese ferroviarie utilizzatrici. 10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e per la prestazione dei servizi in tali impianti non puo' superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole. 11. Se i servizi complementari e ausiliari di cui all'articolo 13, commi 9 e 11, sono offerti da un unico fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo totale di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.». - Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti) - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio. 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. 6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge, si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione. 6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «1.-293. (Omissis). - 294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537(Interventi correttivi di finanza pubblica): «Art. 10 (Prezzi e tariffe). - 1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilita' vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalita' di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento e' effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita' sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento del canone di cui al comma 3. 5. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385. 6. Per favorire il processo di dismissioni della Societa' Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6, L. 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, L. 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa' Autostrade S.p.A. 7. All'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societa' concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo». 8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui. 9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata per l'anno 1994 del 10 per cento. 10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto: a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate. 10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. 11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE. 12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e' determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicita' delle gestioni e dei livelli occupazionali. 13. Entro l'anno 1994 (94), sono costituite apposite societa' di capitali per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «1.-1019. (Omissis). - 1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalita' interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «Art. 19. (Societa' pubbliche). - 1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». 2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»; b). 3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33e' modificato come segue: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»; b) il comma 1 e' abrogato; c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale; d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;»; e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»; f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»; g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»; h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»; j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»; k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»; m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»; n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»; o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; p) e' abrogato il comma 8; q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»; r) e' abrogato il comma 10. 4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010. 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria. 7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: «b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;». 8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: «d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);». 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. 9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione. 10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.». 11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». 13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorita' per il sistema informativo del demanio marittimo (SID). 13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica: «Art. 15 (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione). - 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto. 3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione. 4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. 5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4. 6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste. 6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: «, e fino alla concorrenza di esso,» sono soppresse. 6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di idonee misure di compensazione territoriale»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle societa' a composizione mista previste dal presente comma non puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»; e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguira' la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»; f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni». 6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza. 6-quinquies. Le somme incassate dai comuni, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni. 6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente: «289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1º aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati».». - Si riporta il testo dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. 2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'inter-vento denominato «SS 42 - variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. 5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2021. 6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 5-bis e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».