((Art. 25 bis Misure a sostegno del settore della navigazione marittima 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti: «1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non e' requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario. 1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo. 1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualita' dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere. 1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. 1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita' da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli. 1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalita' di verifica. 1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma. 1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. 1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non e' requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario. 1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo. 1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualita' dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».