((Art. 25 bis 
 
      Misure a sostegno del settore della navigazione marittima 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti: 
  «1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza  della  lingua
italiana  non  e'  requisito   necessario   per   l'esercizio   delle
professioni di medico e infermiere  a  bordo  di  navi  mercantili  o
croceristiche  nazionali  adibite  alla  navigazione   marittima,   a
condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza  a  bordo
di personale sanitario  in  possesso  delle  competenze  linguistiche
idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il  personale
sanitario. 
  1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che  non  hanno
la conoscenza della lingua italiana si iscrivono  presso  la  sezione
speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine
competente  nella  cui  circoscrizione  territoriale  e'  tenuto   il
registro  a  cui  e'  iscritta  la  nave  mercantile  o  croceristica
nazionale adibita alla navigazione marittima,  a  bordo  della  quale
esercitano  la  professione  sanitaria.  L'iscrizione  alla   sezione
speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per
l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo. 
  1-undecies. In  considerazione  delle  risultanze  dello  specifico
monitoraggio  effettuato  sulla  qualita'  dell'assistenza  sanitaria
erogata a bordo delle navi di cui  al  comma  1-novies,  il  Ministro
della salute, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, sentito il  Ministro  del  turismo,  con
decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale,
puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle  disposizioni  di
cui ai commi 1-novies e 1-decies».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
          direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento   delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7  (Conoscenze  linguistiche).  -   1.   Fermi
          restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo  III,
          per  l'esercizio  della  professione  i   beneficiari   del
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   devono
          possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 
                1-bis.  Nel   caso   in   cui   la   professione   ha
          ripercussioni sulla sicurezza dei  pazienti,  le  Autorita'
          competenti di  cui  all'articolo  5  devono  verificare  la
          conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere
          effettuati anche relativamente ad  altre  professioni,  nei
          casi in cui sussista un serio e concreto dubbio  in  merito
          alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua
          italiana con riguardo all'attivita' che  il  professionista
          intende svolgere. 
                1-ter. I controlli  possono  essere  effettuati  solo
          dopo il rilascio di una  tessera  professionale  europea  a
          norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di
          una qualifica professionale. 
                1-quater. Il controllo linguistico  e'  proporzionato
          all'attivita'   da   eseguire.   Il   professionista   puo'
          presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
          decisione che dispone tali controlli. 
                1-quinquies.   Le   autorita'   competenti   di   cui
          all'articolo  5  possono  stabilire  con  successivi   atti
          regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni
          di propria competenza, il  livello  linguistico  necessario
          per  il  corretto  svolgimento  della  professione   e   le
          modalita' di verifica. 
                1-sexies.  In  attuazione  dell'articolo   53   della
          direttiva  2005/36/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai  sensi  dell'articolo
          99 del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti
          lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670,  per  quanto  concerne  il  territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza  della  lingua
          italiana o tedesca  costituisce  requisito  sufficiente  di
          conoscenza linguistica  necessaria  per  l'esercizio  delle
          professioni sanitarie.  I  controlli  linguistici  previsti
          dalla legge sono svolti in conformita' a  quanto  stabilito
          dalle disposizioni richiamate dal presente comma. 
                1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma
          1-sexies,  il  presidente  dell'ordine  dei  medici   della
          provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato  a  istituire,
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente,  una  sezione  speciale
          dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti,  a
          domanda, fermi i restanti requisiti, i  professionisti  che
          sono a conoscenza della sola lingua  tedesca.  L'iscrizione
          alla  sezione  speciale   autorizza   all'esercizio   della
          professione  medica  esclusivamente  nel  territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano. 
                1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico  interesse
          l'attivita'  deve  essere  organizzata  in  modo  che   sia
          garantito l'uso delle due lingue, italiana  e  tedesca,  in
          conformita' a quanto disposto dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
                1-novies. Fermi i restanti requisiti,  la  conoscenza
          della lingua  italiana  non  e'  requisito  necessario  per
          l'esercizio delle professioni  di  medico  e  infermiere  a
          bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali  adibite
          alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di
          gestione  assicuri  la  presenza  a  bordo   di   personale
          sanitario in possesso delle competenze linguistiche  idonee
          ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e  lo  staff
          sanitario. 
                1-decies. I professionisti di cui al  comma  1-nonies
          che non  hanno  la  conoscenza  della  lingua  italiana  si
          iscrivono   presso   la    sezione    speciale    dell'albo
          appositamente istituita dal  Presidente  dell'Ordine  nella
          cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui
          e' iscritta la nave  mercantile  o  croceristica  nazionale
          adibita alla navigazione marittima,  a  bordo  della  quale
          esercitano  la  professione  sanitaria.  L'iscrizione  alla
          sezione speciale autorizza all'esercizio della  professione
          esclusivamente per l'assistenza  sanitaria  a  bordo  delle
          navi di cui al primo periodo. 
                1-undecies. In considerazione delle risultanze  dello
          specifico   monitoraggio    effettuato    sulla    qualita'
          dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui
          al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sentito il Ministro del turismo,  con  decreto
          da adottare decorsi due  anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma e, successivamente,  con  cadenza
          biennale, puo'  disporre  la  cessazione  dell'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».