((Art. 25 ter 
 
         Misure urgenti in materia di mobilita' sostenibile 
 
  1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento
accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  392,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.  234,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-391. Omissis 
                  392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi di cui al pacchetto di  misure  presentato  dalla
          Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita'  di
          ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
          55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
          sino al raggiungimento, da parte  dell'Unione  europea,  di
          emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili  e'  istituito  un  apposito  fondo  denominato
          "Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile", con  una
          dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2027 e 2028, 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  300
          milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2031  al  2034.  Con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
          e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al  rinnovo
          del  parco   autobus   del   trasporto   pubblico   locale,
          all'acquisto di treni ad idrogeno sulle  linee  ferroviarie
          non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane  e
          turistiche, allo sviluppo del trasporto  merci  intermodale
          su  ferro,  all'adozione  di  carburanti  alternativi   per
          l'alimentazione di navi ed aerei e  al  rinnovo  dei  mezzi
          adibiti all'autotrasporto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
          tali fini destinate  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, gli interventi ammissibili a  finanziamento  e  il
          relativo soggetto attuatore,  con  indicazione  dei  codici
          unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio,   il
          cronoprogramma  procedurale  con  i   relativi   obiettivi,
          determinati in coerenza con  gli  stanziamenti  di  cui  al
          presente comma, nonche' le modalita' di revoca in  caso  di
          mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio  o  di
          mancato rispetto dei termini  previsti  dal  cronoprogramma
          procedurale. Le informazioni  necessarie  per  l'attuazione
          degli interventi di cui al  presente  comma  sono  rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e   i   sistemi
          collegati. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.  Al  predetto  finanziamento  accedono  anche  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.».