Art. 26 
 
 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ((e vitivinicolo)) 
 
  1. Al fine di tutelare gli allevamenti  suinicoli  dal  rischio  di
contaminazione dal virus responsabile della peste  suina  africana  e
indennizzare gli operatori della filiera  suinicola  danneggiati  dal
((blocco della movimentazione)) degli animali e delle esportazioni di
prodotti trasformati, nello stato di previsione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono  istituiti  due  fondi
denominati,  rispettivamente,  «Fondo  di  parte  capitale  per   gli
interventi strutturali e funzionali in materia di  biosicurezza»  (di
seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15  milioni
di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente  per  il  sostegno
della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al  rafforzamento  degli
interventi strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza,  in
conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed
e' ripartito tra le regioni e le province autonome ((di Trento  e  di
Bolzano))  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza
suinicola((, della eventuale realizzazione di progetti  di  riduzione
dell'uso delle gabbie)) e del numero  delle  strutture  produttive  a
maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare  e  che  praticano
l'allevamento semibrado, attribuendo priorita' alle  aree  delimitate
ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1((,  del  regolamento  delegato
(UE) 2020/687 della Commissione,  del  17  dicembre  2019,))  e  alle
province  confinanti  con  quelle  in  cui  sono  situati  i   comuni
interessati dai  provvedimenti  di  ((blocco  della  movimentazione))
degli animali. 
  3. Il Fondo di parte corrente  e'  destinato  ad  indennizzare  gli
operatori   della   filiera   colpiti   dalle    restrizioni    sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di  quantificazione  dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola  a  titolo
di sostegno per i danni subiti, sulla  base  dell'entita'  del  reale
danno economico patito. 
  4. La concessione dei  contributi  economici  di  cui  al  presente
articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita'
dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea  in  materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. 
  ((4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo
il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Per i vini a IGP, le  operazioni  di  assemblaggio  delle
partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e  dei  prodotti
atti alla rifermentazione per  la  produzione  di  vini  frizzanti  e
spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per  cento)
con vini derivanti da uve della zona di  produzione  (minimo  85  per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla  produzione,
nell'ambito della zona di elaborazione  delimitata  nel  disciplinare
della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali  deroghe  previste
nello stesso disciplinare».)) 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50  milioni
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento delegato (UE) 2020/687della Commissione,
          del 17 dicembre 2019 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3  giugno
          2020, n. L 174. 
              Si riporta il testo dell'articolo  38  della  legge  28
          dicembre  2016   n.   238,   (Disciplina   organica   della
          coltivazione della vite e della produzione e del  commercio
          del vino) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e  tagli).
          - 1. E' consentita la coesistenza, in una  stessa  area  di
          produzione, di vini a DO e  a  IG,  anche  derivanti  dagli
          stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto
          venga operata  annualmente,  secondo  le  prescrizioni  dei
          relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.
          Tale  scelta  puo'  riguardare  denominazioni  di  pari   o
          inferiore  livello,  ricadenti   nella   stessa   zona   di
          produzione.   Qualora   dal   medesimo   vigneto    vengano
          rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG o DOC
          o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la  relativa  resa
          di trasformazione in vino non  puo'  comunque  superare  il
          limite  piu'  restrittivo  tra  quelli  stabiliti   tra   i
          differenti disciplinari di produzione. 
                2. E' consentito per i mosti e  per  i  vini  atti  a
          divenire  DOCG  o  DOC  il   passaggio   dal   livello   di
          classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre
          consentito il passaggio sia da una DOCG ad  un'altra  DOCG,
          sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche': 
                    a) le DO e le IG insistano  sulla  medesima  area
          viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei
          vini di cui  al  presente  comma  non  siano  completamente
          coincidenti, il  prodotto  provenga  da  vigneti  idonei  a
          produrre il vino della denominazione prescelta; 
                    b) il prodotto abbia i requisiti  prescritti  per
          la denominazione prescelta; 
                    c) la resa massima di produzione di  quest'ultima
          sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in
          relazione alla resa effettiva rivendicata. 
                  3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di
          cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO  o  IG,  che
          fino  alla  realizzazione  della  specifica   funzionalita'
          nell'ambito dei servizi del SIAN e', per ciascuna  partita,
          annotata  nei  registri  e  comunicata   all'organismo   di
          controllo autorizzato. 
                  4.  Il  prodotto  gia'  certificato  con  la  DO  o
          classificato con l'IG deve essere  declassato  in  caso  di
          perdita  dei  requisiti  chimico-fisici  od   organolettici
          ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per  tali
          fini il soggetto interessato, per ciascuna partita,  annota
          l'operazione   nei   registri   e    invia    comunicazione
          all'organismo  di  controllo  autorizzato,   indicando   la
          quantita' di prodotto da declassare e  la  sua  ubicazione,
          con  individuazione   degli   estremi   dell'attestato   di
          idoneita'  per  le  DO,  e,  nel  caso  di  prodotti   gia'
          imbottigliati,  il  lotto.   Il   prodotto   ottenuto   dal
          declassamento puo' essere commercializzato con altra  DO  o
          IG  o  con  un'altra  categoria  di  prodotto  vitivinicolo
          qualora ne abbia le caratteristiche e siano  rispettate  le
          relative disposizioni applicabili. 
                  5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a  DOCG  o
          DOC o IGT diversi comporta la perdita del  diritto  all'uso
          del  riferimento  geografico  originario  per  il  prodotto
          ottenuto, che puo' tuttavia essere classificato  come  vino
          IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 
                  5-bis.  Per  i  vini  a  IGT,  le   operazioni   di
          assemblaggio delle partite o delle frazioni di  partita  di
          "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione  per
          la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
          raccolte  fuori  zona  (massimo  15  per  cento)  con  vini
          derivanti da uve della zona di produzione  (minimo  85  per
          cento) sono effettuate anche in una  fase  successiva  alla
          produzione,  nell'ambito   della   zona   di   elaborazione
          delimitata nel disciplinare della  specifica  IGP,  tenendo
          conto  delle  eventuali  deroghe  previste   nello   stesso
          disciplinare. 
                  6. Il taglio tra vino atto e  vino  certificato  di
          una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione
          acquisita, fatta salva la possibilita'  di  richiedere  una
          nuova  certificazione  per  la  nuova  partita  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 65. 
                  7. Fatte salve le deroghe previste dagli  specifici
          disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa
          dell'Unione europea,  il  trasferimento  delle  partite  di
          mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della
          zona di  produzione  delimitata  comporta  la  perdita  del
          diritto alla rivendicazione della DOP  o  dell'IGP  per  le
          partite  medesime  fatti  salvi   eventuali   provvedimenti
          adottati dall'Autorita' competente  in  caso  di  calamita'
          naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di
          adozione  di   misure   sanitarie   o   fitosanitarie   che
          impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il
          disciplinare di produzione. 
                  7-bis.  In  caso  di  dichiarazione  di   calamita'
          naturali  ovvero  di  adozione  di   misure   sanitarie   o
          fitosanitarie,   o   altre   cause   di   forza   maggiore,
          riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
          temporaneamente   agli   operatori   di    rispettare    il
          disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare  un
          vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma  2,
          lettera c), al di fuori della  pertinente  zona  geografica
          delimitata. 
                  8. In casi eccezionali, non previsti dalla  vigente
          normativa, su istanza motivata dell'interessato puo' essere
          consentito il trasferimento delle partite  di  mosti  e  di
          vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione
          delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata  dal
          Ministero.».