Art. 26 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ((e vitivinicolo)) 1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal ((blocco della movimentazione)) degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola((, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie)) e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1((, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,)) e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di ((blocco della movimentazione)) degli animali. 3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale danno economico patito. 4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. ((4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare».)) 5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Riferimenti normativi Il regolamento delegato (UE) 2020/687della Commissione, del 17 dicembre 2019 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno 2020, n. L 174. Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli). - 1. E' consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. 2. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche': a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta; b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta; c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata. 3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla realizzazione della specifica funzionalita' nell'ambito dei servizi del SIAN e', per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato. 4. Il prodotto gia' certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneita' per le DO, e, nel caso di prodotti gia' imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili. 5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare. 6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la possibilita' di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 65. 7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. 7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. 8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato puo' essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.».