((Art. 26 quater Misure urgenti a sostegno del settore avicolo 1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «1.-527. Omissis 528. Una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022. Omissis.».