((Art. 26 quinquies 
 
Gestione del fondo per lo svolgimento di  attivita'  di  monitoraggio
                dell'insetto nocivo Coreabus undatus 
 
  1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
in  materia  di  tutela  della  qualita'  del  sughero  nazionale   e
monitoraggio del Coreabus undatus,  le  parole:  «da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  893,  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.-892. Omissis 
                893. Al fine di  tutelare  la  qualita'  del  sughero
          nazionale contro l'attacco dell'organismo  nocivo  Coraebus
          undatus,   il   sughero   estratto   e'   obbligatoriamente
          sottoposto  a  trattamento  termico  mediante  tecniche  di
          bollitura prima di  essere  movimentato  al  di  fuori  del
          territorio regionale di estrazione.  Con  apposito  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, da adottare entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le
          modalita' di contenimento  della  diffusione  del  Coraebus
          undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo. 
                Omissis.».