Art. 27 
 
     Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54: 
      1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni  di
euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo
complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro
per impresa»; 
      2) al comma 2, le parole «al di  sotto  del  massimale  di  1,8
milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti:  «al  di
sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Gli  aiuti  non
possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000  euro  per
ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
o di 290.000 euro per impresa operante nel settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di  pagamento  o
in altre forme  come  anticipi  rimborsabili,  garanzie,  prestiti  e
partecipazioni, a condizione che il valore nominale  totale  di  tali
misure non superi il massimale di 345.000 euro  o  290.000  euro  per
impresa;  tutti  i  valori  utilizzati  devono  essere  al  lordo  di
qualsiasi imposta o altro onere.»; 
        4) il comma 7-bis e' sostituito  dal  seguente:  «7-bis.  Gli
aiuti concessi in base a  regimi  approvati  ai  sensi  del  presente
articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono
presi  in  considerazione  quando  si  verifica  che   il   massimale
applicabile non e' stato superato.»; 
    b) all'articolo 60-bis: 
      1) al comma 5,  le  parole  «10  milioni  di  euro»((,  ovunque
ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»; 
      2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Gli  aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo  e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono  presi  in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
superato». 
  ((1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e  tempestiva
attuazione degli interventi pubblici  d'investimento,  garantendo  la
massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, dopo il comma  7-octies  dell'articolo  10  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano
anche agli interventi pubblici previsti dal  programma  React-EU,  di
cui al regolamento  (UE)  2020/2221  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  23  dicembre  2020,  dai  fondi  europei  di  cui  al
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  18  luglio  2018,  dal  Fondo  europeo  di  cui   al
regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di
cui al regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  dal
fondo complementare di cui al decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  o
comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di  programmazione
europea».)) 
  2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli  articoli  54  e  60-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 54 (Aiuti sotto forma di  sovvenzioni  dirette,
          anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali).  -  1.  Le
          Regioni, le Province autonome, anche promuovendo  eventuali
          azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
          e delle Province autonome, gli altri enti territoriali,  le
          Camere di commercio possono adottare  misure  di  aiuto,  a
          valere sulle proprie risorse, ai sensi  della  sezione  3.1
          della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
          final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
          a  sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del
          COVID-19 "  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nei
          limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione
          ed al presente articolo, fino a un importo complessivo  che
          in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di  euro  per
          impresa, salvo i diversi limiti per le imprese  di  cui  al
          comma 3. 
                2.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto  forma  di
          sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento  o
          in altre  forme,  quali  anticipi  rimborsabili,  garanzie,
          prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
          nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
          massimale di 2,3 milioni  di  euro  per  impresa;  tutti  i
          valori utilizzati  devono  essere  al  lordo  di  qualsiasi
          imposta o altro onere. 
                3.  Gli  aiuti  non  possono  superare  in  qualsiasi
          momento l'importo di  345.000  euro  per  ciascuna  impresa
          operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura  o  di
          290.000  euro  per  impresa  operante  nel  settore   della
          produzione primaria  di  prodotti  agricoli;  l'aiuto  puo'
          essere  concesso  sotto  forma  di   sovvenzioni   dirette,
          agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre  forme  come
          anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni,
          a condizione che il valore nominale totale di  tali  misure
          non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro  per
          impresa; tutti i valori utilizzati devono essere  al  lordo
          di qualsiasi imposta o altro onere. 
                4. Gli aiuti alle  imprese  attive  nella  produzione
          primaria di prodotti agricoli  non  devono  essere  fissati
          sulla base  del  prezzo  o  della  quantita'  dei  prodotti
          immessi sul mercato. 
                5. Gli  aiuti  concessi  ad  imprese  operanti  nella
          trasformazione e commercializzazione di  prodotti  agricoli
          devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
          22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1. 
                6. Gli aiuti alle imprese attive  nel  settore  della
          pesca e  dell'acquacoltura  non  riguardano  nessuna  delle
          categorie di aiuti di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,
          lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014  della
          Commissione. 
                7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva  in  diversi
          settori  a  cui  si  applicano  importi  massimi   diversi,
          conformemente  al  comma  2  e  al  comma  3,  deve  essere
          assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali   la   separazione
          contabile,  che  per  ciascuna  di   tali   attivita'   sia
          rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia
          superato l'importo massimo ammesso. 
                7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi  approvati
          ai sensi del presente articolo  e  rimborsati  prima  della
          concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione
          quando si verifica che  il  massimale  applicabile  non  e'
          stato superato. 
                7-ter.  Se  l'aiuto  e'  concesso  sotto   forma   di
          agevolazioni fiscali, la passivita'  fiscale  in  relazione
          alla quale e' concessa  l'agevolazione  deve  essere  sorta
          entro il 31  dicembre  2021  o  entro  la  successiva  data
          fissata dalla Commissione  europea  in  sede  di  eventuale
          modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
          (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del  COVID-19",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 
                7-quater.  Le  misure   concesse   ai   sensi   della
          Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
          - "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e successive  modifiche  e  integrazioni,  sotto  forma  di
          anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
          rimborsabili possono essere convertite in  altre  forme  di
          aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione  avvenga
          entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di
          cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.» 
                «Art. 60-bis (Aiuti sotto forma di sostegno  a  costi
          fissi non coperti). - 1. Le regioni, le province  autonome,
          anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede
          di Conferenza delle regioni e delle province autonome,  gli
          altri  enti  territoriali  e  le   camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  possono   adottare
          misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,  ai  sensi
          della sezione 3.12 della  comunicazione  della  Commissione
          europea C (2020)  1863  final  "Quadro  temporaneo  per  le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20  marzo
          2020, e successive modifiche e integrazioni, nei  limiti  e
          alle condizioni di cui alla  medesima  comunicazione  e  al
          presente articolo. 
                2. Gli aiuti  per  contribuire  ai  costi  fissi  non
          coperti di cui al presente articolo sono  concessi  purche'
          risultino soddisfatte le seguenti condizioni: 
                  a) l'aiuto e' concesso entro il 30  giugno  2022  e
          copre i costi  fissi  non  coperti  sostenuti  nel  periodo
          compreso tra il 1°(gradi) marzo 2020 e il 30 giugno 2022; 
                  b) l'aiuto e' concesso nel quadro di  un  regime  a
          favore  di  imprese  che  subiscono,  durante  il   periodo
          ammissibile di cui alla lettera a), un calo  del  fatturato
          di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo  del
          2019. Il periodo di riferimento e'  un  periodo  del  2019,
          indipendentemente dal  fatto  che  il  periodo  ammissibile
          ricada nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022. 
                3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi  si
          intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di
          produzione;  per  costi  variabili  si   intendono   quelli
          sostenuti in funzione del livello di produzione; per  costi
          fissi non coperti si  intendono  i  costi  fissi  sostenuti
          dalle imprese durante il  periodo  ammissibile  di  cui  al
          comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi  dello
          stesso periodo considerati al netto dei costi  variabili  e
          che non sono coperti da altre  fonti  quali  assicurazioni,
          eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di  sostegno.
          Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto
          economico durante il periodo ammissibile  sono  considerate
          costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono  escluse  dal
          calcolo  delle  perdite  ai  sensi  del   presente   comma.
          L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70 per cento dei
          costi fissi non coperti. Per le microimprese e  le  piccole
          imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento  (UE)  n.
          651/2014   della   Commissione,   del   17   giugno   2014,
          l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per cento dei
          costi fissi non coperti. 
                4. Gli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  concessi  provvisoriamente  sulla
          base delle perdite previste,  mentre  l'importo  definitivo
          dell'aiuto e' determinato dopo che le  perdite  sono  state
          realizzate,  sulla  base  di  conti  certificati   o,   con
          un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla
          Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto
          che  risulta  erogata  in  eccedenza  rispetto  all'importo
          definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita. 
                5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non
          puo' superare i 12 milioni di  euro  per  impresa.  L'aiuto
          puo' essere concesso sotto forma  di  sovvenzioni  dirette,
          garanzie e prestiti, a condizione che  il  valore  nominale
          totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale  di
          12 milioni di euro per impresa; tutti i  valori  utilizzati
          sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
                5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi  approvati
          ai sensi del presente articolo  e  rimborsati  prima  della
          concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione
          quando si verifica che  il  massimale  applicabile  non  e'
          superato. 
                6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi  fissi
          non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili
          con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 
                6-bis. Le  misure  concesse  ai  sensi  del  presente
          articolo  sotto  forma   di   anticipazioni   rimborsabili,
          garanzie, prestiti o altri strumenti  rimborsabili  possono
          essere  convertite  in  altre  forme  di  aiuto   come   le
          sovvenzioni, purche' la conversione  avvenga  entro  il  30
          giugno 2023 e siano rispettate  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
                7. La concessione degli  aiuti  di  cui  al  presente
          articolo e' subordinata  all'adozione  della  decisione  di
          compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, (Disposizioni  urgenti
          in   materia   di   investimenti    e    sicurezza    delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
          di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso  ai  servizi
          erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  il
          comma 1039 e' sostituito dal seguente:  "1039.  Le  risorse
          giacenti nei conti correnti infruttiferi di  cui  al  comma
          1038  sono   attribuite,   in   relazione   al   fabbisogno
          finanziario,  a  ciascuna  amministrazione   od   organismo
          titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
          procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel
          rispetto  del  sistema  di  gestione  e   controllo   delle
          componenti del Next Generation EU.". 
                2. Il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  con  cui  sono  state   individuate   le   risorse
          finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione
          del Consiglio  UE  -  ECOFIN  recante  "Approvazione  della
          Valutazione del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
          dell'Italia", viene  aggiornato  sulla  base  di  eventuali
          riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto  previsto
          dalla normativa dell'Unione. Le risorse del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del  Piano
          sono assegnate annualmente sulla  base  del  cronoprogramma
          finanziario degli interventi cui esse sono destinate. 
                3. La notifica della citata decisione  di  esecuzione
          del consiglio  UE  -  ECOFIN  recante  "Approvazione  della
          Valutazione del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
          dell'Italia",   unitamente   al   decreto   del    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui   al   comma   2,
          costituiscono  la  base  giuridica   di   riferimento   per
          l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili,
          delle  procedure  di  attuazione  dei  singoli   interventi
          previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla  vigente
          normativa nazionale ed europea, ivi  compresa  l'assunzione
          dei corrispondenti  impegni  di  spesa,  nei  limiti  delle
          risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. 
                4. Laddove non diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai
          fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese,
          le   amministrazioni    ed    i    soggetti    responsabili
          dell'attuazione possono utilizzare  le  "opzioni  di  costo
          semplificate" previste dagli articoli  52  e  seguenti  del
          regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la  modalita'
          semplificata di cui al primo  periodo  e'  altresi'  estesa
          alla contabilizzazione e alla rendicontazione  delle  spese
          sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e  coesione  di
          cui all'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58. 
                5. In  sede  di  definizione  dei  provvedimenti  che
          recano le procedure  di  attuazione  degli  interventi  del
          PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le
          amministrazioni responsabili,  in  aggiunta  agli  ordinari
          criteri previsti dalla normativa di  settore,  stabiliscono
          ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse
          idonei ad assicurare  il  rispetto  delle  condizionalita',
          degli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali   e   dei
          cronoprogrammi  previsti  dal  PNRR,  nonche'  i   relativi
          obblighi  di  monitoraggio,  rendicontazione  e   controllo
          previsti  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche  sulla
          base di apposite linee guida da emanarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al
          recupero  di  somme  nei  confronti  delle  regioni,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali, si applicano le procedure di  cui  al  comma  7-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101. 
                7. All'articolo 64  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis.  Fatto
          salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la  carta  di
          identita'  elettronica  ai  fini  dell'identificazione  dei
          cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale  dei
          servizi  per  consentire  l'accesso  delle  imprese  e  dei
          professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a
          decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettere  b)  e  c)  utilizzano  esclusivamente  le
          identita' digitali SPID, la carta di identita'  elettronica
          e   la   carta    Nazionale    dei    servizi    ai    fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line". 
                7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
                  "Art.  48-bis  (Interventi   sulle   infrastrutture
          energetiche   lineari).   -   1.   Per    gli    interventi
          infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle  disposizioni
          di cui agli articoli 44  e  48,  che  ai  fini  della  loro
          funzionalita'    necessitano    di     connessione     alle
          infrastrutture   lineari    energetiche,    le    procedure
          autorizzatorie  di  cui  ai   predetti   articoli   possono
          applicarsi anche alla  progettazione  degli  interventi  di
          modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
          nuova realizzazione  di  tali  infrastrutture,  ove  queste
          siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
          ferroviaria.  In  tali  casi,  il  procedimento  si  svolge
          mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
          tutte  le  amministrazioni   competenti   all'adozione   di
          provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese  relativi
          all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
          La  determinazione  conclusiva  della  conferenza   dispone
          l'approvazione del progetto ferroviario e  l'autorizzazione
          alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione
          elettriche    in    favore     del     soggetto     gestore
          dell'infra-struttura lineare  energetica,  ai  sensi  degli
          articoli  52-bis  e  seguenti   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
          determinazione,    le    connessioni    elettriche     alle
          infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di
          pubblica utilita'  e  inamovibili  ai  sensi  dell'articolo
          52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001  e
          la  loro  localizzazione,  in  caso  di  difformita'  dallo
          strumento urbanistico vigente, ha effetto di  variante  con
          contestuale    imposizione    del    vincolo    preordinato
          all'esproprio,  con  attribuzione   del   relativo   potere
          espropriativo  al  soggetto   gestore   dell'infrastruttura
          lineare energetica". 
                7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "finalizzati  a
          garantire" sono inserite le seguenti: ", limitatamente alle
          sole infrastrutture gia' in esercizio". 
                7-quater.  Al  primo   periodo   del   comma   17-bis
          dell'articolo 13 del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.
          183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2021, n. 21, dopo le parole: "da parte dei gestori e  delle
          imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: ",  nonche'
          a definire i tempi di adeguamento a dette  prescrizioni  da
          parte dei gestori e delle imprese ferroviarie". 
                7-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e
          tempestiva attuazione degli  interventi  pubblici  previsti
          dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31  dicembre  2026
          le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          avvalersi direttamente  della  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a.  e  di  societa'  da  essa  direttamente  o
          indirettamente controllate per attivita'  di  assistenza  e
          supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e  per
          attivita' a queste connesse, strumentali  o  accessorie.  I
          rapporti tra le parti sono regolati sulla base di  apposite
          convenzioni,  anche   in   relazione   alla   remunerazione
          dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita'
          all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia
          e delle finanze e la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere  le  suddette
          convenzioni   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
          disponibili  a   legislazione   vigente   nell'ambito   dei
          rispettivi bilanci, anche a  valere  sui  quadri  economici
          degli investimenti che concorrono a realizzare. 
                7-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma
          7-quinquies nonche' al fine di rafforzare  il  settore  del
          venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
          rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1  della
          comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C   19/04,
          concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
          a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
          rischio,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere,  fino   a   un
          ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la  disciplina
          dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
          o  piu'  fondi  per  il  venture  capital,  come   definiti
          dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in  fondi
          per il venture capital, comprese quote o  azioni  di  fondi
          per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono  in
          fondi per il venture debt,  istituiti  dalla  societa'  che
          gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a  condizione  che
          altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
          depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale
          di promozione ai sensi dell'articolo 1,  comma  826,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sottoscrivano  risorse
          aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare  della
          sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo  restando  il
          rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
          Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
          il versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  entro
          il 31 dicembre 2021, dell'importo di  2  miliardi  di  euro
          delle somme  iscritte  in  conto  residui  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77,  per  la  successiva  riassegnazione  al  pertinente
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  relativo  all'articolo  1,  comma
          209, della citata legge n. 145 del 2018.  La  normativa  di
          attuazione  recante  le  modalita'  di   investimento   del
          Ministero dello sviluppo economico attraverso il  fondo  di
          sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
          del mancato investimento di almeno  il  60  per  cento  del
          patrimonio del fondo  entro  cinque  anni  dalla  chiusura,
          anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. 
                7-septies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi
          in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della  societa'
          Mediocredito centrale S.p.a. 
                7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per evitare
          qualsiasi effetto decadenziale. 
              7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies  si
          applicano  anche  agli  interventi  pubblici  previsti  dal
          programma React-EU, di cui al  regolamento  (UE)  2020/2221
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  dicembre
          2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
          n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del  18
          luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al  regolamento  (UE)
          2021/1056 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  24
          giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027
          di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del  24  giugno  2021,  dal  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione di cui  al  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88,  dal  fondo  complementare  di  cui  al
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  i  luglio  2021,  n.  101,  o
          comunque previsti  nell'ambito  di  piani  o  strumenti  di
          programmazione europea».