((Art. 27 bis 
 
Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in  impianti
                           di acquacoltura 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentito  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali,  sono  aggiornati  i
requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in
servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di  cui
al decreto del Ministro della  marina  mercantile  13  gennaio  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  16  febbraio  1979,
recante «Istituzione della categoria  dei  sommozzatori  in  servizio
locale», anche al fine di prevedere la figura  dei  sommozzatori  che
operano in impianti  di  acquacoltura  e  disciplinarne  l'ambito  di
attivita'.))