Art. 28 
 
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
                            ed economiche 
 
  1. (((Soppresso))). 
  ((1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 121: 
  1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente
decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,
anche successiva alla prima»; 
  2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari  ammontare  ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta
salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima»; 
  3) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di  cessioni
parziali  successivamente  alla  prima   comunicazione   dell'opzione
all'Agenzia delle entrate effettuata con le  modalita'  previste  dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma  7.  A  tal  fine,  al  credito   e'   attribuito   un   codice
identificativo  univoco  da  indicare   nelle   comunicazioni   delle
eventuali successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
provvedimento di cui al primo periodo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o
dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire
dal 1° maggio 2022»; 
  b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole:  «altri  intermediari
finanziari»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori
cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a  un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  ovvero  di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
ferma restando l'applicazione dell'articolo  122-bis,  comma  4,  del
presente decreto, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima».)) 
  2. I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati
precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero
dell'opzione di  cui  al  comma  1  dell'articolo  122  del  medesimo
decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi
gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei
termini ivi previsti. 
  3. Sono nulli: 
    a)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato ((dal comma  1-bis,  lettera  a))),  del
presente articolo; 
    b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato ((dal comma  1-bis,  lettera  b))),  del
presente articolo; 
    c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui al comma 2. 
  ((3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491  a  500,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 
  3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 8: 
  1) il  sesto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  credito
d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando  l'applicazione  dell'articolo  122-  bis,  comma   4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli»; 
  2) l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,   da   effettuare   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate»; 
  b) all'articolo 4, comma 2, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per  intero,  senza
facolta' di successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,  per  ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima. I contratti di  cessione  conclusi  in  violazione  del  terzo
periodo  sono  nulli.  Le  modalita'  attuative  delle   disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,
da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  121  e  122  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
              a)  per  un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente  decreto  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  due
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima. 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per
          gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
          il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
                1-quater. I crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                  f-bis)  superamento  ed  eliminazione  di  barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.» 
                «Art.   122   (Cessione   dei    crediti    d'imposta
          riconosciuti  da  provvedimenti  emanati  per  fronteggiare
          l'emergenza da COVID-19). - 1. A decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta
          elencati  al  successivo  comma   2   possono,   in   luogo
          dell'utilizzo  diretto,  optare  per  la  cessione,   anche
          parziale, degli stessi ad altri soggetti,  ivi  inclusi  il
          locatore o il concedente, a fronte di uno  sconto  di  pari
          ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito  e
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; 
                2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
          applicano alle seguenti misure introdotte per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                  a) credito d'imposta per botteghe e negozi  di  cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27; 
                  b) credito d'imposta  per  i  canoni  di  locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto  d'azienda  di
          cui all'articolo 28; 
                  c)  credito  d'imposta  per   l'adeguamento   degli
          ambienti di lavoro di cui all'articolo 120; 
                  d)  credito  d'imposta  per  la   sanificazione   e
          l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo
          125. 
                3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta  e'
          usufruito dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbe stato utilizzato  dal  soggetto  cedente.  La
          quota di credito non utilizzata nell'anno non  puo'  essere
          utilizzata  negli  anni  successivi,  e  non  puo'   essere
          richiesta a rimborso. Non si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. 
                4. La cessione del credito non  pregiudica  i  poteri
          delle  competenti  Amministrazioni  relativi  al  controllo
          della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento  e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti  dei  soggetti
          beneficiari di  cui  al  comma  1.  I  soggetti  cessionari
          rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
          d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore  rispetto
          al credito ricevuto. 
                5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  definite  le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in  via
          telematica.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,   (Norme    di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione  delle  dichiarazioni)   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  4,   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni  mafiose,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Contributi  a  fondo  perduto  e   credito
          d'imposta per le imprese  turistiche).  -  1.  Al  fine  di
          migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione
          della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture
          di ricettivita' attraverso lo  strumento  del  Tax  credit"
          Misura M1C3, investimento 4.2.1,  del  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  e'  riconosciuto,  in  favore  dei
          soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto  forma  di
          credito di imposta,  fino  all'80  per  cento  delle  spese
          sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
                2. Ai soggetti di cui  al  comma  4  e'  riconosciuto
          altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al  50
          per cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui
          al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2024,
          comunque non superiore al limite massimo  di  100.000  euro
          per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto  e'
          riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro  che
          puo' essere aumentato anche cumulativamente: 
                  a)  fino  ad   ulteriori   30.000   euro,   qualora
          l'intervento  preveda   una   quota   di   spese   per   la
          digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in  chiave
          tecnologica  ed  energetica  di  almeno  il  15  per  cento
          dell'importo totale dell'intervento; 
                  b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese  o
          le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
          femminile dall'articolo 53 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  per  le  societa'
          cooperative e le societa' di persone, costituite in  misura
          non inferiore al 60 per cento da giovani, per  le  societa'
          di capitali le cui quote di partecipazione  sono  possedute
          in misura non inferiore ai due terzi da  giovani  e  i  cui
          organi di amministrazione sono costituiti per almeno i  due
          terzi da giovani, e per le imprese individuali  gestite  da
          giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
          presente lettera, per giovani si intendono le  persone  con
          eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni  non  compiuti
          alla data di presentazione della domanda; 
                  c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese  o
          le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei  territori
          delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
                3.  Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          cumulabili, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto  conto
          anche della non concorrenza alla formazione del  reddito  e
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive di  cui  al  comma  8,  non  porti  al
          superamento del costo sostenuto per gli interventi  di  cui
          al comma 5. L'ammontare  massimo  del  contributo  a  fondo
          perduto e' erogato  in  un'unica  soluzione  a  conclusione
          dell'intervento, fatta salva la facolta'  di  concedere,  a
          domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
          contributo a fondo perduto a fronte della presentazione  di
          idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   o   cauzione
          costituita, a scelta del  beneficiario,  in  contanti,  con
          bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito
          pubblico garantiti dallo Stato  al  corso  del  giorno  del
          deposito,  presso  le  aziende  autorizzate,   ovvero,   ad
          esclusione degli assegni  circolari,  presso  la  tesoreria
          statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. 
                4.  Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          riconosciuti alle imprese  alberghiere,  alle  imprese  che
          esercitano attivita'  agrituristica,  come  definita  dalla
          legge 20 febbraio 2006, n. 96,  e  dalle  pertinenti  norme
          regionali, alle imprese che gestiscono strutture  ricettive
          all'aria  aperta,  nonche'  alle   imprese   del   comparto
          turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
          compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali,  i
          porti  turistici,  i  parchi  tematici,  inclusi  i  parchi
          acquatici e faunistici.  Gli  incentivi  sono  riconosciuti
          altresi' alle imprese titolari del  diritto  di  proprieta'
          delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una  delle
          attivita' imprenditoriali di cui al presente comma. 
                5. Le spese si considerano  effettivamente  sostenute
          secondo quanto previsto dall'articolo 109 del  Testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo  a
          fondo perduto e il credito d'imposta sono  riconosciuti  in
          relazione alle spese sostenute,  compreso  il  servizio  di
          progettazione, per  eseguire,  nel  rispetto  dei  principi
          della «progettazione universale» di  cui  alla  Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', stipulata a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, i seguenti interventi: 
                  a)   interventi   di   incremento   dell'efficienza
          energetica   delle   strutture   e   di    riqualificazione
          antisismica; 
                  b)  interventi  di  eliminazione   delle   barriere
          architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio  1989,
          n. 13, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1996, n. 503; 
                  c) interventi edilizi di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  funzionali  alla
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e  b)
          del presente comma; 
                  d) realizzazione di piscine termali e  acquisizione
          di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento  delle
          attivita' termali,  relativamente  alle  strutture  di  cui
          all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
                  e) interventi di digitalizzazione, con  riferimento
          alle  spese  previste  dall'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
                6. Gli interventi di cui al comma 5 devono  risultare
          conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
          58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
          ambientali ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)
          2020/852 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18
          giugno 2020. 
                7. Per le  spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo
          progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
          e'  possibile  fruire  anche  del  finanziamento  a   tasso
          agevolato previsto dal decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  del  22  dicembre  2017   recante
          "Modalita'  di  funzionamento  del  Fondo   nazionale   per
          l'efficienza   energetica",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione  che  almeno
          il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli  interventi
          di  riqualificazione   energetica,   nel   rispetto   delle
          disponibilita' a legislazione  vigente  e  senza  ulteriori
          oneri a carico delle finanze pubbliche. 
                8. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dall'anno
          successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
          realizzati,  senza   applicazione   dei   limiti   di   cui
          all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. A tal  fine,  il  modello  F24  deve
          essere  presentato   esclusivamente   tramite   i   servizi
          telematici offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
          rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del
          credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve
          eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena
          lo  scarto  dell'operazione  di  versamento.  Ai  fini  del
          controllo  di  cui  al  terzo  periodo,  il  Ministero  del
          turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari,
          trasmette  all'Agenzia   delle   entrate,   con   modalita'
          telematiche definite d'intesa tra il Ministero del  turismo
          e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
          fruire dell'agevolazione e l'importo del credito  concesso,
          unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
          le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire
          la regolazione  contabile  delle  compensazioni  effettuate
          attraverso il modello F24 telematico, le risorse  stanziate
          a copertura del credito d'imposta concesso sono  trasferite
          sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle  entrate
          - Fondi di  bilancio"  aperta  presso  la  Tesoreria  dello
          Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo  per  intero,
          senza facolta' di successiva cessione  ad  altri  soggetti,
          fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
          se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari
          iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  societa'
          appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di  cui
          all'articolo 64 del predetto testo  unico  delle  leggi  in
          materia   bancaria   e   creditizia   ovvero   imprese   di
          assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   ferma
          restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione  del  sesto  periodo  sono  nulli.  Il   credito
          d'imposta  e'  usufruito  dal  cessionario  con  le  stesse
          modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato  utilizzato   dal
          soggetto cedente. Il credito d'imposta e  il  contributo  a
          fondo perduto  di  cui  al  comma  2  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive  e  non  rilevano  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Nei
          casi di utilizzo  illegittimo  del  credito  d'imposta,  il
          Ministero del turismo provvede  al  recupero  dei  relativi
          importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
          del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73.  Il
          Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuarsi  in   via   telematica,   sono   definite   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                9. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministero  del  turismo
          pubblica un avviso contenente le modalita' applicative  per
          l'erogazione degli incentivi previsti  dai  commi  1  e  2,
          compresa   l'individuazione   delle    spese    considerate
          eleggibili  ai  fini  della  determinazione  dei   predetti
          incentivi. Ferma restando la disciplina di  cui  al  citato
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi  del
          comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
          apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli
          46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  dell'articolo  18,  comma  3-bis,
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  possesso  dei
          requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 
                10. Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          concessi, secondo l'ordine cronologico delle  domande,  nel
          limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  40
          milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per
          cento dedicata agli  interventi  volti  al  supporto  degli
          investimenti di riqualificazione energetica.  L'esaurimento
          delle risorse e' comunicato con avviso pubblico  pubblicato
          nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. 
                11. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano
          anche  in  relazione  ad  interventi  avviati  dopo  il  1°
          febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, a condizione che  le  relative
          spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                12. Agli interventi  conclusi  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, ai fini del  credito  d'imposta  e  nei  limiti
          delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   le
          disposizioni di cui all'articolo 79  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
                13. Per il finanziamento del credito  di  imposta  di
          cui al comma 1 e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  100
          milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
          3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  13  ottobre  2020,   n.   126.
          Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo  periodo,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  le
          parole: "per i tre periodi d'imposta" sono sostituite dalle
          seguenti: "per i due periodi d'imposta". 
                14. Gli incentivi di cui  al  presente  articolo  non
          sono  cumulabili  con  altri  contributi,   sovvenzioni   e
          agevolazioni pubblici concessi per gli  stessi  interventi.
          Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono  riconosciuti  nel
          rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  e  alla   comunicazione   della
          Commissione europea del  19  marzo  2020,  C  (2020)  1863,
          "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19".  Il  Ministero   del   turismo   provvede   agli
          adempimenti degli obblighi inerenti al  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                15. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,
          tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo  e
          del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero  del
          turismo, con decreto da emanare entro  il  31  marzo  2023,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede  ad
          aggiornare  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
          territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per  la
          classificazione delle strutture ricettive e  delle  imprese
          turistiche,  ivi  compresi  i  condhotel  e  gli   alberghi
          diffusi, tenendo conto delle specifiche  esigenze  connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali e dei sistemi di  classificazione  alberghiera
          adottati a livello europeo e internazionale. 
                16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo  10
          del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
                17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si  provvede  a
          valere sul Fondo di rotazione  per  l'attuazione  del  Next
          Generation EU-Italia di cui  all'articolo  1,  comma  1037,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'
          di cui ai commi da 1038 a 1050  del  medesimo  articolo  1.
          Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
          garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo  2,
          comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. 
                17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e   la
          continuita'  dell'attivita'  delle  imprese  operanti   nel
          settore della ristorazione, nello stato di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di un  contributo  a  fondo  perduto  alle
          medesime imprese, con una dotazione pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
                17-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo  di  cui
          al  comma  17-bis,  anche  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
          entrate. 
                17-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                17-quinquies.  L'efficacia  delle  disposizioni   dei
          commi   da    17-bis    a    17-quater    e'    subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea.» 
                «Art.  4.  Art.   4   (Credito   d'imposta   per   la
          digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator).  -
          1.    Per    l'attuazione    della    linea     progettuale
          "Digitalizzazione Agenzie e Tour  Operator",  Misura  M1C3,
          investimento 4.2.2,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, alle agenzie  di  viaggi  e  ai  tour
          operator  con  codice  ATECO   79.1,   79.11,   79.12,   e'
          riconosciuto  un  contributo   sotto   forma   di   credito
          d'imposta,  nella  misura  del  50  per  cento  dei   costi
          sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  e  fino  al   31   dicembre   2024   per
          investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
          dall'articolo 9, commi 2  e  2-bis,  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2014,  n.  106,  fino  all'importo  massimo
          complessivo cumulato di 25.000 euro, nel  limite  di  spesa
          complessivo di 18 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  60
          milioni di euro per l'anno 2025.  In  fase  di  attuazione,
          l'intervento rispetta il principio di "non  arrecare  danno
          significativo  all'ambiente"  (DNSH),  con  riferimento  al
          sistema  di  tassonomia  delle   attivita'   ecosostenibili
          indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. 
                2.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere
          dall'anno successivo a quello in cui  gli  interventi  sono
          stati realizzati, senza  applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. A tal  fine,  il  modello  F24  deve
          essere  presentato   esclusivamente   tramite   i   servizi
          telematici offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
          rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta
          e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
          cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita'  di
          due ulteriori cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di
          banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77  del
          2020,  per  ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di
          cessione conclusi in  violazione  del  terzo  periodo  sono
          nulli. Le modalita' attuative delle  disposizioni  relative
          alla cessione e alla tracciabilita' del credito d' imposta,
          da  effettuarsi  in  via  telematica,  sono  definite   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          credito d'imposta  e'  usufruito  dal  cessionario  con  le
          stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato  dal
          soggetto cedente. Il credito d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
                3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel
          rispetto della vigente normativa sugli aiuti  di  Stato  di
          cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e
          delle deroghe previste per il periodo di  applicazione  del
          Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19,  di
          cui  alla  comunicazione  C(2020)  1863  della  Commissione
          europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle  successive
          comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo
          provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi  inerenti   al
          Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo
          52 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono individuate le modalita' applicative
          del presente articolo,  anche  ai  fini  del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 1. 
                5. Agli oneri derivanti dal comma 1,  si  provvede  a
          valere sul Fondo di rotazione  per  l'attuazione  del  Next
          Generation EU-Italia di cui  all'articolo  1,  comma  1037,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'
          di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».