((Art. 28 ter 
 
Termini di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a  sequestro
                               penale 
 
  1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e  122
del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano
oggetto  di  sequestro  disposto  dall'autorita'  giudiziaria,   puo'
avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di
sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122,
comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un
periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il
rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti
d'imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima
durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili
dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno
esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. L'Agenzia delle entrate effettua il  monitoraggio  sull'utilizzo
del credito d'imposta nei casi  di  cui  al  comma  1  e  comunica  i
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  degli  articoli  121   e   122   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (Misure urgenti in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19)  si  rimanda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 28. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  17,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica) si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo
          10.