((Art. 28 quater 
 
Disposizioni in  materia  di  benefici  normativi  e  contributivi  e
  applicazione dei contratti collettivi e per  il  miglioramento  dei
  livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro 
  1. Al fine di assicurare una  formazione  adeguata  in  materia  di
salute e sicurezza, nonche' di incrementare i  livelli  di  sicurezza
nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di
contrattazione collettiva, all'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente: 
  «43-bis. Per i lavori  edili  di  cui  all'allegato  X  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,
i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti
dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei
lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di
lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo
3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  per
rilasciare,  ove  previsto,  il  visto  di  conformita',   ai   sensi
dell'articolo 35 del citato decreto  legislativo  n.  241  del  1997,
verificano anche che il contratto collettivo applicato  sia  indicato
nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture  emesse
in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate,  per
la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli
atti di affidamento  dei  lavori  e  nelle  fatture,  puo'  avvalersi
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli  enti  coinvolti  provvedono  alle  previste
attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  acquista
efficacia dal 27 maggio  2022  e  si  applica  ai  lavori  edili  ivi
indicati avviati successivamente a tale data.))