((Art. 28 quinquies 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  collaborazione  e  scambio  di
                informazioni tra autorita' nazionali 
 
  1. Al fine di incrementare  l'efficienza  dei  servizi  di  polizia
giudiziaria  nella  situazione  emergenziale  connessa  al  COVID-19,
all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, dopo  le  parole:  «procedimento  penale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo  12  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in  cui  sia  necessario
disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi
finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento,  l'indagine
o il perseguimento di condotte riconducibili  ai  delitti  contro  la
personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies
del codice penale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Collaborazione e  scambio  di  informazioni
          tra  autorita'  nazionali).  -  1.  Le  autorita'  di   cui
          all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni  e
          gli organismi interessati, l'autorita'  giudiziaria  e  gli
          organi   delle   indagini   collaborano    per    agevolare
          l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono  fatti
          e  situazioni  la  cui  conoscenza  puo'  essere   comunque
          utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di
          quello economico a scopo di riciclaggio o di  finanziamento
          del terrorismo. 
                1-bis. Per le finalita' di cui al  presente  decreto,
          le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,  lettera  a),
          collaborano tra  loro  scambiando  informazioni,  anche  in
          deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
                2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto  circa
          la titolarita' e le modalita' di esercizio  dei  poteri  di
          controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo  21,
          comma 2, lettera a), le  amministrazioni  e  gli  organismi
          interessati,   qualora   nell'esercizio    delle    proprie
          attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui  al
          presente decreto, accertano e contestano la violazione  con
          le modalita' e nei termini di cui alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere dettate modalita' e  procedure
          per la  contestazione  della  violazione  e  il  successivo
          inoltro  all'autorita'  competente  all'irrogazione   della
          sanzione.  Le  medesime  amministrazioni   e   i   medesimi
          organismi  informano  prontamente  la  UIF  di  situazioni,
          ritenute  correlate  a   fattispecie   di   riciclaggio   e
          finanziamento del terrorismo, di cui vengono  a  conoscenza
          nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 
                3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in  materia
          di analisi e sviluppo investigativo della  segnalazione  di
          operazione sospetta, l'autorita'  giudiziaria,  nell'ambito
          di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
          di antiriciclaggio, di reati a essi presupposti  ovvero  di
          attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni  qualvolta
          lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
          penale, puo' richiedere alla UIF, con le  garanzie  di  cui
          all'articolo 38, i  risultati  delle  analisi  e  qualsiasi
          altra informazione pertinente. 
                4.  Ferma  restando  l'autorizzazione  dell'autorita'
          giudiziaria  procedente  per  le  informazioni  coperte  da
          segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in  cui  e'
          in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia'  stata
          trasmessa  un'informativa  all'autorita'  giudiziaria,   ai
          sensi degli articoli 347 o  357  del  codice  di  procedura
          penale e detta autorita' non ha ancora assunto  le  proprie
          determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione  penale,
          gli  organi  delle  indagini  forniscono  le   informazioni
          investigative  necessarie  a   consentire   alla   UIF   lo
          svolgimento delle analisi  di  sua  competenza,  attraverso
          modalita'  concordate  che   garantiscano   la   tempestiva
          disponibilita' delle predette informazioni  e  il  rispetto
          dei principi di pertinenza e proporzionalita'  dei  dati  e
          delle notizie trattati rispetto agli  scopi  per  cui  sono
          richiesti. 
                5. La UIF fornisce i risultati di carattere  generale
          degli  studi  effettuati  alle  forze  di   polizia,   alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle  dogane  e
          dei  monopoli,  al  Ministero   della   giustizia   ed   al
          Procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 331  del  codice  di
          procedura  penale,   la   UIF   fornisce   alla   Direzione
          investigativa antimafia,  al  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza nonche' al  Comitato  di
          analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
          degli  studi  effettuati  su  specifiche  anomalie  da  cui
          emergono fenomeni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo. 
                6. La UIF  informa  tempestivamente  il  Comitato  di
          sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
          cui  provvede  alla  disseminazione   delle   informazioni,
          relative  alle  analisi  strategiche  volte  a  individuare
          tendenze  evolutive  dei  fenomeni  di  riciclaggio  e   di
          finanziamento  del  terrorismo,  in  favore  di   autorita'
          preposte alla tutela di interessi correlati  o  strumentali
          alla prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento  del
          terrorismo.  La  UIF  fornisce  al  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  con   cadenza   semestrale,   una   relazione
          sintetica che informa in ordine al numero e alla  tipologia
          delle informazioni  disseminate  e  fornisce  riscontro  in
          ordine  alle  attivita'  intraprese  a  seguito  del   loro
          utilizzo. 
                7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo
          di  ritenere  che  il  riciclaggio,   l'autoriciclaggio   o
          l'impiego di denaro, beni o altre utilita'  di  provenienza
          illecita ovvero le attivita' preordinate al  compimento  di
          uno  o  piu'  atti  con  finalita'  di  finanziamento   del
          terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni  effettuate
          presso gli intermediari  sottoposti  a  vigilanza,  ne  da'
          comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla
          UIF  per  gli  adempimenti  e  le  analisi  di   rispettiva
          spettanza. Le notizie comunicate sono coperte  dal  segreto
          d'ufficio. La comunicazione puo'  essere  ritardata  quando
          puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le  Autorita'  di
          vigilanza di settore  e  la  UIF,  fermo  quanto  stabilito
          dall'articolo  8,   comma   1,   lettera   a),   comunicano
          all'autorita'  giudiziaria  le  iniziative  assunte   e   i
          provvedimenti adottati. 
                7-bis. L'autorita'  giudiziaria  puo'  richiedere  al
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza   e,   per   quanto   attiene   alla   criminalita'
          organizzata, anche alla Direzione investigativa  antimafia,
          i  risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
          sulle segnalazioni di operazioni sospette. 
                8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori  dai
          casi di  cooperazione  tra  le  forze  di  polizia  di  cui
          all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  tutte
          le  informazioni,  in  possesso  delle  autorita'  di   cui
          all'articolo 21, comma  2,  lettera  a),  e  rilevanti  per
          l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente  decreto,
          sono coperte da segreto  d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'
          essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle  forze
          di polizia di cui al primo periodo, quando le  informazioni
          siano necessarie per  lo  svolgimento  di  un  procedimento
          penale nonche' ai servizi centrali di cui  all'articolo  12
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi
          in cui sia necessario disporre, con  assoluta  urgenza,  di
          informazioni finanziarie o analisi  finanziarie  della  UIF
          per  la  prevenzione,  l'accertamento,  l'indagine   o   il
          perseguimento di condotte riconducibili ai  delitti  contro
          la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da  270
          a 270-septies del codice penale.».