Art. 29 
 
        Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli
investimenti pubblici, nonche' al fine di far  fronte  alle  ricadute
economiche  negative  a  seguito  delle  misure   ((di   contenimento
dell'emergenza)) sanitaria globale derivante dalla  diffusione  ((del
virus SARS-CoV-2)), in relazione alle procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, i cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  la
procedura di scelta del contraente siano  pubblicati  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso
di contratti senza  pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi,  qualora
l'invio  degli  inviti  a  presentare  le  offerte   sia   effettuato
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,
delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106,
comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del  ((codice  dei  contratti
pubblici, di cui al)) decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
fermo restando quanto  previsto  dal  secondo  e  dal  terzo  periodo
((della medesima lettera a))); 
    b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n.
50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da
costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori
al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto
dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si
procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari
all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui
al comma 7. 
  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  definisce  la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali
di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le
finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di
ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla
base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di
statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei
materiali  da  costruzione  piu'  significativi  relative  a  ciascun
semestre. 
  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  e'  determinata
applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di
cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita'  accertate  dal
direttore dei lavori. 
  4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera
b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2,
secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori
della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore
onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il
direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori
sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e'
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80
per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una
maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore
a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e'
riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel
decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di
detta eccedenza. 
  5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati
nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 
  6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 
  7. Per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi' essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 
  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche
finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla ((legge  1°  luglio  2021)),  n.  101,  alla
copertura   degli   oneri   derivanti   dal   riconoscimento    della
compensazione di cui alla lettera b)del comma  1,  si  provvede,  nel
limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili  e  che
costituiscono  limite  massimo  di  spesa  annuale,  a  valere  sulla
dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4,
del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi',  le  modalita'
di accesso al fondo per le finalita' di cui al presente comma. 
  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026
a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti
statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla ((legge  1°  luglio  2021)),  n.  101,  sono
versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma  1,
del decreto-legge n. 76 del 2020. 
  10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente
destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le
opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle
more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee
guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti
relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo
dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione
degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su  base  semestrale  ai
sensi del comma 2 del presente articolo. 
  ((11-bis. In  relazione  agli  accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia' aggiudicati  ovvero  efficaci
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le  stazioni  appaltanti  possono,  ai  fini  della
esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste  dai  commi
da 2 a 6  del  medesimo  articolo  54  e  nei  limiti  delle  risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari  regionali
aggiornati secondo le modalita' di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa   aggiudicataria   dell'accordo   quadro.   Nelle   more
dell'aggiornamento dei prezzari  regionali,  le  stazioni  appaltanti
possono, ai fini della esecuzione degli  accordi  quadro  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 2 a 6  del  citato  articolo  54  e  nei
limiti delle risorse complessivamente stanziate per il  finanziamento
dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero  ridurre
le   risultanze   dei   prezzari   regionali   utilizzati   ai   fini
dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle
rilevazioni effettuate dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi  del  comma  2  del
presente articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.)) 
  12.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione   e
dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'((articolo)) 23, comma  7,
del decreto legislativo n. 50 del  2016,  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  adottato,  entro
il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
intesa in sede di ((Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono approvate apposite linee guida per la  determinazione  di  detti
prezzari. 
  13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al
Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione
consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga». 
  ((13-bis. All'articolo 6, comma  6,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  106,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 106. (Modifica di contratti durante il  periodo
          di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                  b) per lavori, servizi o  forniture,  supplementari
          da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono   resi
          necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
          cambiamento del  contraente  produca  entrambi  i  seguenti
          effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7  per  gli
          appalti nei settori ordinari: 
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                    2) comporti per l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                  c)  ove  siano  soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                    1) la necessita' di modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                    2) la modifica non altera la natura generale  del
          contratto; 
                  d) se un nuovo contraente sostituisce quello a  cui
          la  stazione  appaltante  aveva  inizialmente   aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                    1) una clausola di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                    2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                    3)   nel   caso    in    cui    l'amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si   assuma   gli
          obblighi del contraente principale nei confronti  dei  suoi
          subappaltatori; 
                  e) se le modifiche non sono  sostanziali  ai  sensi
          del comma 4. Le stazioni appaltanti possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
                2. I contratti possono parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                  a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                  b)  il  10  per  cento  del  valore  iniziale   del
          contratto per i contratti di servizi e  forniture  sia  nei
          settori ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del
          valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
          nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
                3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
                4. Una modifica di  un  contratto  o  di  un  accordo
          quadro  durante  il  periodo   della   sua   efficacia   e'
          considerata sostanziale ai sensi del comma 1,  lettera  e),
          quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
          contratto originariamente pattuiti.  In  ogni  caso,  fatti
          salvi  i  commi  1  e  2,  una  modifica   e'   considerata
          sostanziale se una o piu' delle  seguenti  condizioni  sono
          soddisfatte: 
                  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                  b) la modifica cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                  c) la modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                  d) se un nuovo contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
                5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
                6. Una nuova procedura d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
                7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
                8.  La  stazione  appaltante  comunica  all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
                9. I titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
                10. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano
          errore   o   omissione   di   progettazione    l'inadeguata
          valutazione dello stato di fatto,  la  mancata  od  erronea
          identificazione della normativa tecnica vincolante  per  la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione delle regole di diligenza nella  predisposizione
          degli elaborati progettuali. 
                11. La durata del contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
                12. La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di
          esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
          delle   prestazioni   fino   a   concorrenza   del   quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
                13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
                14. Per gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  133  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
                «Art.   133.   (Termini   di   adempimento,   penali,
          adeguamenti dei prezzi (art. 26, legge n. 109/1994).  -  1.
          In caso di  ritardo  nella  emissione  dei  certificati  di
          pagamento o dei titoli di spesa  relativi  agli  acconti  e
          alla rata di saldo rispetto alle condizioni  e  ai  termini
          stabiliti dal contratto, che non devono  comunque  superare
          quelli fissati  dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,  legali  e
          moratori, questi ultimi nella misura accertata  annualmente
          con decreto del Ministro delle infrastrutture, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma
          restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui  sopra
          o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di  acconto,  per
          le  quali  non  sia   stato   tempestivamente   emesso   il
          certificato o il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto
          dell'importo  netto  contrattuale,  di   agire   ai   sensi
          dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,   previa
          costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice  e
          trascorsi sessanta giorni  dalla  data  della  costituzione
          stessa,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale   per   la
          dichiarazione di risoluzione del contratto. 
                1-bis. Fermi i vigenti divieti di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali, prevedono le modalita' e i  tempi  di  pagamento
          degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
          contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti  dagli
          stessi, previa presentazione  da  parte  dell'esecutore  di
          fattura o altro  documento  comprovanti  il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          previa accettazione dei materiali da  parte  del  direttore
          dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
          procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei  lavori
          e che l'esecuzione degli stessi  proceda  conformemente  al
          cronoprogramma. Per tali  materiali  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente  escussa  dal   committente   in   caso   di
          inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero  in  caso
          di interruzione dei lavori o non  completamento  dell'opera
          per cause non imputabili al  committente.  L'importo  della
          garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel
          corso dei lavori, in rapporto al progressivo  recupero  del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 
                2. Per i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664  del  codice
          civile. 
                3. Per i lavori di cui  al  comma  2  si  applica  il
          prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori  al  netto
          del  ribasso  d'asta,  aumentato  di  una  percentuale   da
          applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di
          inflazione reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato
          nell'anno precedente sia superiore al 2  per  cento  (516),
          all'importo dei lavori ancora da  eseguire  per  ogni  anno
          intero previsto per l'ultimazione dei lavori  stessi.  Tale
          percentuale e' fissata,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di  ogni  anno,
          nella misura eccedente la predetta percentuale  del  2  per
          cento. 
                3-bis. A pena di  decadenza,  l'appaltatore  presenta
          alla stazione  appaltante  l'istanza  di  applicazione  del
          prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta  giorni
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
                4. In deroga a quanto previsto dal comma  2,  qualora
          il prezzo di singoli materiali da costruzione, per  effetto
          di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
          in diminuzione, superiori  al  10  per  cento  rispetto  al
          prezzo rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti nell'anno di presentazione  dell'offerta  con  il
          decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni,  in
          aumento o in diminuzione, per la  meta'  della  percentuale
          eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui
          al comma 7. 
                5. La  compensazione  e'  determinata  applicando  la
          meta' della percentuale di variazione che eccede il 10  per
          cento  al  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione
          impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
          precedente al decreto di cui al  comma  6  nelle  quantita'
          accertate dal direttore dei lavori. 
                6. Il Ministero delle  infrastrutture,  entro  il  31
          marzo  di  ogni  anno,  rileva  con  proprio   decreto   le
          variazioni  percentuali  annuali  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
                6-bis. A pena di  decadenza,  l'appaltatore  presenta
          alla stazione appaltante  l'istanza  di  compensazione,  ai
          sensi del comma 4, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
                7. Per le finalita' di cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
                8. Le stazioni appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate. 
                9. I progettisti e gli esecutori di  lavori  pubblici
          sono soggetti a penali per  il  ritardato  adempimento  dei
          loro obblighi contrattuali. L'entita'  delle  penali  e  le
          modalita'   di    versamento    sono    disciplinate    dal
          regolamento.». 
              - Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 10  febbraio  2021  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 57 del 18 febbraio
          2021. 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la  resilienza  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L  57  del  18
          febbraio 2021. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure  urgenti  relative  al
          Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti): 
                «Art.  1.  (Piano  nazionale  per  gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  a) quanto a complessivi 1.750 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per il  trasferimento  al  bilancio  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  per  i   seguenti   programmi   e
          interventi: 
                    1. Servizi digitali e cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Servizi digitali e competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Tecnologie satellitari ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al   Sud   in
          contesti urbani marginalizzati:  70  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                  b) quanto a complessivi 1.780 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                    1. Interventi per le aree del terremoto del  2009
          e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  c) quanto a complessivi 9.760 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                    1. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno  2022,  80,74
          milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
          l'anno 2024, 173,91 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
          124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Navi: 45 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  54,2
          milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 222 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  200
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026; 
                    3.   Rafforzamento   delle   linee    ferroviarie
          regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
          di euro per l'anno 2022, 405 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026; 
                    4.   Rinnovo    del    materiale    rotabile    e
          infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 20 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    5.  Strade  sicure  -  Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    6. Strade sicure - Implementazione di un  sistema
          di monitoraggio dinamico per  il  controllo  da  remoto  di
          ponti, viadotti e tunnel della rete viaria  principale:  25
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    9. Ultimo/Penultimo miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                    10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                    11.   Elettrificazione   delle   banchine   (Cold
          ironing), attraverso un sistema alimentato,  ove  l'energia
          non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    12.   Strategia   Nazionale   Aree   Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    13. Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  d) quanto a complessivi 1.455,24  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
          seguente programma: 
                    1. Piano di investimenti strategici su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  e) quanto a complessivi 2.387,41  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della salute riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                    1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Verso un ospedale sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  f) quanto a complessivi 6.880 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo   economico
          riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
                    1. «Polis» - Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                    2. Transizione 4.0: 704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                  g) quanto a complessivi 132,9 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero  della  giustizia  riferiti  al
          seguente programma e intervento: 
                    1. Costruzione e miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                  h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                    1. Contratti di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                  i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                    1.  Iniziative  di  ricerca  per   tecnologie   e
          percorsi innovativi in ambito  sanitario  e  assistenziale:
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
          2026; 
                  l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                    1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                  m) quanto a 910 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
                2-bis.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
                2-ter. Le risorse di cui  al  comma  2,  lettera  c),
          punto 2, sono destinate: 
                  a) nella misura di 18 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                  c) nella misura di 7 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
                2-quater.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) le modalita' di assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c),   punto   4,   finalizzate
          all'erogazione di contributi in favore  delle  imprese  del
          settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
          proprie attivita' sul territorio  nazionale.  I  contributi
          sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
          50 per cento, dell'acquisto di nuovi  carri,  locomotive  e
          mezzi di movimentazione per il trasporto merci  ferroviario
          anche nei terminal intermodali, nonche'  al  finanziamento,
          nella misura del 100 per  cento,  di  interventi  destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
                  b)  la  tipologia  e  i  parametri  tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
                2-quinquies. Le risorse di cui al  comma  2,  lettera
          c),  punto  12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare
          l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
          particolare riferimento alla promozione e al  miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) entita' della popolazione residente; 
                  b) estensione delle strade statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                  c)   esistenza   di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                  d)   esistenza   di    situazioni    di    dissesto
          idrogeologico e relativa entita'. 
                2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
                2-septies.  Al  fine  di  favorire  l'incremento  del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                  a)  interventi  diretti  alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                  b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                  c) interventi di razionalizzazione degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                  d)  interventi  di  riqualificazione  degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                  e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                  f) operazioni di locazione di alloggi da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
                2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                2-novies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
                  a) sono individuati gli indicatori  di  riparto  su
          base regionale delle risorse di  cui  al  comma  2-septies,
          tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                  b) sono stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
          finanziamenti. 
                2-decies. Al fine di incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                  a)     interventi     di     ristrutturazione     e
          riqualificazione di alloggi e  immobili  gia'  destinati  a
          edilizia residenziale pubblica; 
                  b)  interventi  finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
                3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3-bis, le  parole  «31  dicembre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                  b) il  comma  8-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
          di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 
                4.  La  copertura  di  parte  degli  oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
                6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                7-ter. L'attuazione  degli  investimenti  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  costituisce  adempimento  ai  fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
          sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
          191, come prorogato, a decorrere  dal  2013,  dall'articolo
          15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
          dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
          livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo  9  e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
                7-quater.   Fermo   restando    il    rispetto    del
          cronoprogramma  finanziario  e  procedurale  previsto   dal
          presente articolo e dal decreto di cui  al  comma  7,  alla
          ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
          interventi di cui al comma  2,  lettera  d),  punto  1,  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7-quinquies. A partire dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
                8. L'attuazione degli interventi di cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa  autorizzazione  della   Commissione   europea.   Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli obiettivi  ambientali,  di  cui  all'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.». 
              - Si riporta il testo all'articolo 7, del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n.  120  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale): 
                «Art. 7.  (Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche). -  1.  Al  fine  di  garantire  la  regolare  e
          tempestiva   prosecuzione   dei   lavori    diretti    alla
          realizzazione delle  opere  pubbliche  di  importo  pari  o
          superiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016 n.  50,  nei  casi  di  maggiori
          fabbisogni  finanziari  dovuti  a   sopravvenute   esigenze
          motivate nel rispetto della normativa vigente,  ovvero  per
          temporanee   insufficienti    disponibilita'    finanziarie
          annuali,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
          dall'anno 2020, il Fondo per la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche. Il Fondo  non  puo'  finanziare  nuove  opere  e
          l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato  a  esclusione
          del caso in cui la carenza  delle  risorse  derivi  da  una
          accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto  al
          cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
                2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui
          al comma 1 ammonta a 30  milioni  di  euro.  Per  gli  anni
          successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul  Fondo
          un importo corrispondente al 5  per  cento  delle  maggiori
          risorse  stanziate  nella  prima   delle   annualita'   del
          bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
          realizzazione da parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
          territoriali di nuove  opere  e  infrastrutture  o  per  il
          rifinanziamento di  quelle  gia'  previste  a  legislazione
          vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato: 
                  a) dalle risorse disponibili in bilancio  anche  in
          conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e  non
          piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo; 
                  b)  dalle   somme   corrispondenti   ad   eventuali
          anticipazioni  del  Fondo  alla  stazione  appaltante   per
          residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo  di
          quota parte delle somme  da  iscrivere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n.  196,  con  la  legge  di   bilancio   successiva   alla
          eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti  residui
          passivi. 
                3. Le stazioni appaltanti possono fare  richiesta  di
          accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento  del
          cronoprogramma   finanziario   dell'opera,   risulti,   per
          l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario  aggiuntivo
          non prevedibile rispetto alle risorse  disponibili  per  la
          regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori. 
                4. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
          e utilizzo del Fondo e  i  criteri  di  assegnazione  delle
          risorse. 
                5. Con decreti del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, da  adottare  con  cadenza  trimestrale,  su
          richiesta delle stazioni  appaltanti,  previa  verifica  da
          parte       delle       amministrazioni       finanziatrici
          dell'aggiornamento    del    cronoprogramma     finanziario
          dell'opera e dell'impossibilita' di attivare  i  meccanismi
          di flessibilita'  di  bilancio  ai  sensi  della  normativa
          contabile vigente, sono assegnate le risorse per la  rapida
          prosecuzione dell'opera, nei  limiti  delle  disponibilita'
          annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
          cui al comma 4. 
                6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
          di   euro   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando: quanto a 17 milioni di  euro  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
          a  0,7  milioni  di  euro  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  quanto  a
          1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
          1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero
          dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche nel conto dei residui. 
                7-bis.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure   per
          l'attuazione   degli   investimenti    pubblici    e    per
          l'affidamento di appalti e  concessioni,  e'  istituito  un
          fondo  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, con dotazione pari  a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2020 e a 2 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
          all'aggiornamento professionale del responsabile unico  del
          procedimento (RUP)  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis,  pari
          a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          che modifica il regolamento (UE) n.  1303/2013  per  quanto
          riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione
          per  fornire  assistenza  allo  scopo  di   promuovere   il
          superamento degli effetti della crisi  nel  contesto  della
          pandemia di COVID-19 e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
          preparare  una  ripresa  verde,   digitale   e   resiliente
          dell'economia (REACT-EU) e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  28
          dicembre 2020, n. L 437. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. (Livelli della progettazione per  gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).  -  1.
          La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  progetto
          definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   ggggg-quater),   nel
          rispetto dei contenuti di cui al regolamento  previsto  dal
          comma 3 del presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          della stazione appaltante di richiedere  la  redazione  del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.».  
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  54  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art.  23.  (Livelli  della  progettazione  per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   ggggg-quater),   nel
          rispetto dei contenuti di cui al regolamento  previsto  dal
          comma 3 del presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          della stazione appaltante di richiedere  la  redazione  del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.» 
                «Art.  54.  (Accordi  quadro).  -  1.   Le   stazioni
          appaltanti possono concludere accordi quadro  nel  rispetto
          delle procedure di cui al presente codice. La durata di  un
          accordo quadro non supera i quattro anni  per  gli  appalti
          nei settori ordinari e gli otto anni per  gli  appalti  nei
          settori speciali, salvo in  casi  eccezionali,  debitamente
          motivati  in   relazione,   in   particolare,   all'oggetto
          dell'accordo quadro. 
                2. Nei settori ordinari, gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
                3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
                4.  L'accordo  quadro  concluso  con  piu'  operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
                  b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
                  c)  riaprendo  il  confronto  competitivo  tra  gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
                5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                  a)    per    ogni    appalto     da     aggiudicare
          l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto  gli
          operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
          dell'appalto; 
                  b)  l'amministrazione   aggiudicatrice   fissa   un
          termine sufficiente per presentare le  offerte  relative  a
          ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi  quali
          la  complessita'  dell'oggetto  dell'appalto  e  il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                  c) le offerte sono presentate  per  iscritto  e  il
          loro contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza
          del termine previsto per la loro presentazione; 
                  d)   l'amministrazione   aggiudicatrice   aggiudica
          l'appalto  all'offerente  che   ha   presentato   l'offerta
          migliore sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
                6. Nei settori speciali, gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.». 
              - Per l'articolo 3, del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si rimanda nei
          riferimenti normativi all'articolo 8. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
          alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno
          2021, per i contratti in corso di esecuzione alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
          31  marzo  2022,  con  proprio   decreto,   le   variazioni
          percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori  all'8
          per cento, verificatesi rispettivamente  nel  primo  e  nel
          secondo semestre dell'anno 2021,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
                2. Per i materiali da costruzione di cui al  comma  1
          si procede a compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,
          nei limiti di cui ai  commi  3,  4,  5  e  6  del  presente
          articolo, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          133, commi 4, 5,  6  e  6-bis,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i
          contratti regolati dal codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
          alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1,  lettera  a),
          del   medesimo   codice,   determinate   al   netto   delle
          compensazioni eventualmente gia' riconosciute  o  liquidate
          in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
          medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 
                3. La compensazione e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero
          annotate sotto la responsabilita' del direttore dei  lavori
          nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino  al  31
          dicembre le variazioni in  aumento  o  in  diminuzione  dei
          relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con
          riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
          se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
          per cento complessivo se riferite a piu' anni. 
                4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti  di  cui
          al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la  procedura
          e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
          quindici giorni dalla predetta data;  il  responsabile  del
          procedimento accerta con proprio provvedimento  il  credito
          della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
                5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
          anni  precedenti  al  2021,  restano  ferme  le  variazioni
          rilevate dai decreti adottati ai sensi  dell'articolo  133,
          comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                6.  Ciascuna  stazione   appaltante   provvede   alle
          compensazioni nei limiti del 50  per  cento  delle  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'   assunti,   nonche'   le
          eventuali ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione
          appaltante   per   lo   stesso   intervento   e   stanziate
          annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base  delle  norme  vigenti,
          nonche' le somme disponibili relative ad  altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati eseguiti  i  relativi  collaudi  ed
          emanati i certificati di regolare esecuzione  nel  rispetto
          delle procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,  comma  4,
          del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ad
          esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164,  comma  5,
          del  medesimo  codice,  per  i  lavori  realizzati   ovvero
          affidati dagli  stessi,  in  caso  di  insufficienza  delle
          risorse di cui al  comma  6  del  presente  articolo,  alla
          copertura degli oneri si provvede,  fino  alla  concorrenza
          dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
          massimo di spesa, con le modalita' di cui al  comma  8  del
          presente articolo. 
              8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   e'   istituito   un   Fondo   per
          l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100  milioni
          di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo  la  parita'
          di accesso per  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  di
          costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi
          diritto,   nell'assegnazione   delle   risorse.   Ai   fini
          dell'accesso al Fondo, i giustificativi  da  allegare  alle
          istanze  di  compensazione  consistono   unicamente   nelle
          analisi sull'incidenza dei materiali  presenti  all'interno
          di lavorazioni complesse, da  richiedere  agli  appaltatori
          ove la stazione appaltante non ne disponga. 
                9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6. (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino  al
          30 giugno 2023 per  i  lavori  diretti  alla  realizzazione
          delle opere pubbliche di  importo  pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria,  presso  ogni  stazione
          appaltante,  la  costituzione  di  un  collegio  consultivo
          tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o  comunque  non
          oltre dieci giorni da tale data,  con  i  compiti  previsti
          dall'articolo  5  nonche'  di  rapida   risoluzione   delle
          controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni  natura
          suscettibili di insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
          contratto stesso. Per i contratti  la  cui  esecuzione  sia
          gia' iniziata alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, il collegio consultivo tecnico e'  nominato  entro
          il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 
                2. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a
          scelta della stazione  appaltante,  da  tre  componenti,  o
          cinque in caso di motivata  complessita'  dell'opera  e  di
          eterogeneita' delle professionalita' richieste,  dotati  di
          esperienza e  qualificazione  professionale  adeguata  alla
          tipologia dell'opera, tra ingegneri,  architetti,  giuristi
          ed economisti con comprovata esperienza nel  settore  degli
          appalti delle concessioni e  degli  investimenti  pubblici,
          anche in relazione allo specifico oggetto del  contratto  e
          alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture   (BIM),   maturata    per    effetto    del
          conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che  siano
          in   grado   di   dimostrare   un'esperienza   pratica    e
          professionale  di  almeno  dieci  anni   nel   settore   di
          riferimento.  I  componenti  del  collegio  possono  essere
          scelti dalle parti  di  comune  accordo,  ovvero  le  parti
          possono concordare che ciascuna di esse nomini  uno  o  due
          componenti, individuati  anche  tra  il  proprio  personale
          dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
          lavoro autonomo o di collaborazione anche  continuativa  in
          possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
          terzo o il quinto componente, con funzioni  di  presidente,
          sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel  caso  in
          cui le parti  non  trovino  un  accordo  sulla  nomina  del
          presidente entro il termine indicato al comma 1, questo  e'
          designato entro i successivi cinque  giorni  dal  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
          interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
          di Trento e Bolzano o dalle  citta'  metropolitane  per  le
          opere  di  rispettivo  interesse.  Il  collegio  consultivo
          tecnico si intende costituito al momento della designazione
          del  terzo  o  del  quinto   componente.   All'atto   della
          costituzione  e'  fornita  al  collegio  consultivo   copia
          dell'intera documentazione inerente al contratto. 
                3. Nell'adozione  delle  proprie  determinazioni,  il
          collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
          con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
          ad audizioni informali  delle  parti  per  favorire,  nella
          risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche
          eventualmente insorte, la scelta della  migliore  soluzione
          per la celere esecuzione dell'opera  a  regola  d'arte.  Il
          collegio puo' altresi' convocare le  parti  per  consentire
          l'esposizione in contraddittorio delle rispettive  ragioni.
          L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
          tecnico viene valutata ai fini  della  responsabilita'  del
          soggetto agente per danno  erariale  e  costituisce,  salvo
          prova  contraria,  grave   inadempimento   degli   obblighi
          contrattuali;   l'osservanza   delle   determinazioni   del
          collegio consultivo tecnico e' causa  di  esclusione  della
          responsabilita' del soggetto  agente  per  danno  erariale,
          salvo il dolo. Le determinazioni  del  collegio  consultivo
          tecnico hanno la  natura  del  lodo  contrattuale  previsto
          dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
          diversa e motivata volonta'  espressamente  manifestata  in
          forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa  previsione
          di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
          sono adottate con atto sottoscritto dalla  maggioranza  dei
          componenti, entro il termine di quindici giorni  decorrenti
          dalla  data  della  comunicazione  dei   quesiti,   recante
          succinta  motivazione,  che  puo'  essere   integrata   nei
          successivi quindici giorni, sottoscritta dalla  maggioranza
          dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
          le  determinazioni  possono  essere  adottate  entro  venti
          giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le  decisioni  sono
          assunte  a  maggioranza.  Quando   il   provvedimento   che
          definisce il giudizio corrisponde interamente al  contenuto
          della determinazione del collegio  consultivo,  il  giudice
          esclude la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte
          vincitrice  che  non  ha   osservato   la   determinazione,
          riferibili al periodo successivo  alla  formulazione  della
          stessa, e la condanna al  rimborso  delle  spese  sostenute
          dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
          nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
          di  un'ulteriore  somma  di   importo   corrispondente   al
          contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'
          degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 
                4. Per le opere diverse da quelle di cui al  comma  1
          le parti possono comunque nominare un  collegio  consultivo
          tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
          1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
          tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 
                5.  Le   stazioni   appaltanti,   tramite   il   loro
          responsabile unico del procedimento, possono costituire  un
          collegio consultivo tecnico formato da tre  componenti  per
          risolvere  problematiche  tecniche  o  giuridiche  di  ogni
          natura  suscettibili  di   insorgere   anche   nella   fase
          antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese  le
          determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
          clausole e condizioni del bando o dell'invito,  nonche'  la
          verifica del possesso dei requisiti  di  partecipazione,  e
          dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale  caso
          due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
          terzo  componente   e'   nominato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti per le  opere  di  interesse
          nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
          e Bolzano o dalle citta'  metropolitane  per  le  opere  di
          interesse   locale.   Ferma   l'eventuale   necessita'   di
          sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
          appaltante con  uno  di  nomina  privata,  le  funzioni  di
          componente del  collegio  consultivo  tecnico  nominato  ai
          sensi del presente comma non sono incompatibili con  quelle
          di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
                6. Il  collegio  consultivo  tecnico  e'  sciolto  al
          termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
          in cui non ne e'  obbligatoria  la  costituzione,  in  data
          anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in  cui  ne
          e' obbligatoria la costituzione, il  collegio  puo'  essere
          sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo
          tra le parti. 
                7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
          diritto a un compenso a carico delle parti e  proporzionato
          al valore dell'opera,  al  numero,  alla  qualita'  e  alla
          tempestivita' delle  determinazioni  assunte.  In  caso  di
          ritardo nell'assunzione delle  determinazioni  e'  prevista
          una decurtazione del compenso stabilito in  base  al  primo
          periodo da un decimo a  un  terzo,  per  ogni  ritardo.  Il
          compenso  e'  liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
          unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva  la
          emissione di parcelle di  acconto,  in  applicazione  delle
          tariffe richiamate dall'articolo  9  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
          quanto previsto dalle linee guida di  cui  al  comma  8-ter
          (32). Non  e'  ammessa  la  nomina  di  consulenti  tecnici
          d'ufficio.  I  compensi  dei  membri  del   collegio   sono
          computati all'interno del quadro economico dell'opera  alla
          voce spese impreviste. 
                7-bis. In ogni caso, i compensi  dei  componenti  del
          collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
          7, non possono complessivamente superare: 
                  a) in caso di collegio consultivo tecnico  composto
          da tre componenti, l'importo corrispondente  allo  0,5  per
          cento del valore dell'appalto, per gli  appalti  di  valore
          non superiore a 50 milioni di  euro;  tale  percentuale  e'
          ridotta allo 0,25 per cento per la  parte  eccedente  i  50
          milioni di euro e fino a 100 milioni di euro  e  allo  0,15
          per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; 
                  b) in caso di collegio consultivo tecnico  composto
          da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per
          cento del valore dell'appalto, per gli  appalti  di  valore
          non superiore a 50 milioni di  euro;  tale  percentuale  e'
          ridotta allo 0,4 per cento per  la  parte  eccedente  i  50
          milioni di euro e fino a 100 milioni di euro  e  allo  0,25
          per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro. 
                8. Ogni componente del  collegio  consultivo  tecnico
          non   puo'   ricoprire    piu'    di    cinque    incarichi
          contemporaneamente e comunque non  puo'  svolgere  piu'  di
          dieci  incarichi  ogni  due  anni.  In  caso   di   ritardo
          nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo  superiore
          a  sessanta  giorni  nell'assunzione  anche  di  una   sola
          determinazione,  i  componenti  del  collegio  non  possono
          essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
          per  la  durata  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data  di
          maturazione  del   ritardo.   Il   ritardo   ingiustificato
          nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa  di
          decadenza  del  collegio  e,  in  tal  caso,  la   stazione
          appaltante  puo'  assumere  le  determinazioni  di  propria
          competenza prescindendo dal parere del collegio. 
                8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con  provvedimento  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida  volte
          a definire, nel rispetto di quanto stabilito  dal  presente
          articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
          incompatibilita' dei membri e del Presidente  del  collegio
          consultivo tecnico, i criteri  preferenziali  per  la  loro
          scelta, i parametri  per  la  determinazione  dei  compensi
          rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,
          nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
          al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte,  le
          modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
          coordinamento con gli altri istituti consultivi,  deflativi
          e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo  decreto,  e'
          istituito  presso  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, un  Osservatorio  permanente  per  assicurare  il
          monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
          A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
          a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
          collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,  entro
          cinque  giorni   dalla   loro   adozione.   Ai   componenti
          dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni   di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                9. Sono abrogati i commi da 11 a 14  dell'articolo  1
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».