((Art. 29 bis 
 
        Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato  
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione,  di  controllo
del territorio e di tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,
connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla  pandemia  di
COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attivita'
criminali e di  eventuali  iniziative  terroristiche,  oltre  che  di
presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento
del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno  2025,  e'  autorizzata
l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato,  nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non  soggette  alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1,  lettera  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni  si  provvede  attingendo
all'elenco degli idonei alla prova  scritta  di  esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza 18 maggio 2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su  quota
parte delle facolta' assunzionali previste per l'anno 2022, entro  un
massimo di 600 unita', e per l'anno 2023, entro  un  massimo  di  700
unita',   previa   individuazione   delle   cessazioni    intervenute
rispettivamente negli anni 2021 e 2022  e  nei  limiti  dei  relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis
e 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Si  provvede  ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
  a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame  e  secondo
l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  purche'  abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e  i  requisiti
applicabili secondo la normativa  vigente  alla  data  dell'indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; 
  b)   che   risultino   idonei    all'esito    degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati. 
  3. Gli interessati a partecipare  alla  procedura  assunzionale,  a
pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalita'
telematiche tramite apposito  portale  attivato  dall'Amministrazione
della pubblica sicurezza, secondo le modalita' ed  entro  il  termine
perentorio da indicare in apposito  avviso  da  pubblicare  nel  sito
internet istituzionale della  Polizia  di  Stato,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
  4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle  disposizioni
dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti gia'  convocati  per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e di  cui  all'articolo  260-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai  sensi
del  comma  2,  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  6. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  7. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati  idonei  nell'ambito  dei  concorsi  per   l'accesso   alla
qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui
al comma 1 del presente articolo,  per  i  posti  non  soggetti  alle
riserve di cui all'articolo 703, comma  1,  lettera  c),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo  n.  66  del
2010, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui  al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo. 
  8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il  Ministero   dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  703  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                «Art. 703 (Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco).  -  1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nelle
          carriere  iniziali  dei  seguenti  Corpi  e  nell'Arma  dei
          carabinieri, le riserve di posti per i volontari  in  ferma
          prefissata sono cosi' determinate: 
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento; 
                  f). 
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
                2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
                3. Con decreto interministeriale del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   66   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di  cui
          al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre  2008
          a rideterminare la programmazione triennale del  fabbisogno
          di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
          di riduzione delle dotazioni organiche  e  di  contenimento
          delle assunzioni previste dal presente decreto. 
                2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole "per gli  anni  2008  e  2009"  sono
          sostituite dalle parole "per l'anno 2008» e le parole  "per
          ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
          anno". 
                3.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
                4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole "per gli  anni  2008  e  2009"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 
                5.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
                6. L'articolo 1, comma 527, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ". 
                7. Il  comma  102  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
          anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
                8. Sono abrogati i commi 103 e 104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                9. 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
                11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
                12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
          decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle  parole  "A
          decorrere dall'anno 2013". 
                13.  Per  il  triennio  2009-2011,   le   universita'
          statali, fermi restando i limiti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 105, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
          limite di un contingente corrispondente ad una  spesa  pari
          al cinquanta per cento di quella relativa  al  personale  a
          tempo indeterminato complessivamente cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013. 
                13-bis Per il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta'  di
          cui al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione
          di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere  a)
          e  b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   anche
          utilizzando le  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente
          riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
          3,  lettera  a),  gia'  assunti  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  previste  dal  presente  comma.  A  decorrere
          dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano  nella
          condizione di cui  al  periodo  precedente,  e'  consentito
          procedere   alle   assunzioni   di   ricercatori   di   cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, senza che a queste  siano  applicate
          le limitazioni da turn over. Resta  fermo  quanto  disposto
          dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2015,  con  riferimento  alle  facolta'  assunzionali   del
          personale a tempo indeterminato e dei  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,   n.   240.   L'attribuzione   a   ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 
                14.». 
              -  Si   riporta   il   testo   all'articolo   11,   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art.  11  (Adeguamento  dei   fondi   destinati   al
          trattamento economico accessorio del  personale  dipendente
          della   pubblica   amministrazione).   -   1.   In   ordine
          all'incidenza  sul  trattamento  accessorio  delle  risorse
          derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
          assunzioni in deroga, il limite  di  cui  all'articolo  23,
          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
          opera con riferimento: 
                  a) agli incrementi previsti,  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto  n.  75  del
          2017, dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  a
          valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
          48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dagli
          analoghi provvedimenti negoziali riguardanti  il  personale
          contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
                  b) alle risorse previste da specifiche disposizioni
          normative a copertura degli oneri del trattamento economico
          accessorio per le assunzioni  effettuate,  in  deroga  alle
          facolta' assunzionali vigenti, successivamente  all'entrata
          in vigore del citato articolo 23. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  l  si  applicano
          anche   con   riferimento   alle   assunzioni    effettuate
          utilizzando,  anche  per  quanto  riguarda  il  trattamento
          accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del
          decreto legislativo n. 75 del 2017. 
                2-bis. Al fine di semplificare le  procedure  per  la
          copertura dei posti non riservati  ai  sensi  dell'articolo
          703, comma  1,  lettera  c),  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti  della
          Polizia di Stato, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
          non soggette  alle  riserve  di  posti  di  cui  al  citato
          articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo  di
          1.851 posti, mediante scorrimento della  graduatoria  della
          prova  scritta  di  esame   del   concorso   pubblico   per
          l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato
          bandito con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  -
          n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza procede alle predette assunzioni: 
                  a) a valere sulle  facolta'  assunzionali  previste
          per l'anno 2019 in relazione  alle  cessazioni  intervenute
          entro la data  del  31  dicembre  2018  e  nei  limiti  del
          relativo  risparmio  di   spesa,   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 66, commi 9-bis e 10,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  b) limitatamente ai soggetti risultati idonei  alla
          relativa  prova  scritta   d'esame   e   secondo   l'ordine
          decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando  le
          riserve e le preferenze applicabili  secondo  la  normativa
          vigente alla predetta  procedura  concorsuale,  purche'  in
          possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei  requisiti  di
          cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla
          data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  2049
          del citato codice dell'ordinamento militare; 
                  c)  previa  verifica  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera  b),  mediante  convocazione   degli   interessati,
          individuati con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
          generale della pubblica sicurezza, in relazione  al  numero
          dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo  l'ordine
          determinato in applicazione delle disposizioni di cui  alla
          citata lettera b); 
                  d) previo avvio a piu' corsi di formazione  di  cui
          all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza
          giuridica   ed   economica,   secondo   le   disponibilita'
          organizzative e logistiche  degli  istituti  di  istruzione
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
                2-ter. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso; 
                  b) al comma 151: 
                    1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni  di
          euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020  e
          a 20,5 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del
          biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»; 
                    2) alla  lettera  a),  le  parole:  "quanto  a  5
          milioni di euro a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle
          seguenti: "quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna  delle
          annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro  a
          decorrere dal 2021". 
                2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo  21
          maggio  2018,   n.   53,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: «Le disposizioni del predetto decreto  continuano
          ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»; 
                  b) al comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  28
          dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal  1°
          luglio 2019». 
                2-quinquies.  All'articolo  1,  comma  441,   secondo
          periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  parole:
          «Previo avvio delle rispettive  procedure  negoziali  e  di
          concertazione,» sono soppresse.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  260-bis,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 
                «Art. 260-bis (Assunzione  di  allievi  agenti  della
          Polizia di Stato). - 1. Al fine di definire  i  contenziosi
          insorti  con  riguardo  al  possesso   dei   requisiti   di
          partecipazione e semplificare le procedure per la copertura
          dei posti non riservati ai sensi dell'articolo  703,  comma
          1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata
          l'assunzione degli allievi agenti della Polizia  di  Stato,
          nei limiti delle facolta' assunzionali  non  soggette  alle
          riserve di posti di cui al citato articolo  703,  comma  1,
          lettera c), mediante scorrimento  della  graduatoria  della
          prova  scritta  di  esame   del   concorso   pubblico   per
          l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato
          bandito con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale  della  pubblica   sicurezza   18   maggio   2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          40 del 26 maggio 2017. 
                2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede
          alle assunzioni di cui al comma 1 del presente  articolo  a
          valere sulle  facolta'  assunzionali  previste  per  l'anno
          2020, entro un massimo di 1.650 unita', e per l'anno  2021,
          entro un massimo di 550 unita',  quale  quota  parte  delle
          relative facolta' assunzionali, previa individuazione delle
          cessazioni intervenute rispettivamente negli  anni  2019  e
          2020  e  nei  limiti  dei  relativi   risparmi   di   spesa
          determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis  e  10,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Si
          provvede ai sensi del  primo  periodo  del  presente  comma
          limitatamente ai soggetti: 
                  a) risultati idonei  alla  relativa  prova  scritta
          d'esame e secondo l'ordine decrescente  del  voto  in  essa
          conseguito, purche' abbiano ottenuto  alla  predetta  prova
          scritta una votazione pari  o  superiore  a  quella  minima
          conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione  di
          cui all'articolo 11,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve  e
          le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla
          data dell'indizione della procedura concorsuale di  cui  al
          comma 1 del presente articolo; 
                  b) che siano stati ammessi con  riserva  alla  fase
          successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in
          forza di provvedimenti del giudice  amministrativo,  ovvero
          che abbiano  tempestivamente  impugnato  gli  atti  di  non
          ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero  con  ricorso
          straordinario  al  Capo  dello  Stato   tempestivamente   e
          ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; 
                  c)   che   risultino   idonei    all'esito    degli
          accertamenti   dell'efficienza   fisica,   psicofisici    e
          attitudinali previsti dalla  disciplina  vigente,  ove  non
          gia' espletati. 
                3. Resta fermo che l'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza procede all'assunzione,  ai  sensi  dell'articolo
          35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
          allegato al decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale della pubblica sicurezza  13  agosto  2019,  degli
          aspiranti  in  possesso  dei  requisiti   della   procedura
          assunzionale di  cui  all'articolo  11,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  nel
          rispetto dei limiti e delle modalita' di cui  al  comma  2,
          primo periodo, del presente articolo. 
                4. La posizione in ruolo dei  soggetti  da  assumere,
          secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova
          scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3,  e'  determinata
          in base ai punteggi ottenuti in  quest'ultima  e  all'esito
          del corso di formazione, secondo la normativa vigente. 
                5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di
          formazione  di  cui  all'articolo  6-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo
          le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti
          di   istruzione   dell'Amministrazione    della    pubblica
          sicurezza. 
                6.    In    conseguenza    dell'applicazione    delle
          disposizioni   del   presente   articolo,    puo'    essere
          rideterminato il numero dei posti di allievi  agenti  della
          Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del
          Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza  29  gennaio  2020,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio  2020,  e
          con decreto del Capo della  Polizia  -  Direttore  generale
          della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15  maggio
          2020. 
                7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo provvede  il  Ministero  dell'interno  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia): 
                «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
          - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso  di
          formazione della durata di dodici mesi,  di  cui  il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici  della  Polizia  di  Stato.
          Durante  il  corso,  essi  possono  essere   sottoposti   a
          valutazione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
                2. Durante il primo semestre  del  corso  di  cui  al
          comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal
          piano di studio e non possono essere impiegati  in  servizi
          di istituto, salvo i servizi di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
                3. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          allievi agenti destinati ai  gruppi  sportivi  "Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
                4. Durante la prima fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta  la
          conferma del giudizio di idoneita', prestano  giuramento  e
          sono  assegnati  agli  uffici  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di  applicazione
          pratica. 
                5. Al termine del periodo  di  applicazione  pratica,
          gli agenti in prova  conseguono  la  nomina  ad  agente  di
          polizia  tenuto  conto  della  relazione   favorevole   del
          funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio  presso
          cui sono applicati e sono  immessi  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale degli esami. 
                6. Gli agenti in prova sono ammessi a  ripetere,  per
          una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del corso.». 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   35,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche,  si  rimanda  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 21-bis.