Art. 30 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei 
                   contagi da SARS-CoV-2 a scuola 
 
  1. ... 
  2. La misura relativa all'esecuzione gratuita  di  test  antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui  all'articolo
5 del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,  si  applica  anche  alla
popolazione  scolastica  delle  scuole   primarie.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge e' incrementata di  19,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 4, del decreto-legge 7  gennaio  2022,
          n.  1,  (Misure  urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
          COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
          e negli istituti della formazione superiore) si rimanda nei
          riferimenti normativi all'articolo 19. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19): 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano  di
          avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
          all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e  tali
          misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi  degli
          stessi articoli 2 e 3, solo con  riferimento  a  specifiche
          aree del territorio  medesimo  interessate  da  particolare
          aggravamento della situazione epidemiologica. 
                2.  Fino  al  2  giugno   2020   sono   vietati   gli
          spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in
          una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
          si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative,  di
          assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni
          caso consentito il rientro  presso  il  proprio  domicilio,
          abitazione o residenza. 
                3. A decorrere dal 3  giugno  2020,  gli  spostamenti
          interregionali   possono   essere   limitati    solo    con
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo   2   del
          decreto-legge n. 19 del 2020,  in  relazione  a  specifiche
          aree  del  territorio  nazionale,   secondo   principi   di
          adeguatezza e proporzionalita'  al  rischio  epidemiologico
          effettivamente presente in dette aree. 
                4.  Fino  al  2  giugno  2020,   sono   vietati   gli
          spostamenti da e  per  l'estero,  con  mezzi  di  trasporto
          pubblici e  privati,  salvo  che  per  comprovate  esigenze
          lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
          o  negli  ulteriori  casi  individuati  con   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19
          del 2020; resta in ogni caso consentito il  rientro  presso
          il proprio domicilio, abitazione o residenza.  A  decorrere
          dal 3 giugno  2020,  gli  spostamenti  da  e  per  l'estero
          possono essere limitati solo con provvedimenti adottati  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del  2020,
          anche in relazione a specifici Stati e  territori,  secondo
          principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al  rischio
          epidemiologico  e  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  degli   obblighi
          internazionali. 
                5. Gli spostamenti tra  lo  Stato  della  Citta'  del
          Vaticano o la Repubblica di San Marino  e  le  regioni  con
          essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
          limitazione. 
                6.  E'  fatto  divieto  di  mobilita'  dalla  propria
          abitazione o dimora alle  persone  sottoposte  alla  misura
          della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
          in  quanto  risultate  positive  al  virus  COVID-19,  fino
          all'accertamento della guarigione  o  al  ricovero  in  una
          struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 
                7. Ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con
          soggetti confermati  positivi  al  COVID-19  e  agli  altri
          soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai  sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  con
          provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e'  applicata  la
          quarantena  precauzionale  o  altra   misura   ad   effetto
          equivalente,   preventivamente   approvata   dal   Comitato
          tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3  febbraio
          2020. 
                7-bis. La misura della  quarantena  precauzionale  di
          cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120  giorni
          dal completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o  dalla
          guarigione o successivamente  alla  somministrazione  della
          dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti
          confermati positivi al COVID-19.  Ai  soggetti  di  cui  al
          primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie  di  tipo  FFP2  fino  al
          decimo giorno successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto
          stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e  di
          effettuare un test antigenico rapido o  molecolare  per  la
          rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2  alla  prima  comparsa
          dei sintomi e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
          successivo alla data dell'ultimo contatto. La  disposizione
          di cui al presente comma  si  applica  anche  alle  persone
          sottoposte alla misura della quarantena precauzionale  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono
          definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla  base
          dei criteri stabiliti dal Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
          della   quarantena   di   cui   ai   commi   6   e   7    o
          dell'autosorveglianza  di  cui  al  comma  7-bis   consegue
          all'esito  negativo  di  un  test   antigenico   rapido   o
          molecolare per  la  rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2,
          effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
          quest'ultimo caso, la  trasmissione,  con  modalita'  anche
          elettroniche,    al     dipartimento     di     prevenzione
          territorialmente competente del referto con esito  negativo
          determina la cessazione  del  regime  di  quarantena  o  di
          auto-sorveglianza. 
                8. E' vietato l'assembramento di  persone  in  luoghi
          pubblici o  aperti  al  pubblico.  Le  manifestazioni,  gli
          eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
          di pubblico, ivi compresi quelli  di  carattere  culturale,
          ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni  attivita'
          convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
          pubblico, si svolgono, ove ritenuto  possibile  sulla  base
          dell'andamento dei dati epidemiologici,  con  le  modalita'
          stabilite   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
                9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
          specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in  cui  sia
          impossibile  assicurare  adeguatamente  il  rispetto  della
          distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
                10. Le riunioni si svolgono  garantendo  il  rispetto
          della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
          metro. 
                11. Le funzioni religiose con  la  partecipazione  di
          persone   si   svolgono   nel   rispetto   dei   protocolli
          sottoscritti dal Governo  e  dalle  rispettive  confessioni
          contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il  rischio  di
          contagio. 
                12. Le disposizioni di cui ai commi 7,  8,  10  e  11
          sono  attuate   con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  che
          possono anche stabilire differenti termini di efficacia. 
                13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
          ordine  e  grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'
          scolastiche  e  di  formazione   superiore,   comprese   le
          Universita' e le Istituzioni di Alta  Formazione  Artistica
          Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
          per le professioni sanitarie  e  universita'  per  anziani,
          nonche' i corsi  professionali  e  le  attivita'  formative
          svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
          e da soggetti privati, sono svolte con  modalita'  definite
          con provvedimento adottato ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto-legge n. 19 del 2020. 
                14. Le attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16. 
                15. Il mancato rispetto dei contenuti dei  protocolli
          o delle linee guida, regionali, o, in  assenza,  nazionali,
          di cui al comma 14 che non  assicuri  adeguati  livelli  di
          protezione determina la sospensione dell'attivita' fino  al
          ripristino delle condizioni di sicurezza. 
                16. Per garantire lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni monitorano con cadenza  giornaliera  l'andamento
          della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in
          relazione a tale andamento, le  condizioni  di  adeguatezza
          del sistema sanitario regionale. I  dati  del  monitoraggio
          sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al  Ministero
          della  salute,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  al
          comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della protezione  civile  del  3  febbraio
          2020, n. 630,  e  successive  modificazioni.  In  relazione
          all'andamento   della   situazione    epidemiologica    sul
          territorio,  accertato  secondo  i  criteri  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del  2  maggio
          2020, da modificarsi previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato e le  Regioni  e  le
          Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle  more
          dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del
          2020, la Regione, informando  contestualmente  il  Ministro
          della   salute,   puo'   introdurre   misure    derogatorie
          restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi   del
          medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e  nel  rispetto
          dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa  con  il
          Ministro della salute, anche ampliative. 
                16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
          sentito,  ove  ritenuto  necessario,  il  Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  una  o
          piu' regioni  nel  cui  territorio  si  manifesta  un  piu'
          elevato rischio epidemiologico e in cui,  conseguentemente,
          si applicano le specifiche misure individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero   territorio   nazionale.   Lo   scenario    e'
          parametrato  all'incidenza  dei  contagi   sul   territorio
          regionale ovvero all'incidenza dei contagi  sul  territorio
          regionale unitamente alla percentuale  di  occupazione  dei
          posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per
          pazienti affetti da COVID-19 e  determina  la  collocazione
          delle regioni in  una  delle  zone  individuate  dal  comma
          16-septies. Le ordinanze di cui  al  secondo  periodo  sono
          efficaci per un periodo minimo di  quindici  giorni,  salvo
          che  dai  risultati  del  monitoraggio  risulti  necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei  quali
          sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di  reiterazione.
          L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
          misure  restrittive  comporta  in  ogni   caso   la   nuova
          classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata  d'intesa   con   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate,  in   ragione   dell'andamento   del   rischio
          epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui  al
          decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  puo'
          essere in ogni momento prevista, in relazione a  specifiche
          parti     del     territorio     regionale,     l'esenzione
          dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
          verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina  di
          regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
          estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero  della  salute.  Ferma
          restando  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la  stessa
          e' stata adottata sono pubblicati entro  tre  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                16-ter.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in uno scenario inferiore a  quello  che
          ha determinato le misure restrittive, effettuato  ai  sensi
          del comma 16-bis, come verificato dalla  cabina  di  regia,
          comporta  l'applicazione,  per  un  ulteriore  periodo   di
          quattordici giorni, delle  misure  relative  allo  scenario
          immediatamente inferiore, salvo  che  la  cabina  di  regia
          ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi  gli
          atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
          presente comma. 
                16-quater. Il  Ministro  della  salute,  con  propria
          ordinanza, secondo le procedure di cui ai  commi  16-bis  e
          16-ter, applica  alle  regioni  che,  ai  sensi  del  comma
          16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle  lettere
          b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tra
          quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio  2020,  n.  35,  aggiuntive  e  progressive
          rispetto  a  quelle  applicabili   nell'intero   territorio
          nazionale. 
                16-quinquies. 
                16-sexies. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata ai sensi del  comma  16-bis  sono  individuate  le
          regioni che si collocano nella  zona  bianca  di  cui  alla
          lettera a) del comma 16-septies,  all'interno  delle  quali
          cessano  di  applicarsi  le  misure  determinate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020,  n.  35,  e  le  attivita'  sono   disciplinate   dai
          protocolli  individuati  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri.  Con  i  medesimi  decreti  possono
          essere  adottate,  in  relazione  a  determinate  attivita'
          particolarmente    rilevanti    dal    punto    di    vista
          epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  n.  19  del
          2020. 
                16-septies. Sono denominate: 
                  a) "Zona bianca":  le  regioni  nei  cui  territori
          alternativamente: 
                    1)  l'incidenza  settimanale   dei   contagi   e'
          inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
          consecutive; 
                    2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari  o
          superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
          delle due seguenti condizioni: 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti affetti da COVID-19  e'  uguale  o
          inferiore al 15 per cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          uguale o inferiore al 10 per  cento  di  quelli  comunicati
          alla Cabina di regia di cui al decreto del  Ministro  della
          salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  comunicazione
          puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base  di
          posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su  quelli  gia'
          esistenti e destinati ad altre attivita'; 
                  b) "Zona gialla":  le  regioni  nei  cui  territori
          alternativamente: 
                    1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari  o
          superiore  a  50  e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000
          abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate  nella
          lettera a); 
                    2) l'incidenza settimanale dei  casi  e'  pari  o
          superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti  e  si  verifica
          una delle due seguenti condizioni, salvo che  ricorrano  le
          condizioni indicate nella lettera a): 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti affetti da COVID-19  e'  uguale  o
          inferiore al 30 per cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          uguale o inferiore al 20 per  cento  di  quelli  comunicati
          alla predetta Cabina di regia  entro  cinque  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   La
          comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile
          sulla base di posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su
          quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'; 
                  c) "Zona arancione": le regioni nei  cui  territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a
          150 casi ogni 100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le
          condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); 
                  d) "Zona  rossa":  le  regioni  nei  cui  territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a
          150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe  le
          seguenti condizioni: 
                    1) il tasso di occupazione  dei  posti  letto  in
          area medica per pazienti affetti da COVID-19  e'  superiore
          al 40 per cento; 
                    2) il tasso di occupazione  dei  posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          superiore  al  30  per  cento  di  quelli  comunicati  alla
          predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  comunicazione
          puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base  di
          posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su  quelli  gia'
          esistenti e destinati ad altre attivita'.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87(Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia da COVID-19): 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                  a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie competenti per territorio; 
                  c)   test   molecolare:    test    molecolare    di
          amplificazione  dell'acido  nucleico   (NAAT),   quali   le
          tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
          inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
          (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione  (TMA),
          utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
          (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
          ed effettuato da operatori sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                  d)   test   antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                  e) Piattaforma nazionale digital green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine del ciclo vaccinale  primario  o  a  seguito  della
          somministrazione della relativa dose di richiamo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  c-bis) avvenuta  guarigione  da  COVID-19  dopo  la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del  ciclo   vaccinale   primario   o   a   seguito   della
          somministrazione della relativa dose di richiamo. 
                3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del
          ciclo vaccinale primario ed e'  rilasciata  automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla stessa, al termine del  predetto  ciclo.  In  caso  di
          somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
          vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una
          validita'  di  sei  mesi  a   far   data   dalla   medesima
          somministrazione. La certificazione verde COVID-19  di  cui
          al primo periodo e' rilasciata anche  contestualmente  alla
          somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'
          dal quindicesimo giorno  successivo  alla  somministrazione
          fino alla data prevista  per  il  completamento  del  ciclo
          vaccinale,   la   quale   deve   essere   indicata    nella
          certificazione all'atto  del  rilascio.  La  certificazione
          verde COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'  rilasciata
          altresi' contestualmente all'avvenuta  somministrazione  di
          una sola dose di un vaccino dopo una  precedente  infezione
          da SARS-CoV-2, nei  termini  stabiliti  con  circolare  del
          Ministero della  salute,  e  ha  validita'  dalla  medesima
          somministrazione. Contestualmente al rilascio, la  predetta
          struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
          professione sanitaria, anche per  il  tramite  dei  sistemi
          informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza della stessa, l'interessato sia  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose di  vaccino,
          nonche' a seguito del  ciclo  vaccinale  primario  o  della
          somministrazione  della  relativa  dose  di  richiamo,   e'
          rilasciata, altresi', la certificazione verde  COVID-19  di
          cui al comma 2, lettera c-bis), che  ha  validita'  di  sei
          mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 
                5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 10, le certificazioni verdi  COVID-19  rilasciate  ai
          sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
                6-bis.  L'interessato  ha  diritto  di  chiedere   il
          rilascio di una nuova certificazione verde  COVID-19  se  i
          dati personali riportati nella certificazione non  sono,  o
          non  sono  piu',  esatti  o  aggiornati,   ovvero   se   la
          certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
                6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
                7. Coloro che abbiano gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
                8. Le certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
                8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
                9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8  continuano  ad
          applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE)  2021/953
          e 2021/954 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14
          giugno 2021. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
                10-bis.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  possono
          essere  utilizzate  esclusivamente  ai  fini  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1,  2-quater,  5,  9-bis,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies  del  presente  decreto,
          nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. Ogni diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
                11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          7 gennaio 2022,  n.  1  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di  lavoro,
          nelle scuole e negli istituti della formazione superiore): 
                «Art. 5  (Misure  urgenti  per  il  tracciamento  dei
          contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica). - 1.  Al
          fine di assicurare, sino al 28 febbraio  2022,  l'attivita'
          di tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della
          popolazione scolastica delle scuole secondarie di  primo  e
          secondo  grado,  soggette  alla  autosorveglianza  di   cui
          all'articolo 4,  mediante  l'esecuzione  gratuita  di  test
          antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2,
          di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   lettera   d),   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  sulla
          base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di
          medicina generale o dal pediatra di libera  scelta,  presso
          le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e  419,  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178  o  le  strutture  sanitarie
          aderenti al protocollo  d'intesa  di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.   105,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  settembre
          2021, n. 126,  e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per   il   contenimento   e   contrasto
          dell'emergenza  epidemiologica   COVID-19   la   spesa   di
          92.505.000 euro per l'anno 2022,  a  valere  sulle  risorse
          disponibili a  legislazione  vigente,  ivi  incluse  quelle
          confluite sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
          122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai  sensi
          dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106. 
                2. Al fine di ristorare le farmacie  e  le  strutture
          sanitarie    per    i    mancati     introiti     derivanti
          dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario
          provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle
          province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla  base  dei
          dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo  le
          medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,
          n. 105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          settembre 2021, n. 126. 
                3. Alla compensazione degli  effetti  in  termini  di
          indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni  di  euro
          per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.».