Art. 31 Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma 1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «del Governo» sono soppresse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «1. - 420. Omissis 421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, e' nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Omissis.».