Art. 31 
 
Commissario straordinario per  le  celebrazioni  del  Giubileo  della
  Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma 
  1. All'articolo  1,  comma  421,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole «ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,»  e  le  parole  «del  Governo»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 421  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 420. Omissis 
                421. Al fine di assicurare gli interventi  funzionali
          alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per
          il 2025 nella citta' di Roma, e' nominato, con decreto  del
          Presidente della Repubblica, un Commissario  straordinario.
          Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  il
          Commissario, puo' nominare uno o  piu'  subcommissari.  Per
          gli  oneri  correlati  alla   gestione   commissariale   e'
          autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. 
                Omissis.».