Art. 12 Domande di modifiche dell'Unione - Art. 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 15 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 9 del regolamento (UE) n. 34/2019. 1. Per la procedura nazionale relativa alla presentazione ed all'esame delle domande di «modifiche dell'Unione» si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto per le domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti commi. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare; b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, unitamente al documento unico aggiornato con le modifiche proposte, in conformita' al modello di cui all'allegato III B del presente decreto; c) la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, che deve essere rapportata alle modifiche proposte. Relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di protezione. 3. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, si applicano le condizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera c). 4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecnico-qualitative previste all'art. 33, comma 1, della legge per il riconoscimento di una DOCG. Tuttavia, per l'approvazione della modifica da parte del Ministero, la trasmissione alla Commissione UE ed il relativo seguito procedurale si applicano le disposizioni previste per le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 13. 5. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4, e' prevista soltanto nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela.