Art. 12
Domande di modifiche dell'Unione - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 15 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art. 9 del
regolamento (UE) n. 34/2019.
1. Per la procedura nazionale relativa alla presentazione ed
all'esame delle domande di «modifiche dell'Unione» si applicano per
analogia le disposizioni previste dal presente decreto per le domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai
seguenti commi.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica
relative all'articolato del disciplinare;
b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei
motivi che le rendono necessarie, unitamente al documento unico
aggiornato con le modifiche proposte, in conformita' al modello di
cui all'allegato III B del presente decreto;
c) la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, che deve essere
rapportata alle modifiche proposte. Relativamente alle condizioni del
disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a
produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di
protezione.
3. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione
della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali e'
consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o
di vinificazione delle uve, si applicano le condizioni di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c).
4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, fatto salvo il
rispetto delle prescrizioni tecnico-qualitative previste all'art. 33,
comma 1, della legge per il riconoscimento di una DOCG. Tuttavia, per
l'approvazione della modifica da parte del Ministero, la trasmissione
alla Commissione UE ed il relativo seguito procedurale si applicano
le disposizioni previste per le «modifiche ordinarie» di cui all'art.
13.
5. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4,
e' prevista soltanto nel caso in cui la domanda sia stata presentata
da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela.