Art. 12 
 
Domande di modifiche dell'Unione - Art. 105 del regolamento  (UE)  n.
  1308/2013, art. 15 del regolamento (UE) n. 33/2019  e  art.  9  del
  regolamento (UE) n. 34/2019. 
 
  1. Per  la  procedura  nazionale  relativa  alla  presentazione  ed
all'esame delle domande di «modifiche dell'Unione» si  applicano  per
analogia le disposizioni previste dal presente decreto per le domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni  di  cui  ai
seguenti commi. 
  2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
    a) un documento sinottico  contenente  le  proposte  di  modifica
relative all'articolato del disciplinare; 
    b) la descrizione sintetica ed esaustiva delle  modifiche  e  dei
motivi che le  rendono  necessarie,  unitamente  al  documento  unico
aggiornato con le modifiche proposte, in conformita'  al  modello  di
cui all'allegato III B del presente decreto; 
    c) la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, che deve  essere
rapportata alle modifiche proposte. Relativamente alle condizioni del
disciplinare non mutate, il soggetto  richiedente  non  e'  tenuto  a
produrre  la  documentazione  gia'  presentata  per  la  domanda   di
protezione. 
  3. Qualora la modifica del disciplinare riguardi  la  delimitazione
della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali  e'
consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione  o
di vinificazione  delle  uve,  si  applicano  le  condizioni  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera c). 
  4. La procedura di cui al comma 1 si  applica  anche  nel  caso  di
richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera  DOC,  fatto  salvo  il
rispetto delle prescrizioni tecnico-qualitative previste all'art. 33,
comma 1, della legge per il riconoscimento di una DOCG. Tuttavia, per
l'approvazione della modifica da parte del Ministero, la trasmissione
alla Commissione UE ed il relativo seguito procedurale  si  applicano
le disposizioni previste per le «modifiche ordinarie» di cui all'art.
13. 
  5. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4,
e' prevista soltanto nel caso in cui la domanda sia stata  presentata
da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela.