Art. 7 
 
                       Condizioni finanziarie 
 
  1. Il finanziamento non supera  il  70%  della  quota  di  capitale
conferito dalla impresa richiedente e non  puo'  essere  superiore  a
euro 10.000.000. Il finanziamento riguarda conferimenti in  denaro  o
in natura. I conferimenti in natura hanno carattere tangibile  e  non
superano  il  20%  del  conferimento  dell'impresa  richiedente.   Il
conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di  congruita'
nell'ambito dell'istruttoria. 
  2. Il tasso di interesse del  finanziamento  non  e'  inferiore  al
tasso adottato in applicazione della comunicazione della  Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il finanziamento  e'
rimborsato in un periodo non inferiore a tre anni e non  superiore  a
quindici anni a partire dalla data della  prima  erogazione,  con  un
periodo di grazia per il capitale non  inferiore  a  un  anno  e  non
superiore a cinque anni. 
  3. L'impresa beneficiaria che, prima della scadenza  del  prestito,
disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, ne
da' comunicazione  senza  indugio  alla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la  cooperazione
allo sviluppo e a Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  e  rimborsa  una
quota di finanziamento proporzionale al  disinvestimento  effettuato.
Se la  partecipazione  scende  al  di  sotto  del  20%  del  capitale
complessivo dell'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto
del finanziamento di cui all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto  2014,
n. 125, oppure, nel caso di finanziamento concesso ad imprese  aventi
sede legale  nel  territorio  del  Paese  partner,  se  l'aumento  di
capitale scende al di sotto del 20% del capitale  sociale,  l'impresa
beneficiaria rimborsa l'intero finanziamento residuo. 
  4. Se piu' imprese richiedono un finanziamento per  partecipare  ad
una  stessa  impresa  nel  Paese  partner,  le  richieste  rispettano
singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui al comma 1. 
  5. Il prestito e' erogato sulla base delle  scadenze  previste  dal
contratto di finanziamento a  fronte  di  documentazione  comprovante
l'avvenuto conferimento  nell'impresa  mista  da  parte  dell'impresa
richiedente.