Art. 8 Motivi generali di esclusione e di revoca 1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei finanziamenti, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari. 2. Il finanziamento e' rifiutato o revocato, se l'impresa richiedente o beneficiaria ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e' stabilita. 3. Il finanziamento e' rifiutato o revocato, se l'impresa richiedente o beneficiaria si trova in una delle seguenti situazioni: a) e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; b) soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza; c) ha riportato perdite per un ammontare superiore alla meta' del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.