Art. 17 Modalita' e soggetti incaricati 1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'. 2. Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle associazioni di cui all'art. 5, e sono effettuate da due o piu' funzionari dell'Ispettorato o delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, iscritti nell'eenco di cui all'art. 7. 3. Per giustificati motivi, anche in ragione della specificita' delle verifiche, in aggiunta ai funzionari di cui al comma 2 il Ministero puo' avvalersi dell'ausilio di funzionari di altre amministrazioni, non iscritti nell'elenco medesimo, in qualita' di esperti, nell'ambito di eventuali forme di collaborazione con le medesime amministrazioni.