Art. 18 Oggetto dell'ispezione straordinaria 1. Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento delle attivita', la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attivita' e passivita'. 2. Il Ministero, con l'atto con cui viene disposta l'ispezione straordinaria, puo' fornire ulteriori indicazioni circa i contenuti della stessa.