Art. 18 
 
                Oggetto dell'ispezione straordinaria 
 
  1.  Le  ispezioni  straordinarie  sono  volte,  in  particolare,  a
verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari
e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della
stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare  svolgimento
delle attivita', la consistenza  patrimoniale  dell'impresa  e  delle
relative attivita' e passivita'. 
  2. Il Ministero, con l'atto  con  cui  viene  disposta  l'ispezione
straordinaria, puo' fornire ulteriori indicazioni circa  i  contenuti
della stessa.