Art. 26 Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. ((Differimento di termini in materia di finanza regionale)) 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42. ((2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. 2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' differiti, per l'anno 2022: a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022; b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e' approvato entro il 30 novembre 2022. 2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».))