Art. 27
Contributi straordinari agli enti locali
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del
2022, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio
2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto
agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, ((da
destinare)) per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50
milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del
presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo ((delle operazioni)) degli enti pubblici.
((3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati
destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati
ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che,
per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e'
destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per
l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in
dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al
presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in proporzione
all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo
comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3
nonche' quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma
possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio
2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla
rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui
al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio
2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.