Art. 28 
 
                        Rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana  di  cui
all'articolo 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
confluite nella Missione 5  «Inclusione  e  Coesione»,  Componente  2
«Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunita'  e  terzo   settore»,
Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di  rigenerazione  urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e  degrado  sociale»  del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e'  autorizzato  lo
scorrimento  della  graduatoria  delle  opere   ammissibili   e   non
finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno  30  dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio  2022.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l'anno  2022,
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285  milioni
di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026. 
  2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro  il  31
marzo  2022,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
assegna le risorse sulla base  del  cronoprogramma  dichiarato  nella
domanda presentata ai sensi del decreto  del  Ministero  dell'interno
del  2  aprile  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  3. Gli enti locali beneficiari del contributo di  cui  al  comma  2
sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a  9
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8  del  decreto
del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021. 
  4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  40
milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  51,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285  milioni  ((di  euro))
per l'anno 2025 e a 280 milioni ((di euro)) per l'anno 2026  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, e' abrogato. 
  ((5-bis.  Al  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto  periodo,  dopo  le
parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»  sono  inserite
le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai
sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione  e  ricostruzione  di  edifici
situati in aree tutelate ai  sensi  dell'articolo  142  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  il
ripristino di edifici, crollati o demoliti,  situati  nelle  medesime
aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma  o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche  planivolumetriche
e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  oppure  siano   previsti
incrementi di volumetria».)) 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati  i  criteri  di
riparto» sono inserite le seguenti:  «,  assicurando  il  vincolo  di
almeno  il  40  per  cento  delle  risorse  agli  enti   locali   del
Mezzogiorno,»; 
    b) al comma 51 e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.». 
  7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni  relative
al vincolo di  assicurare  almeno  il  40  per  cento  delle  risorse
allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui  all'articolo  1,
comma  139,  ultimo  periodo,  della  legge  n.  145   del   2018   e
dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della  legge  n.  160
del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene
conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.