Art. 28
Rigenerazione urbana
1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui
all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2
«Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore»,
Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' autorizzato lo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non
finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022,
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni
di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31
marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella
domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno
del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2
sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto
del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni ((di euro))
per l'anno 2025 e a 280 milioni ((di euro)) per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' abrogato.
((5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le
parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite
le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai
sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici
situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il
ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime
aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti
incrementi di volumetria».))
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di
riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di
almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del
Mezzogiorno,»;
b) al comma 51 e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».
7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative
al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1,
comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e
dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160
del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene
conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.