Art. 26 
 
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
  dalle province autonome. Differimento  di  termini  in  materia  di
  finanza regionale 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma  8-septies,
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e'  incrementata
di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
  2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio  di
cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. 
  2-ter. Per le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere  b)  e
c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  cosi'
differiti, per l'anno 2022: 
  a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da  parte  del
Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione  da
parte della Giunta entro il 30 giugno 2022; 
  b) il bilancio consolidato  relativo  all'anno  2021  e'  approvato
entro il 30 novembre 2022. 
  2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data  di  entrata  in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge 21  ottobre  2021,  n.  146  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
          recante «Misure urgenti in materia economica e  fiscale,  a
          tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»: 
              «Art.  16  (Misure  urgenti  per  l'anticipo  di  spese
          nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale  e  il
          riparto  del  Fondo  di  solidarieta'   comunale).   -   1.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  86,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  incrementata  di
          1.300 milioni di euro nell'anno 2021. 
              2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto  di
          programma di Ferrovie dello Stato italiane  Spa,  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 95 e 98,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro. 
              3. Per il potenziamento della componente aeronavale del
          Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa
          di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e' incrementata di 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. 
              3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare  la
          capacita' amministrativa delle  pubbliche  amministrazioni,
          le amministrazioni  titolari  di  interventi  previsti  nel
          PNRR,  inclusi  le  regioni  e  gli  enti  locali,  possono
          utilizzare le graduatorie ancora vigenti  di  concorsi  per
          dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche  da
          altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle
          stesse nel limite delle assunzioni  effettuabili  ai  sensi
          della normativa assunzionale vigente. 
              4.  In  attuazione   dell'accordo   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  la  regione  Sardegna  in
          materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e  successivi
          e' attribuito alla regione per  l'anno  2021  l'importo  di
          66,6 milioni  di  euro,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  da  destinare  alla  compensazione  degli   svantaggi
          strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. 
              5.  In  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  tra  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Presidente
          della regione Friuli Venezia Giulia in materia  di  finanza
          pubblica per gli anni 2022 e successivi, e' attribuito alla
          regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di  euro,
          a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma  806,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il  predetto  importo
          puo' essere  compensato  con  il  contributo  alla  finanza
          pubblica per l'anno 2021. 
              6.  In  attuazione   dell'accordo   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  la  Regione  siciliana  in
          materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e  successivi
          per l'anno 2021 e' attribuito  alla  regione  l'importo  di
          66,8 milioni  di  euro,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          dall'articolo 1, comma 806, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178. 
              7.  In  attuazione   dell'accordo   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  in
          materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi,
          la somma spettante,  a  titolo  definitivo,  alle  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  con  riferimento  alle
          entrate erariali derivanti dalla raccolta  dei  giochi  con
          vincita in denaro di natura non  tributaria  per  gli  anni
          antecedenti all'anno 2022 e' pari a 90 milioni di euro  per
          la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per
          la provincia autonoma di Bolzano  da  attribuire  nell'anno
          2021. 
              8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4  a
          7 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi
          ivi richiamati. 
              8-bis.  Al  fine  di  accompagnare   il   processo   di
          efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai
          comuni della Regione siciliana e' destinato  un  contributo
          di natura corrente, nel limite complessivo massimo  di  150
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              8-ter. Ai fini del riparto, i comuni  sono  raggruppati
          in  fasce  sulla  base  del  rapporto  tra  le   previsioni
          definitive del Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  di
          parte  corrente  e  le  entrate   correnti   dell'esercizio
          finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la  seguente
          misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a)
          10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
          il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;  b)
          20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
          il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;  c)
          65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
          il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla
          fascia comprendente i comuni che si trovano  in  condizione
          di dissesto finanziario, o che  hanno  fatto  ricorso  alla
          procedura prevista dall'articolo 243-bis  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano
          nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  da  a)  a   c),   e
          individuando,  all'in-terno  di  ogni  singola  fascia,  il
          contributo spettante a ciascun  comune  in  proporzione  al
          disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al  netto
          dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
              8-quater. Il contributo  di  cui  al  comma  8-ter,  da
          destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito  entro
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto  con  decreto   del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti
          2019  inviati  alla  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche (BDAP), anche su dati  di  preconsuntivo,  e  non
          puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31
          dicembre 2019.  A  seguito  dell'utilizzo  del  contributo,
          l'eventuale   maggiore    ripiano    del    disavanzo    di
          amministrazione, applicato al primo esercizio del  bilancio
          di previsione rispetto  a  quanto  previsto  dai  piani  di
          rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
              8-quinquies. Ai comuni  sede  di  capoluogo  di  citta'
          metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
          e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
          euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
          del predetto disavanzo, al netto dei  contributi  assegnati
          nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, al comma 775  dell'articolo  1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  all'articolo  52  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e
          all'articolo 38,  comma  1-septies,  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019,  n.  58.  Ai  fini  del  calcolo  del
          disavanzo pro capite, si fa  riferimento  al  disavanzo  di
          amministrazione   risultante   dai   rendiconti   2020    o
          dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
          delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
          dati di preconsuntivo, ridotto dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente  assegnati  per  l'annualita'  2021.  Il
          contributo di cui  al  primo  periodo,  da  destinare  alla
          riduzione del disavanzo, e' ripartito entro  cinque  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto   con   decreto   del    Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. A seguito dell'utilizzo  del  contributo,
          l'eventuale   maggiore    ripiano    del    disavanzo    di
          amministrazione, applicato al primo esercizio del  bilancio
          di previsione rispetto  a  quanto  previsto  dai  piani  di
          rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
              8-sexies.  Il  contributo  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quinquies  e'  iscritto  in  bilancio  anche  nel   corso
          dell'esercizio o della gestione  provvisoria.  Le  relative
          variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31
          dicembre 2021, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
          175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. 
              8-septies. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno  2021
          un fondo con una dotazione di 600  milioni  di  euro  quale
          contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese
          sanitarie  collegate  all'emergenza   rappresentate   dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome  nell'anno  2021.  Al
          finanziamento di cui al presente comma  accedono  tutte  le
          regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni
          legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il
          concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
          corrente, secondo una ripartizione da definire  sulla  base
          di apposita intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre  2021.
          Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   provvede
          all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle
          relative spettanze. Le  somme  acquisite  dalle  regioni  e
          dalle province autonome a valere sul fondo di cui al  primo
          periodo   concorrono   alla   valutazione   dell'equilibrio
          finanziario  per  l'anno  2021   dei   rispettivi   servizi
          sanitari. 
              8-octies. Le disposizioni di cui  all'articolo  29  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  si
          interpretano nel senso che le autonomie  speciali  accedono
          al finanziamento con oneri a carico  dello  Stato  per  gli
          anni 2021 e 2022, in deroga alle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di  compartecipazione  al  finanziamento
          della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni  di
          erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento  e'
          erogato per stati di avanzamento delle attivita' secondo il
          cronoprogramma  approvato   e   verificato   dal   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza. In caso di mancato  completamento
          delle attivita' di cui al medesimo articolo 29 nel  termine
          perentorio  del  31  dicembre  2022,  come  accertato   dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia
          autonoma interessata decade dal  diritto  al  finanziamento
          per la quota non maturata che,  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle  province
          autonome che abbiano completato le attivita'  di  cui  allo
          stesso articolo  29,  per  quota  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario standard dell'anno di riferimento. 
              8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, entro  il  23  dicembre  2021,  trasmettono  al
          Ministero   della   salute   una   relazione   dettagliata,
          attestante  le  prestazioni   assistenziali   destinate   a
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate
          nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  e  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il
          31 dicembre 2021, il Ministero  della  salute  verifica  la
          coerenza  delle  informazioni  contenute   nella   predetta
          relazione con le  attivita'  assistenziali  previste  dalla
          normativa citata, con particolare riferimento  al  previsto
          recupero delle liste  d'attesa,  favorito  dal  progressivo
          attenuamento dell'impatto sui  servizi  sanitari  regionali
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  dal  previsto
          rafforzamento strutturale dei servizi  sanitari  regionali.
          Sulla base delle  risultanze  della  verifica  operata  dal
          Ministero della salute, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano possono rendere  disponibili  per  i
          rispettivi servizi sanitari le risorse  correnti  a  valere
          sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa
          citata, per  tutte  le  attivita'  assistenziali  rese  dai
          rispettivi   servizi   sanitari   regionali    nel    2021,
          prescindendo dalle  singole  disposizioni  in  relazione  a
          ciascuna  linea  di  finanziamento.  Nel  caso  in  cui  la
          relazione sia incompleta o non sia  trasmessa  nel  termine
          previsto  dal  primo  periodo,  la  verifica   si   intende
          effettuata con esito negativo. Le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  in  ogni  caso
          l'erogazione delle  prestazioni  assistenziali  negli  anni
          2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie  previste
          a legislazione vigente e senza  ulteriori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi
          di ammodernamento  e  rinnovamento  destinati  alla  difesa
          nazionale di cui agli articoli 536 e  seguenti  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la  spesa
          di euro 340 milioni. Il  Ministero  della  difesa  provvede
          alla  rimodulazione   delle   consegne   e   dei   relativi
          cronoprogrammi. 
              10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato
          n. 05854/2021 e  n.  05855/2021  del  12  agosto  2021,  e'
          riconosciuto  ai  comuni  ricorrenti  un   contributo   del
          complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo
          gli importi indicati nella Tabella 1 allegata  al  presente
          decreto. 
              10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi
          dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli
          anni 2020 e 2021, a titolo  di  compensazione  finanziaria,
          possono essere impiegate,  in  ragione  della  grave  crisi
          economica causata dalla  pandemia  e  dal  perdurare  dello
          stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte  corrente
          nel  limite  massimo  del   50   per   cento   dell'importo
          annualmente attribuito per le citate annualita'. 
              11.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  1,  2,  3,  7,
          limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10
          si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
              11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente
          a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies  e
          8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro  per
          l'anno 2021, si provvede: 
                a) quanto a 310 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 26, comma  10,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77; 
                b) quanto a 380 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  290,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160; 
                c) quanto a 94  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo  9-quater,  comma  4,  del  decreto-legge   28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
                d) quanto a 116 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106; 
                e) quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente utilizzo delle  risorse  del  fondo
          istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   ai   sensi
          dell'articolo 34-ter, comma  5,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
                f) quanto a 25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  199,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190; 
                g) quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»: 
              «1. - 173. - Omissis. 
              174.   Al    fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio
          (121), nella regione interessata, con riferimento agli anni
          di imposta 2006 e  successivi,  si  applicano  comunque  il
          divieto di effettuare spese non  obbligatorie  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio (122), la regione non  puo'  assumere  provvedimenti
          che abbiano ad oggetto  l'addizionale  e  le  maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
          sono nulli. In sede di verifica annuale  degli  adempimenti
          la  regione  interessata   e'   tenuta   ad   inviare   una
          certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale
          dell'ente e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,
          attestante il rispetto del predetto vincolo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  recante  «Disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42»: 
              «Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  1,
          approvano: 
                a) il bilancio di previsione o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il
          30 aprile dell'anno  successivo  le  regioni  approvano  il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti; 
                c) il bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              2. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          trasmettono  i  loro  bilanci  preventivi  ed   i   bilanci
          consuntivi alla Banca dati unitaria delle·  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
          l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
          enti territoriali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 286, della
          legge 30 dicembre 2021, n.  234,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1. - 285. - Omissis. 
              286. In considerazione dell'emergenza  da  COVID-19  in
          corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno  2019
          oggetto di pagamento con riserva possono essere  utilizzate
          dalle regioni e dalle province  autonome  per  l'equilibrio
          del settore sanitario dell'anno  2021,  ferma  restando  la
          compensazione  delle  stesse  a   valere   sul   fabbisogno
          sanitario nazionale standard dell'anno in cui il  pagamento
          con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.  Per
          il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni  di  cui
          al  presente  comma  si  applicano  nei  limiti  di  quanto
          effettivamente versato  dalle  aziende  farmaceutiche  alla
          data di entrata in vigore della legge di conversione. 
              Omissis.».