Art. 27 
 
              Contributi straordinari agli enti locali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del
2022, e' incrementato di 50 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  31  luglio
2022. 
  2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto
agli  enti  locali  un  contributo  straordinario.  A  tal  fine,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per  l'anno  2022,  da
destinare per 200 milioni di euro in  favore  dei  comuni  e  per  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 
  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di  liquidita'
ai sensi dell'articolo 243-ter del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  o  che  sono  stati  destinatari
delle anticipazioni disposte con i provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 243-quinquies del  medesimo  testo  unico  e  che,  per
effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  18  del  2019,
subiscono  un  maggiore  onere  finanziario  dovuto  alla   riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'
destinato un contributo complessivo  di  22,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. I comuni di  cui  al  periodo  precedente  che  sono  in
dissesto  finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
del comma 1-septies dell'articolo  38  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al
presente comma. 
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e'  erogato  in  proporzione
all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del  medesimo
comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al  comma  3
nonche' quelli esclusi dal contributo ai  sensi  del  medesimo  comma
possono  restituire  le  rate  scadute  e  non  pagate  nel  triennio
2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3,  in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
  4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale  derivante  dalla
rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni  di  cui
al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute  nel  triennio
2019-2021. 
  4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti  ai  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  assegnate  alle  predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,   connesse   all'emergenza   da    COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70: 
              «Art. 25 (Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata
          riscossione  dell'imposta  di  soggiorno  e   di   analoghi
          contributi). - 1. E' istituito, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione  di
          350 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  per  il  ristoro
          parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
          dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno  o  del
          contributo di sbarco di  cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  alla  legge  della
          provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
          del contributo di soggiorno di cui all'articolo  14,  comma
          16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
          contenimento del COVID-19. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  243-ter   e
          243-quinquies del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  settembre
          2000, n. 227, S.O.: 
              «Art. 243-ter (Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
                a)   dell'incremento   percentuale   delle    entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                b) della riduzione percentuale delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.». 
              «Art. 243-quinquies (Misure per garantire la stabilita'
          finanziaria degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di
          infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).  -  1.
          Per la gestione finanziaria degli enti  locali  sciolti  ai
          sensi dell'articolo 143, per i quali  sussistono  squilibri
          strutturali di bilancio, in grado di provocare il  dissesto
          finanziario, la commissione straordinaria per  la  gestione
          dell'ente,  entro  sei  mesi  dal  suo  insediamento,  puo'
          richiesi butta dere una anticipazione di cassa da destinare
          alle finalita' di cui al comma 2. 
              2. L'anticipazione  di  cui  al  comma  1,  nel  limite
          massimo  di   euro   200   per   abitante,   e'   destinata
          esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
          dipendente  e  ai  conseguenti  oneri   previdenziali,   al
          pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
          nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
          Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di  procedure
          di esecuzione e di espropriazione forzata. 
              3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del
          Ministero  dell'interno  di  concerto  con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
          euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione
          di cui all'articolo 243-ter. 
              4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
          altresi'    le    modalita'     per     la     restituzione
          dell'anticipazione straordinaria in un periodo  massimo  di
          dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
          e' erogata l'anticipazione.». 
              - Si riporta l'articolo 53 del decreto-legge 14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno  e  il
          rilancio   dell'economia),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.: 
              «Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
          1. In attuazione della sentenza della Corte  costituzionale
          n. 115 del 2020, per favorire  il  risanamento  finanziario
          dei comuni il cui deficit strutturale  e'  imputabile  alle
          caratteristiche socio-economiche della collettivita' e  del
          territorio e non a patologie organizzative,  e'  istituito,
          nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  un
          fondo con una dotazione di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
          2022, da ripartire tra i comuni  che  hanno  deliberato  la
          procedura di riequilibrio finanziario di  cui  all'articolo
          243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          risultano avere il piano di  riequilibrio  approvato  e  in
          corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione  a
          seguito di pronunce della Corte dei  conti  e  della  Corte
          costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
          e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
          la  cui  capacita'  fiscale  pro  capite,  determinata  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  30
          ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  267
          del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
          conto dell'importo pro capite  della  quota  da  ripianare,
          calcolato tenendo conto della popolazione residente  al  1°
          gennaio 2020 e del peso  della  quota  da  ripianare  sulle
          entrate  correnti;  ai  fini  del  riparto  gli  enti   con
          popolazione superiore a 200.000 abitanti  sono  considerati
          come enti di 200.000 abitanti. 
              3.  La  dotazione  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 243-ter  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e' incrementata,  per  l'anno  2020,  di  200
          milioni di euro. Tale importo  e'  destinato  al  pagamento
          delle  spese  di  parte  corrente  relative  a   spese   di
          personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia   e
          all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'  impegnate.
          L'erogazione in favore degli enti locali interessati  delle
          predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
          subordinata all'invio al Ministero  dell'interno  da  parte
          degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo  delle
          risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione  anche  gli
          enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
          nuove sopravvenute esigenze. 
              4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere
          utilizzate secondo le modalita' previste  dall'articolo  43
          del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  e
          sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'  previste  dal
          paragrafo   3.20-bis   del   principio   applicato    della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del  risultato
          di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
              5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
          100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al
          primo periodo del  comma  3  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  attraverso  riversamento  in
          entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnazione  allo
          stato di previsione del Ministero dell'interno. 
              6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, alla fine del  primo  periodo  sono
          aggiunte le seguenti parole: «,  nonche',  in  presenza  di
          piani  di  rateizzazioni  con  durata  diversa  da   quelli
          indicati  al  comma  2,   puo'   garantire   la   copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci, in  termini  di  competenza  e  di  cassa».  Nella
          delibera di riconoscimento, le coperture sono  puntualmente
          individuate con riferimento a ciascun esercizio  del  piano
          di rateizzazione convenuto con i creditori. 
              7. Per i comuni di cui al comma 1, il  termine  per  la
          deliberazione   del   bilancio   di   previsione   di   cui
          all'articolo 151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020. 
              8. In considerazione della situazione straordinaria  di
          emergenza    sanitaria    derivante    dalla     diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, per gli enti  locali  che  hanno
          avuto  approvato  il  piano  di  riequilibrio   finanziario
          pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini  disposti  ed
          assegnati con  deliberazione  e/o  note  istruttorie  dalle
          Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti,  sono
          sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti. 
              9. Per gli  enti  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure  esecutive  a
          qualunque  titolo  intraprese  nei   loro   confronti.   La
          sospensione di cui al primo periodo  si  applica  anche  ai
          provvedimenti adottati dai commissari  nominati  a  seguito
          dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
          a  qualunque  titolo  nominati.  Le   procedure   esecutive
          eventualmente intraprese in violazione  del  primo  periodo
          non  determinano  vincoli  sulle  somme   ne'   limitazioni
          all'attivita' del tesoriere. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano
          anche ai procedimenti gia' avviati. 
              10-bis.    In    considerazione    della     situazione
          straordinaria  di  emergenza  sanitaria   derivante   dalla
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  agli  enti  locali
          strutturalmente deficitari  di  cui  all'articolo  242  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
          garantire la copertura minima del costo di  alcuni  servizi
          prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b)  e  c),
          del  medesimo  decreto  legislativo,  non  si  applica   la
          sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.». 
              - Si riporta il comma 775 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2021-2023),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
              «Omissis. 
              775. Il fondo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50
          milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i  comuni
          che  hanno  deliberato   la   procedura   di   riequilibrio
          finanziario di cui all'articolo  243-bis  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data
          di entrata in vigore della presente legge  risultano  avere
          il  piano  di  riequilibrio  approvato  e   in   corso   di
          attuazione, anche se in attesa di rimodulazione  a  seguito
          di  pronunce  della  Corte  dei   conti   e   della   Corte
          costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
          risultano avere il piano di riequilibrio  in  attesa  della
          deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
          sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 52 del decreto-legge 25  maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse  all'emergenza
          da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la
          salute e i servizi territoriali), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123: 
              «Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
          degli  enti  locali,   proroga   di   termini   concernenti
          rendiconti  e  bilanci  degli  enti  locali  e  fusione  di
          comuni). - 1. E' istituito, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  660
          milioni di euro per  l'anno  2021,  in  favore  degli  enti
          locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
          al 31 dicembre 2019  rispetto  all'esercizio  precedente  a
          seguito della ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di
          liquidita' ai sensi  dell'articolo  39-ter,  comma  1,  del
          decreto legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il
          maggiore disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo
          anticipazione di liquidita' e' superiore al  10  per  cento
          delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
          2019  inviato  alla  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche (BDAP). Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
              1-bis. Al fine  di  garantire  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
          l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
          enti locali,  in  attuazione  delle  sentenze  della  Corte
          costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e  n.  80  del  29
          aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31  dicembre
          2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
          riappostamento delle somme provenienti dalle  anticipazioni
          di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di  liquidita',
          distinto  dal  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  a
          decorrere  dall'esercizio  2021  e'  ripianato   in   quote
          costanti entro il termine massimo di  dieci  anni,  per  un
          importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
          anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
              1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
          iscrivono nel bilancio di previsione  il  rimborso  annuale
          delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
          riguardante il  rimborso  dei  prestiti.  A  decorrere  dal
          medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti  locali
          riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
          con risorse di parte corrente, il  fondo  anticipazione  di
          liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La  quota  del
          risultato  di  amministrazione  liberata  a  seguito  della
          riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
          nell'entrata del bilancio  dell'esercizio  successivo  come
          "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
          ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  Nella  nota  integrativa
          allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla
          gestione allegata al  rendiconto  e'  data  evidenza  della
          copertura delle spese riguardanti le rate  di  ammortamento
          delle anticipazioni di liquidita', che non  possono  essere
          finanziate  dall'utilizzo  del   fondo   anticipazioni   di
          liquidita' stesso. 
              1-quater. A seguito dell'utilizzo  dell'intero  importo
          del contributo di cui al comma 1, il maggiore  ripiano  del
          disavanzo da  ricostituzione  del  fondo  anticipazione  di
          liquidita' applicato al primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione 2021 rispetto a quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 1-bis puo' non essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
              2.  Per  gli  enti  locali  che  hanno   incassato   le
          anticipazioni di  liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
          differito al 31 luglio 2021: 
                a) il termine per la deliberazione del rendiconto  di
          gestione relativo all'esercizio 2020  di  cui  all'articolo
          227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267; 
                b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di
          previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Fino  a  tale
          data  e'  autorizzato  l'esercizio   provvisorio   di   cui
          all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267  del
          2000. 
              3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni
          risultanti dalla fusione di cui all'articolo  15,  comma  3
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267 e' incrementato  di  6,5  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2021. 
              4. All'onere di cui ai  commi  1  e  3,  pari  a  666,5
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di  euro  a
          decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il comma 1-septies  dell'articolo  38  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100: 
              «Art. 38 (Debiti enti locali). - Omissis. 
              1-septies. Per gli anni dal 2020 al  2022,  un  importo
          commisurato ai minori esborsi  eventualmente  derivanti  da
          operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  in  essere  con
          istituti  di   credito   di   competenza   della   Gestione
          commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da  istituire
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          denominato "Fondo per il concorso al pagamento  del  debito
          dei  comuni  capoluogo  delle  citta'  metropolitane";   il
          Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
          piano di rientro del debito pregresso del  comune  di  Roma
          promuove presso gli istituti  di  credito  ogni  iniziativa
          utile al raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale
          conclusione dei contratti  di  rinegoziazione  e'  comunque
          subordinata, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,
          commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          all'emanazione  di  un  decreto   di   autorizzazione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al
          primo periodo e' incrementato, anche  in  via  pluriennale,
          con le seguenti modalita': 
                a)      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,  comma
          14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  In
          tal caso, il limite alle somme che  il  citato  Commissario
          straordinario e' autorizzato  annualmente  a  utilizzare  a
          valere sui contributi pluriennali di cui  all'articolo  14,
          comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
                b)  mediante  riassegnazione  delle   somme   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  del  citato
          Commissario straordinario  a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato.
          In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato  ai
          fini della verifica del  rispetto  del  limite  di  cui  al
          secondo periodo della lettera a). 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   8-quinquies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021,  n.  215  (Misure  urgenti  in  materia  economica  e
          fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  ottobre  2021,  n.
          252: 
              «Art.  16  (Misure  urgenti  per  l'anticipo  di  spese
          nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale  e  il
          riparto del Fondo di solidarieta' comunale). - Omissis. 
              8-quinquies. Ai comuni  sede  di  capoluogo  di  citta'
          metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
          e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
          euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
          del predetto disavanzo, al netto dei  contributi  assegnati
          nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, al comma 775  dell'articolo  1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  all'articolo  52  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e
          all'articolo 38,  comma  1-septies,  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019,  n.  58.  Ai  fini  del  calcolo  del
          disavanzo pro capite, si fa  riferimento  al  disavanzo  di
          amministrazione   risultante   dai   rendiconti   2020    o
          dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
          delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
          dati di preconsuntivo, ridotto dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente  assegnati  per  l'annualita'  2021.  Il
          contributo di cui  al  primo  periodo,  da  destinare  alla
          riduzione del disavanzo, e' ripartito entro  cinque  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto   con   decreto   del    Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. A seguito dell'utilizzo  del  contributo,
          l'eventuale   maggiore    ripiano    del    disavanzo    di
          amministrazione, applicato al primo esercizio del  bilancio
          di previsione rispetto  a  quanto  previsto  dai  piani  di
          rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 565 e 567 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
              «Omissis. 
              565.  In  attuazione   della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 115 del 23  giugno  2020,  e'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un  fondo   con   una
          dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50
          milioni di euro in favore dei  soli  comuni  della  Regione
          siciliana e della regione Sardegna, e  di  150  milioni  di
          euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna che sono in procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale e che alla data  del  28  febbraio  2022  hanno
          trasmesso il piano di riequilibrio finanziario  pluriennale
          alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
          dei conti e alla Commissione per la stabilita'  finanziaria
          degli enti locali  presso  il  Ministero  dell'interno,  ai
          sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il 31 marzo 2022
          con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tra  i
          comuni di cui al primo periodo: 
                a) in proporzione al disavanzo di amministrazione  al
          31 dicembre 2020 risultante  dal  rendiconto  2020  inviato
          alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)
          anche sulla base dei dati di preconsuntivo,  al  netto  dei
          contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai  sensi
          dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, del  comma  775  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106; 
                b)  con  l'ultimo  IVSM,  calcolato  dall'ISTAT   con
          riferimento  all'ultimo  elenco  dei  comuni   disponibile,
          superiore al valore medio nazionale; 
                c) con capacita' fiscale pro capite inferiore  a  510
          euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma  5-quater,
          primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014,  n.  164,  per  i  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario,  ovvero  determinata  dal   Dipartimento   delle
          finanze del Ministero dell'economia e delle finanze  per  i
          comuni della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna,
          sulla base di una metodologia approvata  dalla  Commissione
          tecnica per  i  fabbisogni  standard,  istituita  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208. 
              Omissis. 
              567.  Ai   comuni   sede   di   capoluogo   di   citta'
          metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
          e'  riconosciuto  per  gli  anni  2022-2042  un  contributo
          complessivo di euro 2.670 milioni, di cui  150  milioni  di
          euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2023 e 2024, 240 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  100
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2026  al
          2042, da ripartire, in proporzione  all'onere  connesso  al
          ripiano annuale del disavanzo e alle quote di  ammortamento
          dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al  netto  della
          quota capitale  delle  anticipazioni  di  liquidita'  e  di
          cassa, sulla base di specifica  attestazione  da  parte  di
          ciascun   ente   beneficiario,   a   firma    del    legale
          rappresentante dell'ente. 
              Omissis.».