Art. 28 
 
                        Rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana  di  cui
all'articolo 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
confluite nella Missione 5  «Inclusione  e  Coesione»,  Componente  2
«Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunita'  e  terzo   settore»,
Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di  rigenerazione  urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e  degrado  sociale»  del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e'  autorizzato  lo
scorrimento  della  graduatoria  delle  opere   ammissibili   e   non
finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno  30  dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio  2022.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l'anno  2022,
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285  milioni
di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026. 
  2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro  il  31
marzo  2022,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
assegna le risorse sulla base  del  cronoprogramma  dichiarato  nella
domanda presentata ai sensi del decreto  del  Ministero  dell'interno
del  2  aprile  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  3. Gli enti locali beneficiari del contributo di  cui  al  comma  2
sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a  9
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8  del  decreto
del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021. 
  4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  40
milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  51,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e  a  280  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, e' abrogato. 
  5-bis.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  sesto  periodo,  dopo  le
parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»  sono  inserite
le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai
sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione  e  ricostruzione  di  edifici
situati in aree tutelate ai  sensi  dell'articolo  142  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  il
ripristino di edifici, crollati o demoliti,  situati  nelle  medesime
aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma  o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche  planivolumetriche
e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  oppure  siano   previsti
incrementi di volumetria». 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati  i  criteri  di
riparto» sono inserite le seguenti:  «,  assicurando  il  vincolo  di
almeno  il  40  per  cento  delle  risorse  agli  enti   locali   del
Mezzogiorno,»; 
    b) al comma 51 e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.». 
  7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni  relative
al vincolo di  assicurare  almeno  il  40  per  cento  delle  risorse
allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui  all'articolo  1,
comma  139,  ultimo  periodo,  della  legge  n.  145   del   2018   e
dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della  legge  n.  160
del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene
conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  42,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «Omissis. 
              42. Per ciascuno degli anni  dal  2021  al  2034,  sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti
          di rigenerazione urbana, volti alla riduzione  di  fenomeni
          di  marginalizzazione  e  degrado   sociale,   nonche'   al
          miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
          tessuto sociale ed ambientale, nel  limite  complessivo  di
          150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro
          per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2023 e 2024 e di 700  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2025 al 2034. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Ministero dell'interno 2 aprile  2021,
          recante: Definizione della modalita' di presentazione della
          certificazione informatizzata da utilizzare dai  Comuni  ai
          fini  della  richiesta  di  contributi,  per  il   triennio
          2021-2023, per investimenti in  progetti  di  rigenerazione
          urbana,   volti   alla    riduzione    di    fenomeni    di
          marginalizzazione   e   degrado   sociale,    nonche'    al
          miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
          tessuto sociale ed ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  84  dell'8  aprile
          2021. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 gennaio 2021 (Assegnazione ai comuni di  contributi  per
          investimenti in progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti
          alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione  e  degrado
          sociale) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  marzo
          2021, n. 56. 
              - Il decreto del  Ministero  dell'interno  30  dicembre
          2021 (Individuazione dei comuni beneficiari del  contributo
          da destinare ad investimenti in progetti  di  rigenerazione
          urbana)  e'  pubblicato,  per  comunicato,  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  51,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «Omissis. 
              51.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti,   sono
          assegnati agli enti  locali,  per  spesa  di  progettazione
          definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
          sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di  messa
          in sicurezza ed efficientamento  energetico  delle  scuole,
          degli edifici pubblici e del patrimonio  comunale,  nonche'
          per  investimenti  di  messa  in   sicurezza   di   strade,
          contributi soggetti a  rendicontazione  nel  limite  di  85
          milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
          l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2024  al  2031.  A  decorrere
          dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
          assegnazione dei contributi, almeno il 40 per  cento  delle
          risorse  allocabili  e'  destinato  agli  enti  locali  del
          Mezzogiorno. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 139,  della  legge  30
          dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
              «Omissis. 
              139.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti   sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi  a
          opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e  del
          territorio, nel limite complessivo di 350 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
          550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2023
          al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026  e  di  750
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2027  al
          2030. I contributi non sono assegnati per la  realizzazione
          di opere integralmente  finanziate  da  altri  soggetti.  A
          decorrere dall'anno 2022,  in  sede  di  definizione  delle
          procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40  per
          cento delle  risorse  allocabili  e'  destinato  agli  enti
          locali del Mezzogiorno. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  44,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «Omissis. 
              44.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e'  istituito  un  fondo  per  investimenti  a
          favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera d), e 10, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi (legge  5
          agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai  fini  del  presente
          testo unico si intendono per: 
              (Omissis); 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  ad  eccezione  degli
          edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142
          del medesimo codice, nonche',  fatte  salve  le  previsioni
          legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati
          nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per  i
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a  queste
          assimilabili in base alla normativa regionale  e  ai  piani
          urbanistici  comunali,  nei   centri   e   nuclei   storici
          consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare  pregio
          storico e architettonico, gli interventi di  demolizione  e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
              (Omissis).». 
              «Art. 10. (L) (Interventi  subordinati  a  permesso  di
          costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28  febbraio
          1985,  n.  47,  art.  25,  comma  4).   -1.   Costituiscono
          interventi di trasformazione urbanistica  ed  edilizia  del
          territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 
              (Omissis); 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente, nei casi in  cui  comportino  anche
          modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
          che,  limitatamente  agli  immobili  compresi  nelle   zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma o della volumetria complessiva degli edifici  o  dei
          prospetti di immobili sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e,  inoltre,  gli
          interventi di ristrutturazione edilizia che  comportino  la
          demolizione e ricostruzione  di  edifici  situati  in  aree
          tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  il
          ripristino di edifici, crollati o demoliti,  situati  nelle
          medesime aree,  in  entrambi  i  casi  ove  siano  previste
          modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle
          caratteristiche     planivolumetriche     e     tipologiche
          dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi
          di volumetria. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  46,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: 
              «Omissis. 
              46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministro dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la  data
          del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri  di  riparto,
          assicurando il vincolo di almeno  il  40  per  cento  delle
          risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalita' di
          utilizzo  delle  risorse,  ivi  incluse  le  modalita'   di
          utilizzo dei ribassi  d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in
          termini di effettivo utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
          comunque tramite il sistema di cui al  decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
          nonche'   le   modalita'   di   recupero    ed    eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui
          al periodo precedente prevedono altresi' che, nel  caso  di
          mancata approvazione del piano urbanistico attuativo  (PUA)
          e del piano di eliminazione delle barriere  architettoniche
          (PEBA)  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,   i
          contributi assegnati sono ridotti  del  5  per  cento.  Gli
          importi  per  ciascun  beneficiario  sono  individuati  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  primo
          periodo. 
              (Omissis). 
              51.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti,   sono
          assegnati agli enti  locali,  per  spesa  di  progettazione
          definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
          sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di  messa
          in sicurezza ed efficientamento  energetico  delle  scuole,
          degli edifici pubblici e del patrimonio  comunale,  nonche'
          per  investimenti  di  messa  in   sicurezza   di   strade,
          contributi soggetti a  rendicontazione  nel  limite  di  85
          milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
          l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2024  al  2031.  A  decorrere
          dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
          assegnazione dei contributi, almeno il 40 per  cento  delle
          risorse  allocabili  e'  destinato  agli  enti  locali  del
          Mezzogiorno. 
              (Omissis).».