Art. 15 Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9. 4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto.