Art. 17 Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale 1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare. Il contratto di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita). 3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 16. 4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno. 5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.