Art. 17 
 
        Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura 
         del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale 
 
  1. La copertura mutualistica contro  i  drastici  cali  di  reddito
settoriale e' riferita all'anno solare. Il contratto di  adesione  al
fondo  puo'  prevedere  l'impegno  pluriennale  delle  parti,   fermo
restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per  la
copertura mutualistica,  le  garanzie  e  le  relative  compensazioni
devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 
  2. La  copertura  mutualistica  deve  prevedere  una  copertura  di
perdite  di  reddito  superiori  al  20%  del  reddito  medio  annuo,
conformemente all'art. 39-bis del regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e
successive modificazioni, complessivamente generato  nel  settore  di
riferimento determinato  su  base  unitaria  (reddito  per  unita'  o
quantita' di prodotto prestabilita). 
  3. Il superamento della soglia  di  cui  al  comma  2  deve  essere
valutato come differenza tra il reddito su  base  unitaria  dell'anno
solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo
imprenditore  agricolo  ottenuto  dalla  media  annua  nel   triennio
precedente  o  della  media  triennale  calcolata  sui  cinque   anni
precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e  quello  con
il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art.
16. 
  4. La copertura mutualistica puo' essere  attivata  contestualmente
agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III.
Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra  i
ricavi aziendali  ai  fini  del  calcolo  della  perdita  di  reddito
eventualmente ammissibile al sostegno. 
  5.  Le  compensazioni  versate  agli  agricoltori  dai   fondi   di
stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore
al 70%, e comunque non al di sotto del 20%,  la  perdita  di  reddito
subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo  di  460.000  euro
per singolo agricoltore.