Art. 18 
 
Contenuti delle domande di adesione alla copertura  mutualistica  per
  la stabilizzazione del reddito e altre informazioni. 
 
  1. Nella domanda di adesione  alla  copertura  mutualistica,  ferme
restando le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio  2016,  n.  10158,
nonche' quanto previsto dal Programma di  sviluppo  rurale  nazionale
(PSRN)  2014-2022,  deve  essere  tra  l'altro  riportato,  per  ogni
garanzia e bene assicurato, la durata della  copertura  mutualistica,
il valore assoggettato a copertura, la tariffa  applicata,  l'importo
della quota  di  adesione  alla  copertura  mutualistica  e  relative
modalita'  e  termini  di  pagamento,  la  soglia  di  danno  e/o  la
franchigia, la presenza di  coperture  assicurative  e  mutualistiche
integrative non agevolate aventi lo  stesso  oggetto  ma  relative  a
garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono  essere  inoltre
riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo
con espressa previsione che, in caso di pluralita' e  concorrenza  di
domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva  capacita'  del
fondo. 
  2.  La  domanda  di  adesione  alla  copertura  mutualistica  deve,
altresi', riportare il valore  del  reddito  medio  dell'imprenditore
agricolo nel  triennio  precedente  o  del  reddito  medio  triennale
calcolato sui  cinque  anni  precedenti,  escludendo  l'anno  con  il
reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato.