Art. 19 
 
          Determinazione della spesa ammissibile a sostegno 
                e delle aliquote massime concedibili 
 
  1. La spesa ammissibile per le quote  di  adesione  alla  copertura
mutualistica e' determinata applicando la metodologia di  valutazione
della  ragionevolezza  del  costo,  secondo  le  specifiche  tecniche
approvate con decreto del direttore della  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale. 
  2. Le misure di sostegno pubblico dei  fondi  mutualistici  per  la
stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione  delle
operazioni. 
  3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura  per  la
stabilizzazione  del   reddito,   sulle   spese   amministrative   di
costituzione dei  fondi  e  sugli  interessi  sui  mutui  commerciali
contratti  dal  fondo  per  il  pagamento  delle  compensazioni  agli
agricoltori aderenti, e' riconosciuta  una  percentuale  contributiva
fino al 70% della spesa ammessa.