Art. 20 
 
       Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche 
           per lo strumento di stabilizzazione del reddito 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' a  contributo  le  coperture  devono
essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento. 
  2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al
comma l per cause impreviste  e  non  prevedibili,  con  decreto  del
direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale  gli  stessi
possono essere differiti  per  il  tempo  strettamente  necessario  a
consentire agli agricoltori la stipula delle coperture  mutualistiche
per la stabilizzazione del reddito.