Art. 21 
 
                         Modifiche al Piano 
 
  1. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa   comunicazione   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome, possono essere  apportate  modifiche  o  integrazioni  alle
disposizioni inserite nel presente  provvedimento,  tese  a  recepire
eventuali modifiche apportate  al  Programma  nazionale  di  sviluppo
rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche'
di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa  pubblica,  di
ampliamento  della  copertura   assicurativa,   anche   con   polizze
sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti  e  strutture
aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 31 marzo 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 364