Art. 11 
 
          Disposizioni in materia di integrazione salariale 
 
  ((1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:)) 
    «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno  2022,  situazioni  di
particolare  difficolta'  economica,  ai  datori  di  lavoro  di  cui
all'articolo  10  che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti
ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di
euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31
dicembre 2022. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
    11-sexies.  Per  fronteggiare,  nell'anno  2022,  situazioni   di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro  che  occupano
fino  a  15  dipendenti  ((di  cui   ai   codici))   Ateco   indicati
nell'Allegato  I  al  presente  decreto  rientranti  nel   campo   di
applicazione degli  articoli  26,  29  e  40  che  non  possono  piu'
ricorrere all'assegno di integrazione salariale per  esaurimento  dei
limiti  di  durata  nell'utilizzo  delle  relative   prestazioni   e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30,  comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per  l'anno  2022,
un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo  di
otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede  al
monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche  in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
    11-septies. Al fine di ottimizzare  l'allocazione  delle  risorse
disponibili,   limitatamente   all'anno   2022,   qualora   all'esito
dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi  prevista  dovessero   emergere
economie rispetto alle somme  stanziate  in  sede  di  attuazione  di
quanto previsto dai  commi  11-ter  o  11-quinquies,  l'INPS,  previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter  e  11-quinquies,
fermi restando  l'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di  euro  per  l'anno
2022.». 
  2. Ai fini di  fronteggiare  le  difficolta'  economiche  derivanti
dalla grave crisi internazionale in atto  in  Ucraina,  i  datori  di
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  al  presente
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di
cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma  1  pari  a  227,5  milioni  ((di
euro)) per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti  dal  medesimo
comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e  alle  minori
entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 224,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 3,4 milioni di  euro  per  l'anno  2022  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    c) quanto a 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2023  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    d) quanto a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.