((Art. 12 bis 
 
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a  carico  del  libero
  professionista in caso di malattia o di infortunio 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli  eventi
verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello  stato  di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020.
Non si da'  luogo  al  rimborso  delle  sanzioni  e  degli  interessi
eventualmente gia' pagati.  Sono  fatte  salve  le  dichiarazioni  di
regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere  oggetto
di riesame o di annullamento. 
  2. Con decreto  del  Ministero  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo. 
  3. All'onere derivante  dal  presente  articolo,  valutato  in  3,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))