((Art. 12 ter 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      14 settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  c-bis) assicurare, in  via  opzionale,  il  versamento  mensile  di
contributi  previdenziali  nel  quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non  superiore  a  35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.  148
del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri  e  le
minori entrate relativi alla  prestazione  di  cui  all'articolo  26,
comma 9, lettera  c-bis),  sono  finanziati  mediante  un  contributo
straordinario a carico esclusivo del  datore  di  lavoro  di  importo
corrispondente al fabbisogno di  copertura  delle  predette  voci  di
costo».))