((Art. 12 ter Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo».))